Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35520 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 9723/21, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione staccata di Catania, pubblicata il 2 novembre 2021;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Il contribuente presentava ricorso per l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3628/05/2019 pronunciata dalla C.T.R. e con la quale
Oggetto: ottemperanza sisma Sicilia
la stessa riconosceva il diritto RAGIONE_SOCIALEo stesso al rimborso di € 40.156,81 in relazione al versamento del 90 % RAGIONE_SOCIALE imposte dirette per gli anni 1990, 1991 e 1992, essendo egli residente in un comune del cratere sismico interessato dall’evento del 1990. Allegava il ricorrente l’avvenuto versamento del solo 50 % RAGIONE_SOCIALE‘importo riconosciuto. La RAGIONE_SOCIALE, preso atto RAGIONE_SOCIALEa certificazione RAGIONE_SOCIALE di incapienza dei fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, l. 27 dicembre 2014, n. 190, respingeva la domanda.
Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’ RAGIONE_SOCIALE, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 9 maggio 2022, è rimasta intimata. Il ricorrente ha altresì depositato memorie illustrative in data 7 giugno 2023.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo NOME COGNOME denuncia la violazione de ll’art. 16 octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, anche in contrasto con gli artt. 3 e 53, Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. In particolare lo stesso ritiene che i giudici d’appello abbiano errato nell’applicare tale disposizione anche in caso di pronuncia giurisdizionale, abbiano poi esteso l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa norma, limitata agli anni 2015-2017 anche ad epoca successiva, non abbiano preso in esame la necessità comunque di onerare l’amministrazione di allegare quali e quante domande siano state presentate o integrate, non abbiano considerato il contrasto del limite di spesa di 90 milioni di euro con il principio dettato dall’art. 3, Cost., procedendosi in proposito all’elenco di altri contribuenti che invece si erano visti rimborsare integralmente l’importo
Con il secondo motivo NOME COGNOME denuncia la violazione de ll’art. 2697, cod. civ., anche in contrasto con gli artt. 3 e 53, Cost. e 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. I giudici d’appello avrebbero, altresì, errato nel considerare provata l’incapienza e ,
dunque, l’assenza di diritto al rimborso esclusivamente facendo capo alla nota MEF del 23 febbraio 2021, mentre l’incapienza RAGIONE_SOCIALEo stanziamento di 160 milioni di euro, derivante dalla successiva normativa, sarebbe rimasto invece indimostrato, come del resto dimostrato dall’integrale soddisfacimento intervenuto a favore di altri contribuenti.
I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, come discende tra le altre dalla pronuncia Cass. 18/05/2022, n. 16289, ai cui principi la presente si uniforma in quanto condivisibili.
Preliminarmente, vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale.
In materia, è stato già chiarito che «La disposizione di cui all’art. 70 del D.Lgs. n.546/92 – a mente RAGIONE_SOCIALEa quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento” -va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. 01/12/2004, n. 22565; conformi, ex plurimis , Cass. 08/02/2008, n. 3057; Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass. 28/09/2018, n. 23487). Nella specie si denuncia infatti un difettoso esercizio del potere – dovere di integrare il dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione, quella dei limiti
del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
3.1. Va altresì ricordato che lo ius superveniens introdotto dall’art. 16octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91 non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716).
In definitiva lo ius superveniens attiene non alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione. Il che significa quindi, sul versante giudiziario, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio d’ottemperanza, nel quale esso viene attuato.
Dunque, questa Corte ha già avuto modo di chiarire come la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso si applichi anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione.
Ed infatti si è detto che «È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017.» (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione).
Nello stesso senso, si è ribadito che in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore (Cass. 14/10/2021, n. 28108).
Anche in questo caso, si tratta di una conseguenza logica necessaria: se la questione non pertiene al giudizio di cognizione e, pertanto, l’Amministrazione non la può porre nella fase in cui il diritto al rimborso venga definitivamente accertato, la si potrà dedurre nel giudizio in cui lo stesso diritto venga attuato e debbano applicarsi, ratione temporis, le norme che disciplinano e limitano la sua attuazione. Diversamente opinando, peraltro, l’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 diverrebbe sostanzialmente inapplicabile.
3.2. Ciò detto l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, « i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che « a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, disciplinando l’impiego di queste ultime con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito (come nella specie), non perde comunque il
diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente.
A tale conclusione conduce innanzitutto la stessa lettera RAGIONE_SOCIALE disposizioni in questione, che si riferiscono unicamente all’ ‘effettuazione dei rimborsi’ e non al diritto sostanziale che ne è oggetto.
Del resto, anche il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (con riferimento alla fattispecie, ante RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘legge Pinto’, assimilabile a quella sub iudice ) ha concluso nello stesso senso, ritenendo che, in conseguenza di quella attuale indisponibilità, il pagamento degli indennizzi sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità RAGIONE_SOCIALE correlative risorse, (Corte cost. sent. n. 157 del 2015).
Più in generale, sia pur con riferimento a fattispecie diversa, la stessa Corte costituzionale ha del resto affermato che « Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto;» (Corte. Cost., sent. n. 419 del 1995).
Infine, il contenimento RAGIONE_SOCIALEa rilevanza dei limiti di stanziamento alla sola fase procedimentale di attuazione del rimborso corrisponde anche ad un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014, per evitare la possibile disparità di trattamento, contrastante con l’art. 3 Cost., che verrebbe altrimenti a crearsi tra i contribuenti, come denunciata dal ricorrente e, in base a quanto precede, non sussistente.
3.3. Deve poi escludersi che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione (con gli effetti di cui al paragrafo che precede) RAGIONE_SOCIALE‘art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente
provvedimento di attuazione del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale.
Oltre a quanto sopra chiarito, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il legittimo affidamento del contribuente all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce nell’aspettativa di intangibilità RAGIONE_SOCIALEa relativa normativa, tanto meno in settori ( quale quello fiscale) in cui è necessario – e di conseguenza ragionevolmente prevedibile – che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni RAGIONE_SOCIALEa congiuntura economica ( cfr. Cass. 24/02/2020, n. 4848; Cass. 20/02/2020, n. 4411 e giurisprudenza comunitaria ivi citata in motivazione).
Attraverso il complesso RAGIONE_SOCIALEa normativa di attuazione de qua , il legislatore, preso atto RAGIONE_SOCIALEa limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie erariali in un dato contesto temporale e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime ed i diritti del singolo contribuente. Bilanciamento raggiunto peraltro approntando un sistema procedimentale che, operando l”effettuazione’ dei rimborsi in considerazione non solo RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ma anche del complesso RAGIONE_SOCIALE domande proposte in un determinato periodo di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di queste ultime ed esclude, pertanto, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto procedimentale, cronologico e finanziario.
Fermo restando che, come si è detto, la limitazione RAGIONE_SOCIALEo specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e, come si dirà, neppure ne preclude, definitivamente o sine die , l’attuazione.
3.4. Quanto a i criteri con i quali il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina, è da intendersi superata la giurisprudenza in base alla quale l’applicazione dei limiti al
rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza di ottemperanza, presupporrebbe che sia «allegato dall’ Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15.03.2019, n. 7368, in motivazione) e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stata provato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall’art. 16octies citato e, quindi, provvedere di conseguenza.» (Cass. 23/03/2021, n. 8380, in motivazione), come ritenuto dal ricorrente.
Infatti, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti.
Deve inoltre considerarsi la peculiare natura ‘attuativa’ del giudizio di ottemperanza, avendo esso ad oggetto anche gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Dunque, se da un lato il potere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pu ò̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia definita con il giudicato, dall’altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016).
La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio in questione. Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.
In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza pu ò̀ compiere un’attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.
E’ dunque in tale contesto RAGIONE_SOCIALE‘attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALEa decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16octies d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale.
Si tratta del resto, RAGIONE_SOCIALEa medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua, alla quale si sostituisce quindi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta .
Ciò rende necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo RAGIONE_SOCIALEa stessa attuazione.
3.5. Alla stregua di ciò l ‘eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘ effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse
stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALEa medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la sua integrale attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo.
A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta , allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALEo speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30, con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALEa regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le
necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione.
L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il pi ù possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività’ amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche.
La procedura in parola può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
3.6. E’ dunque evidente che la CTR, col limitarsi a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa nota del MEF attestante l’attuale incapienza degli stanziamenti, non si è conformata ai superiori principi, affermati come detto anche da Cass. 16289/22. Essa, infatti, avrebbe dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, RAGIONE_SOCIALEa disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘attuazione stessa, applicando il principio appena illustrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia-sezione staccata di Catania, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.