La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto tributario: il trattamento fiscale delle operazioni soggettivamente inesistenti. Questa pronuncia offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, delineando con precisione gli oneri probatori a carico del contribuente e dell’Amministrazione Finanziaria. Il caso analizzato riguarda un contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, con un recupero di quasi un milione di euro, relativo ad acquisti di materiale di telefonia mobile da società rivelatesi essere mere ‘cartiere’.
I fatti del caso: una contestazione per frode carosello
All’origine della vicenda vi è un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a un imprenditore individuale. L’Amministrazione contestava l’acquisto di materiale di telefonia da due società che, in realtà, agivano come intermediari fittizi (società cartiere) rispetto ai reali venditori, situati in altri paesi comunitari. Tali operazioni, qualificate come soggettivamente inesistenti, avevano lo scopo di creare un meccanismo fraudolento (la cosiddetta ‘frode carosello’) per evadere l’IVA.
L’imprenditore aveva impugnato l’atto impositivo, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano respinto i suoi ricorsi, confermando la legittimità dell’accertamento. Secondo i giudici di merito, era stata provata la fittizietà delle società fornitrici, la cui attività si limitava a un mero smistamento di ordinativi e pagamenti, e di conseguenza era stato negato il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei costi.
Il percorso giudiziario e le censure del contribuente
L’imprenditore ha quindi proposto ricorso per cassazione, basandolo su quattro motivi. Tra questi, spiccavano due censure principali:
- La violazione delle norme sulla deducibilità dei costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti, alla luce delle modifiche legislative più favorevoli (ius superveniens) che consentono la deduzione a determinate condizioni.
- La violazione delle norme sulla detrazione dell’IVA, sostenendo che l’Ufficio non avesse fornito la prova della sua consapevolezza riguardo la frode.
La decisione della Cassazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti
La Suprema Corte ha analizzato distintamente la questione della detrazione IVA e quella della deducibilità dei costi, giungendo a conclusioni opposte per le due imposte.
La questione della detrazione IVA
Per quanto riguarda l’IVA, la Corte ha rigettato il motivo del ricorrente. Ha ribadito il consolidato principio secondo cui, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il destinatario della fattura sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Una volta fornita tale prova (anche tramite presunzioni, come la natura di ‘cartiera’ del fornitore), spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di aver fatto tutto il possibile per verificare la regolarità della controparte. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il contribuente non avesse fornito tale prova contraria, legittimando così il recupero dell’IVA.
La deducibilità dei costi
Sul fronte delle imposte dirette, invece, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte nel 2012 all’art. 14 della legge n. 537/1993, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili. Questo perché, a differenza delle operazioni oggettivamente inesistenti (dove lo scambio non avviene affatto), in quelle soggettive un costo è stato effettivamente sostenuto per l’acquisto di un bene reale. L’indeducibilità scatta solo a una precisa condizione: che quei costi siano stati direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. La Corte ha ritenuto errata la decisione dei giudici d’appello che avevano negato la deducibilità basandosi sulla mancata prova da parte del contribuente dell’assenza di un’azione penale. L’onere di provare l’esistenza di tale azione, quale fatto impeditivo della deduzione, spetta infatti all’Amministrazione Finanziaria.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una netta separazione tra i principi che governano l’IVA e quelli relativi alle imposte sui redditi. Mentre il sistema IVA è fondato su un principio di neutralità che può essere derogato solo in caso di frode consapevole, la determinazione del reddito d’impresa si basa sul principio di effettività e inerenza dei costi. Un costo, se realmente sostenuto e inerente all’attività, concorre a formare il reddito imponibile. La norma che nega la deducibilità in presenza di un procedimento penale costituisce un’eccezione, e come tale la sua applicazione deve essere provata da chi intende avvalersene, ovvero l’Agenzia delle Entrate.
I giudici hanno quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della deducibilità dei costi e hanno rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per un nuovo esame del punto, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Se da un lato resta ferma la linea di rigore sulla detrazione dell’IVA, che richiede al contribuente un’elevata diligenza per non essere considerato partecipe della frode, dall’altro si apre alla deducibilità dei costi per le imposte dirette. La decisione chiarisce che il costo per l’acquisto di beni reali, seppur fatturati da un soggetto interposto, è un onere deducibile, salvo che l’Agenzia delle Entrate non provi l’esistenza di un’azione penale che ricolleghi direttamente quel costo alla commissione di un reato. Questo sposta l’onere della prova e offre una maggiore tutela al contribuente che, pur coinvolto in un’operazione fiscalmente irregolare, ha comunque sostenuto una spesa reale e inerente alla propria attività.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è possibile detrarre l’IVA?
No, la detrazione dell’IVA non è ammessa se l’Amministrazione Finanziaria prova che l’acquirente sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione faceva parte di una frode. L’onere di dimostrare la propria buona fede e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il coinvolgimento nella frode spetta poi al contribuente.
I costi sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili ai fini delle imposte dirette?
Sì, di norma i costi sono deducibili. Poiché l’operazione commerciale è reale (la merce è stata effettivamente acquistata), il costo sostenuto è considerato inerente all’attività d’impresa. La deducibilità è esclusa solo se tali costi sono stati direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo e per tale delitto è stata esercitata l’azione penale.
A chi spetta provare che i costi non sono deducibili perché legati a un reato?
L’onere della prova spetta all’Amministrazione Finanziaria. È l’Ufficio che deve dimostrare l’esistenza di un’azione penale esercitata per un delitto non colposo, quale presupposto per negare la deducibilità del costo. Non può essere il contribuente a dover provare l’assenza di tale azione penale.