Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3454 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3454 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12225/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 177/01/16 depositata il 07/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 177/01/16 del 07/04/2016, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 04/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE (di
seguito GS) avverso tre avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da AE, evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) l’onere di provare la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture spettava all’Amministrazione finanziaria, che tale onere non aveva assolto, non avendo dedotto elementi indiziari chiari, precisi e concordanti; b) in particolare, non era stata provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, nonché il mancato versamento dell’IVA da parte della cedente; c) la società contribuente aveva acquistato solo 22 automobili in un triennio dalla società cartiera a fronte RAGIONE_SOCIALE 700/800 vendute e aveva provato la regolarità degli acquisiti e dei pagamenti.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR, a fronte RAGIONE_SOCIALE presunzioni offerte dall’Ufficio, erroneamente ripartito l’onere probatorio, ritenendo che AE non abbia fornito la prova sulla stessa spettante.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode
carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
1.3. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria ha fornito elementi presuntivi idonei a ritenere che il cedente sia una cartiera e che NOME conoscesse ovvero avrebbe dovuto conoscere l’esistenza della frode.
1.4. Invero, dal processo verbale di constatazione, debitamente trascritto, si evince che Top RAGIONE_SOCIALE presentava tutte le caratteristiche della cartiera (ingenti volumi di acquisti intracomunitari; mancata dichiarazione
e versamento dell’IVA; mancanza di struttura organizzativa; sede legale coincidente con l’abitazione del legale rappresentante; omessa tenuta della contabilità successivamente a giugno 2004); inoltre, come risulta dalle stesse dichiarazioni del sig. COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alle fatture emesse veniva corrisposto unicamente l’imponibile e un compenso aggiuntivo di euro 500,00, mentre le somme corrisposte a titolo di IVA a mezzo assegno bancario erano state retrocesse a GS.
1.5. In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha fornito valide presunzioni in ordine all’emissione, da parte di Top RAGIONE_SOCIALE, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; e ciò con riferimento non solo all’inesistenza del fornitore, ma anche alla conoscenza della frode in capo a RAGIONE_SOCIALE.
1.6. La valutazione della CTR in ordine alle presunzioni offerte da AE e alla prova contraria dedotta dalla società contribuente è erronea in diritto, dando prevalenza ad elementi notoriamente inidonei a comprovare l’inesistenza della frode (esistenza RAGIONE_SOCIALE fatture e regolarità dei pagamenti) e non spiegando debitamente le ragioni per le quali non siano state valorizzate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, sicuramente coinvolgenti anche GS.
1.7. Invero, le modalità con le quali venivano effettuate le vendite senza effettivo pagamento dell’IVA erano all’evidenza idonee a far presumere quanto meno la conoscibilità della frode in capo alla società contribuente.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025.
La Presidente
NOME–NOME COGNOME