Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Oggetto:
operazioni
soggettivamente
inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 23539NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL ) e all’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO n. 227 presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) giusta procura speciale in atti
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n. 262/06/23 depositata in data 14/04/2023, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui l’Ufficio le contestava l’utilizzo di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti relative ad acquisti di carburante facendone conseguire l’indetraibilità dell’IVA di € 3.861.047,54 addebitatale dai fornitori ed irrogandole sanzione ed interessi per un complessivo importo di € 11.024.852,33;
la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente;
la CGT2 con la pronuncia qui gravata confermava la sentenza di primo grado;
ricorre a questa Corte la società con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., alla quale ha fatto seguito istanza del contribuente di decisione da parte del RAGIONE_SOCIALE;
il contribuente ha depositato memoria e segnalato la connessione del presente giudizio con l’autonomo giudizio iscritto al n. r.g. 546/2023;
Considerato che:
in primo luogo, rileva il RAGIONE_SOCIALE che non sussistono ragioni di connessione con il giudizio iscritto al n. r.g. 546/2023 che impediscano la decisione del presente giudizio;
-venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, si osserva che la sola censura dedotta lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 19 e 54 del DPR 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ; parte ricorrente contesta che i fatti posti a fondamento della sentenza di primo grado erano tutti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali per cui la conoscenza (o la conoscibilità) della fittizietà delle fornitrici non poteva essere desunta secondo il meccanismo di cui all’art. 2729 c.c. , per ciò falsamente applicato;
il motivo dedotto è inammissibile;
la censura invero non contesta in alcun modo il ragionamento presuntivo nel complesso svolto dalla sentenza impugnata e nel concreto suo articolare le singole doglianze, propone censure di pure merito il cui esame è precluso a questa Corte; la doglianza aggredisce infatti la legittima valutazione, per l’appunto di merito, operata dal giudice dell’appello, che non può essere messa in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge con il quale si tende surrettiziamente a rimettere in discussione il meritus causae (tra molte, si vedano Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).
-in conclusione, il ricorso va quindi rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al RAGIONE_SOCIALE in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., in conformità alla giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023), secondo la quale « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì’ », sì da codificare « una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata », ne segue la condanna ex 96, terzo e quarto comma c.p.c.;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’ ulteriore importo di euro 15.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. l ‘ancora ulteriore importo di euro 5.000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi alla cassa delle ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 30.000.000 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente anche al pagamento dell’ulteriore somma di euro 15.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 5.000,00 ex art.96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico delle parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.