Una società balneare ha impugnato due avvisi di accertamento riguardanti l'imposta regionale sulle concessioni demaniali per gli anni 2013 e 2015. L'impresa aveva precedentemente usufruito della definizione agevolata statale, versando un canone demaniale fortemente ridotto per chiudere i contenziosi pendenti. Nonostante il pagamento decurtato, l'ente regionale ha preteso il tributo calcolandolo sulla cifra originaria e piena del canone, rifiutandosi di applicare lo sconto alla tassa locale. I giudici tributari di merito hanno respinto i ricorsi dell'operatore economico. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la riduzione per legge del canone statale produce effetti a ogni livello. Di conseguenza, l'imposta regionale sulle concessioni demaniali deve essere ricalcolata esclusivamente sull'importo effettivamente versato a titolo agevolato, allineando la pretesa fiscale alla spesa reale sostenuta dal concessionario.
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