Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31444 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21461/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 1492/2016 depositata il 19/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1492/2016 depositata in data 19/02/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 17414/14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso del contribue nte contro l’avviso di accertamento avente per oggetto il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta per l’anno 2009 su due operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Si trattava, in particolare, di due acquisti di merci correlati all’anno tazione di due fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, ritenuta -insieme a RAGIONE_SOCIALE -una società cartiera, secondo un meccanismo di frode carosello attraverso scambi intracomunitari, accertato dalla Guardia di Finanza.
Secondo la CTR, alla luce della giurisprudenza di legittimità e di quella unionale, gli elementi probatori portavano ad escludere che il contribuente avesse scientemente partecipato alla frode fiscale e in particolare: il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture contest ate con due bonifici bancari, l’annotazione RAGIONE_SOCIALE operazioni in contabilità, il documento contabile-fiscale che attestava il trasporto e la consegna della merce, la congruità dei prezzi di acquisto RAGIONE_SOCIALE merci con quelli di mercato, la bassa incidenza percentuale dei due acquisti sul fatturato della società, l’assoluzione nel procedimento penale dei due imputati-amministratori p.t. della cessionaria perché il fatto non costituisce reato.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
1.1. Ad avviso della ricorrente la sentenza non sarebbe motivata perché fonderebbe l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE ragioni del contribuente su fatti irrilevanti sul piano giuridico e su quello logico. Di conseguenza, la motivazione sarebbe svuotata di contenuto: l’assoluzione penale del l.r. non impedirebbe l’illecito fiscale ; la conformità dei prezzi al mercato non sarebbe decisiva, perché il meccanismo della frode potrebbe fondarsi anche sulla sola condivisione dell’IVA (illecitamente) non versata ; l’effettività di pagamenti e consegne atterrebbe alla (pacifica) esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, senza escluderne l’inesistenza soggettiva. La regolarità contabile rientr erebbe, poi, notoriamente, secondo la giurisprudenza nella veste tipica della frode. Anche la bassa incidenza RAGIONE_SOCIALE operazioni illecite in relazione al volume di fatturato sarebbe elemento costantemente ravvisabile in caso di fatture per operazioni inesistenti.
1.2. Il motivo è infondato, in quanto la lettura della sentenza impugnata consente di individuare l’iter logico -giuridico seguito dalla CTR e i motivi per i quali ha ritenuto che la società contribuente non fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento perpetrato con l’emissione RAGIONE_SOCIALE due fatture per le quali è contestata la detraibilità dell’IVA.
Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 26/10/1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
2.1. La ricorrente rileva che gli elementi fattuali indicati nella sentenza non potrebbero confortare l’ipotesi della mancata consapevolezza della frode da parte della società contribuente. Si tratterebbe, infatti, di elementi di per sé inconferenti e logicamente inadeguati a dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e, di conseguenza, la pretesa fiducia riposta dal cessionario. La
sentenza trascurerebbe , poi, che l’ufficio abbia, in realtà, fornito indizi (come l’inesistenza e la carenza di strutture dei fornitori, emersa nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini), tali da far ritenere che l’acquirente, se imprenditore accorto, non avrebbe potuto ignorare l’irregolarità della situazione.
2.2. Il motivo di ricorso è infondato.
Nel caso in esame gli elementi da cui la CTR ha tratto il convincimento della mancata conoscenza o doverosa conoscibilità da parte del contribuente della riconducibilità dell’operazione soggettivamente inesistente a un meccanismo frodatorio sono costituiti dal pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture contestate con due bonifici bancari, dall’annotazione RAGIONE_SOCIALE operazioni in contabilità, dal documento contabile-fiscale che attestava il trasporto e la consegna della merce, dalla congruità dei prezzi di acquisto RAGIONE_SOCIALE merci con quelli di mercato, dalla bassa incidenza percentuale dei due acquisti sul fatturato della società, dall’assoluzione nel procedimento penale dei due imputati-amministratori p.t. della cessionaria perché il fatto non costituisce reato.
A fronte della motivazione del giudice di seconde cure, che ha indicato gli elementi che hanno portato a escludere l’elemento soggettivo in capo al contribuente, l’amministrazione finanziaria non ha fornito la prova della conoscenza o conoscibilità del carattere soggettivamente inesistente RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Sul punto questa Corte ha, tuttavia, precisato che, ai fini della detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente. Incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere
coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n. 24471; v. anche Cass., 20/04/2018, n. 9851).
Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, anche con riferimento alla prova dell’elemento soggettivo in capo al contribuente.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME