Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 561 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1115/42/2015, depositata il 24.03.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (in breve RAGIONE_SOCIALE), avverso l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, dovute per l’anno d’imposta 2005, a seguito di ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili e di recupero dell’ IVA considerata illegittimamente
Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IVA e altro, operazione soggettivamente insistenti
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26042/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
detratta, in quanto relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, consistite , secondo l’Ufficio, nell’acquisto da parte della NOME.fra di alluminio semilavorato (sottoposto all’ordinaria aliquota IVA del 20%) dalla RAGIONE_SOCIALE (in breve RAGIONE_SOCIALE), la quale lo aveva acquistato, a sua volta, come rottami di alluminio grezzo (in regime di esenzione da IVA), dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e che la RAGIONE_SOCIALE rivendeva, poi, alla RAGIONE_SOCIALE (in breve RAGIONE_SOCIALE);
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal la contribuente, rilevando che:
la tesi dell’ RAGIONE_SOCIALE – secondo cui il materiale oggetto di acquisto e di rivendita (che di solito avvenivano lo stesso giorno e con un margine di utile di circa il 4,30% lordo) era sempre della stessa natura (rottami di alluminio grezzo), non essendo né la RAGIONE_SOCIALE (che era una società commerciale) né la RAGIONE_SOCIALE (che non era operativa) in grado di lavorare l’alluminio, in quanto prive di attrezzature, e l’interposizione della RAGIONE_SOCIALENOMEfra aveva consentito alla ETA di detrarre l’IVA sulla merce acquistata come semilavorato – non era supportata da elementi indiziari idonei a dimostrare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE e, comunque, la mancanza di buona fede da parte della Al.fra;
non era stato dimostrato neppure che la merce venduta dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE fosse alluminio grezzo, stante la generica indicazione (billette di alluminio) contenuta nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata allegata l’impossibilità da parte di quest’ultima di eseguire lavorazioni del metallo;
-l’RAGIONE_SOCIALE non ha evidenziato quale fosse il vantaggio economico o di altra natura, conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE, a seguito del suo eventuale coinvolgimento nel meccanismo fraudolento ipotizzato, atteso che i prezzi praticati dalla RAGIONE_SOCIALE risultavano allineati a quelli di mercato,
che la RAGIONE_SOCIALENOMEfra rappresentava in Italia la tedesca Aurubis, denunciava un fatturato annuo di oltre 20 milioni di euro, rispetto al quale l’incidenza di quello oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture contestate era modesta, ammontando a poco più del 2%;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la Al.fra non si è costituita.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione al giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza emessa dalla CTP di Milano n. 6392/29/14 (che ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente), depositata il 30.06.2014 e divenuta definitiva in data 17.02.2015, riguardante lo stesso rapporto tributario, seppure relativo ad un diverso anno di imposta;
la censura è inammissibile;
-la sentenza che si vuol fare valere quale giudicato esterno preclusivo (CTP di Milano n. 6392/29/14) è stata depositata il 30.06.2014 e era, quindi, già passata in giudicato alla data dell’udienza del 18.02.2015, nella quale è stata assunta la decisione impugnata nel presente giudizio, essendo comunque decorso il “termine lungo” per impugnarla nelle vie ordinarie;
si deve pertanto fare applicazione del principio di diritto secondo il quale «Il giudicato cosiddetto esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di
merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione» (Cass. n. 24531 del 18/10/2017);
ne deriva perciò l’inammissibilità del mezzo, posto che l’eccezione de qua poteva e doveva essere dedotta avanti al giudice tributario di appello e non essendolo stata, deve considerarsi perciò preclusa in questo giudizio;
con il secondo motivo e il terzo motivo -che vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi – denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio, posto che, una volta provata, anche in via presuntiva, la natura di cartiera del soggetto apparentemente cedente, spettava alla contribuente provare l’esistenza soggettiva dell’operazione o il proprio incolpevole affidamento;
entrambi i motivi sono fondati;
la censura investe la questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti e riguarda sia l’oggetto della prova dell’inesistenza soggettiva di dette operazioni sia il riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazione finanziaria e contribuente;
nel caso di operazione soggettivamente inesistente l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426 del 2013);
poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA che tale diritto costituisce, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che, a fronte dell’esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (e segnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass. 20.04.2018, n. 9851);
per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece, occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell’operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione (Cass. 2.12.2015, n. 24490);
-nei casi di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare, strutturalmente poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, può essere soddisfatto già con la dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione p ersonale e strumentale adeguata
alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. 21.04.2017, n. 10120), dimostrando di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. 20.07.2020, n. 15369);
in tema di imposte dirette, invece, questa Corte ha ripetutamente affermato che i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti (siano o meno inseriti in una cd. frode carosello), sono deducibili, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modif. dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., in l. n. 44 del 2012, con efficacia retroattiva “in bonam partem”, per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo ( ex plurimis , Cass. 12.12.2019, n. 32587);
il giudice del gravame non ha seguito i principi sopra indicati, non avendo considerato il valore sintomatico degli elementi indicati dall’Amministrazione finanziaria nell’atto impositivo (e ri prodotti, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso), quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza presso la sede della fornitrice RAGIONE_SOCIALE, di personale dipendente, attrezzature e automezzi idonei allo svolgimento dell’attività asseritamente svolta (con particolare riferimento alla capacità di lavorazione e trasformazione in
semilavorato del prodotto di alluminio grezzo), la circostanza che la rivendita di prodotto semilavorato avveniva dopo qualche giorno dall’acquisto della materia prima, che l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE era un sog getto inesistente, in quanto il documento d’identità era falso, e che la stessa, oltre a non presentare dichiarazioni fiscali per l’anno di riferimento, salvo la comunicazione annuale dei dati IVA per l’anno 2005 con importi notevolmente più bassi rispetto a quelli fatturati, che non aveva istituito le scritture contabili obbligatorie, non conservava le fatture attive e passive e aveva acquistato la quasi totalità della merce dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in esenzione di IVA, rivendendola con IVA;
la CTR ha, invece, erroneamente valorizzato un presunto ruolo di mero intermediario della RAGIONE_SOCIALE ( ‘mentre va del pari escluso che la mancanza di strutture quali i depositi di merce ovvero di attrezzature tecniche come pure di personale, possa risultare ex se significativa di una sostanziale inoperatività del soggetto, tanto più se questo, come nel caso della RAGIONE_SOCIALE, risulti svolgere attività di mera cessione di merce e non di lavorazione’ ), quando dalle fatture si desumeva chiaramente che la predetta società si sarebbe dovuta occupare della trasformazione del materiale grezzo in semilavorato (avendo acquistato rottami di alluminio dalla RAGIONE_SOCIALE e rivenduto il prodotto semilavorato, peraltro dopo pochi giorni dall’acquisto, alla Al.fra), per cui la sua inoperatività non poteva non essere conosciuta o conoscibile, con un minimo di diligenza, dalla contribuente;
-così facendo, la CTR ha non solo violato l’art. 2729 cod. civ., in quanto ha esaminato gli elementi indiziari di cui disponeva considerandoli isolatamente e non valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro (ex multis, Cass. 13.03.2014, n. 5787), ma ha anche alterato le prima richiamate regole di ripartizione dell’onere probatorio, gravanti sulle parti;
– in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 settembre 2022