Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27995 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17020/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.della CAMPANIA- NAPOLI n. 119/2017 depositata il 11/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE commetteva un errore materiale nella dichiarazione dei redditi 2007, ponendovi rimedio con dichiarazione integrativa nel 2010.
Nelle more, tuttavia, le veniva notificata cartella esattoriale in conseguenza del controllo automatizzato, che avversava con esito negativo in entrambi i gradi di merito.
Invocava, pertanto, l’autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria, sul presupposto della non debenza del tributo, ritenendo il giudicato negativo sulla cartella esattoriale estraneo e non vincolante la possibilità di procedere in autoannullamento per un tributo non dovuto.
Impugnava quindi il diniego di autotutela opposto dall’amministrazione finanziaria, non trovando accoglimento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito.
Propone quindi ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo cui risponde il patrono erariale con controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3, secondo comma, d.m n. 37/1997. Nella sostanza si critica la sentenza in scrutinio per aver ritenuto coperto da giudicato l’accertamento della de finizione della controversia sulla cartella, con vincolo anche all’impossibilità dell’autotutela.
In altri termini, la parte ricorrente non nega che ci sia giudicato sulla legittimità della cartella esattoriale, ma nega che tale giudicato vincoli l’Amministrazione sull’esercizio del potere di autotutela, inibendoglielo.
Il motivo non può essere accolto, giacché l’intera vicenda della debenza del tributo sulla dichiarazione 2007 è definita con la sentenza della CTR Campania n. 150/44/2013, che ha statuito sulla tardività della dichiarazione integrativa ostesa nel 2010, nel tentativo di porre rimedio all’errore nella dichiarazione 2007. La tardività della dichiarazione integrativa, accertata nella prefata sentenza del collegio campano, cristallizza la pretesa tributaria a favore del Fisco, statuendo l’impossibilità di ogni r ettifica. Né il contribuente ha esperito altra azione a tutela dei propri diritti, come pure rileva la sentenza in scrutinio, facendo valere le pretese che avanza nel presente giudizio, ove reclama un diritto all’autotutela che gli è già stato negato dal competente Ufficio, con motivazioni non scardinate dal giudice di merito e che esulano dal perimetro cognitivo di questa Suprema Corte di legittimità.
Per completezza, va comunque rilevato che rispetto ad un atto – nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 – formatosi nell’ambito di una corretta pretesa tributaria secondo un’ordinata progressione di atti e divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il sindacato del giudice tributario sul diniego dell’Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutela all’annullamento della cartella di pagamento sottesa all’iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla sua rimozione, che giustificano l’esercizio del potere (Cass. T, n. 21590/2024). Tale rilevante interesse di rilievo generale non ha dimostrato la parte contribuente, nelle sedi competenti.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, liquidandole in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/10/2024.