Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12742 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32501/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ENERGY
CONSULT
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 732/2019, depositata il 08/04/2019,
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha rettificato la base imponibile e conseguentemente l’imposta di registro dovuta in ordine alla costituzione di un pegno su quote societarie -più precisamente l’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha individuato la base imponibile nella somma garantita invece che nel valore RAGIONE_SOCIALE quote.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto all’esito dell’appello. Ad avviso della Commissione tributaria regionale, il concetto di titoli di cui all’art. 43, comma 1, lett. f della d.P.R. n. 131 del 1986 deve estendersi anche alle quote societarie, in quanto sarebbe incomprensibile un trattamento del pegno su quote diverso da quello del pegno su azioni.
Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato successiva memoria.
La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto accogliersi il ricorso e decidersi la causa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’udienza pubblica del 12 aprile 2024.
CONSIDERATO
1.Il ricorso, ritualmente notificato presso il domiciliatario nonché presso la società, è fondato.
2.L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 20 e 43 d.P.R. n. 131 del 1986, atteso, da un lato, che,
secondo la regola generale, dettata dall’art. 43, la base imponibile dell’atto costitutivo di garanzia è costituita dalla somma garantita e, solo se la garanzia è prestata in denaro o titoli, dall’eventuale minore valore della garanzia, e, dall’altro lato, che le quote societarie non costituiscono titoli di credito, difettando di una valutazione di mercato immediata ed essendo prive di autonomia e letteralità.
2. Il motivo è fondato e merita accoglimento, atteso che, come già chiarito da questa Corte, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale, di cui all’art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella nozione di titoli, a tal fine indicata dalla legge, non rientrano le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita (così recentemente Cass., Sez. 5, 22 marzo 2022, n. 9377 e Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2023, n. 34507).
Il d.P.R. 131 del 1986 detta una norma specifica (art.43 lett.f) sulla determinazione della base imponibile per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, individuandola nella «somma garantita » e ponendo una deroga a tale regola generale nella sola ipotesi di garanzia costituita con danaro o titoli . I titoli, ivi previsti, devono intendersi come i titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 segg. cod.civ.), i titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art.1996 cod.civ.), i valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito
pubblico, ovvero le obbligazioni di spa e sapa), i titoli attributivi della qualità di socio in spa o sapa (appunto denominati titoli azionari o strumenti finanziari partecipativi, e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi: artt.2354 e 2355 cod.civ.). In questo senso depone l’accostamento dei titoli al denaro, cioè al bene oggetto di prestazioni certe, liquide, circolanti, esigibili e fungibili per eccellenza, rispetto a cui i titoli sono posti, nella impostazione del legislatore, in rapporto di alternativa legale, in quanto segnati da caratteristiche di sostanziale equivalenza. Queste stesse caratteristiche consentono di individuare il rapporto intercorrente tra il denaro o il controvalore dei titoli dati in pegno con la somma garantita, così da verificare la minore entità dei primi rispetto a quest’ultima (presupposto fattuale dello scostamento dalla regola generale ex art.43 lett.f) cit.).
Nella nozione di titoli, ai fini della previsione in esame, non possono, dunque, ricondursi le quote di RAGIONE_SOCIALE, per quanto anch’esse rappresentative di una partecipazione societaria proporzionale e per quanto anch’esse assoggettate ad una disciplina di pegno sostanzialmente unitaria con le azioni (artt.2471 bis e 2352 cod.civ.). Difatti, le quote di partecipazione societaria sono sottoposte ad un regime autonomo e radicalmente diverso dalle azioni, sono prive RAGIONE_SOCIALE attribuzioni tipiche dei titoli di credito e non circolano come tali. La legge, anzi, vieta espressamente che le quote di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE siano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art.2468 cod.civ.).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto in applicazione del seguente principio di diritto: in tema di imposta di registro, nel caso di pegno sulle quote di partecipazione sociale, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.
Ne segue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ. per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario. La formazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla sentenza impugnata depone per la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.