Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25713 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 24686/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale
chiede di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
– controricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 1449/2023, depositata in data 5 maggio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
1.In data 28/12/2020 l’RAGIONE_SOCIALE, quale società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche (COSAP) del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PV), notificava a RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) sei avvisi di accertamento recanti la richiesta di pagamento dell’importo complessivo di euro 61.564,00, a titolo di canone non versato per gli anni dal 2015 al 2020, oltre ad interessi e sanzioni.
Il pagamento era richiesto per l’occupazione di aree ricadenti nel comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, per l’occupazione di un’area, ricadente nel RAGIONE_SOCIALE, attuata mediante l’edificazione di un ‘sovrappasso’, con il quale era stato sopraelevato un tratto dell’autostrada A/7 (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per consentire la viabilità nella INDIRIZZO.
La RAGIONE_SOCIALE agiva dinanzi al tribunale di Pavia contro l’ICA e nei confronti del RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere l’annullamento o la disapplicazione e/o la dichiarazione di inefficacia degli avvisi di
pagamento, ritenendo di non essere obbligato al pagamento del COSAP per l’insussistenza dei presupposti applicativi o, in subordine, per la sussistenza di una causa di esenzione.
Tale esenzione era sia soggettiva, per la qualità di organismo di diritto pubblico di essa attrice, sia oggettiva per la natura di bene asservito ad un pubblico servizio del manufatto.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE rilevava che non dovevano essere applicate le sanzioni per le «obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme» e, comunque, che l’importo RAGIONE_SOCIALE stesse fosse rideterminato «in base ai principi del cumulo giuridico e RAGIONE_SOCIALE continuazione».
Il tribunale rigettava le domande di RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale reputava inammissibile il motivo di doglianza introdotto da RAGIONE_SOCIALE solo con la memoria istruttoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. ed attinente al preteso difetto di proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE dello spazio occupato.
Inoltre, rilevava l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE tassative cause di esenzione dall’obbligo di corresponsione del COSAP previste alla legge, non essendovi peraltro incertezza interpretativa sulle norme, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE continuazione al trattamento sanzionatorio.
Con il primo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE si doleva RAGIONE_SOCIALE «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (circa l’erronea qualificazione di una ‘mera difesa’ in termini di ‘eccezione’) e dell’art. 2697 c.c. (circa il riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova tra attore e convenuto) ».
La società appellante riteneva che il tribunale avesse errato nel non dare ingresso alla questione, prospettata con la memoria istruttoria, concernente il difetto di titolarità dell’area occupata in
capo al RAGIONE_SOCIALE, questione da qualificarsi come mera difesa RAGIONE_SOCIALE società, attrice solo in senso formale.
L’avviso di accertamento contestato doveva considerarsi, infatti, atto impositivo/estrattivo di natura amministrativa e sarebbe l’ente impositore, nel giudizio avente ad oggetto la contestazione del rapporto, ad assumere la veste sostanziale di attore, con gli oneri conseguenti di allegazione prova.
L’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE, presupposto del potere impositivo, non sarebbe stato assolto dalla parte convenuta, che ne era onerata in quanto attrice in senso sostanziale.
Anzi, la stessa società nel giudizio di primo grado avrebbe offerto la prova dell’appartenenza dell’area occupata al RAGIONE_SOCIALE statale non a quello RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante RAGIONE_SOCIALE deduceva «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 507/1993 (che individua le condizioni per poter fruire dell’esenzione soggettiva dal pagamento del COSAP)».
Per l’appellante la sentenza di prime cure era erronea per non aver riconosciuto l’operatività dell’esenzione. Ciò, in quanto la costruzione e la gestione dell’autostrada quale infrastruttura destinata a beneficio RAGIONE_SOCIALE collettività e realizzata sulla base di una concessione statale integravano l’esenzione prevista dalla norma. Trattavasi, peraltro, RAGIONE_SOCIALE gestione dell’autostrada da parte di un organismo di diritto pubblico, seppure con la forma giuridica di una società per azioni.
Con il terzo motivo d’appello RAGIONE_SOCIALE lamentava la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 507 /1993 (che individua le condizioni per poter fruire dell’esenzione oggettiva dal pagamento del COSAP).
La norma citata stabiliva che erano esenti dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche le «occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto RAGIONE_SOCIALE concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al RAGIONE_SOCIALE o alla Provincia al termine RAGIONE_SOCIALE concessione medesima».
Con il quarto motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE deduceva la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212/2000 nonché dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997».
Ciò perché l’art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000, stabiliva che le sanzioni non erano irrogate quando la violazione dipendeva da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norma tributaria.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame con sentenza n. 1449 del 5/5/2023.
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, la Corte territoriale confermava la decisione del tribunale.
La società aveva imperniato la propria contestazione degli avvisi di accertamento sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esenzioni, ma ciò implicava «la titolarità del potere impositivo e risultava, quindi, logicamente incompatibile con la volontà di contestare la proprietà RAGIONE_SOCIALE dell’area».
A fronte RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale, il primo giudice avrebbe correttamente ritenuto, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE contumacia del RAGIONE_SOCIALE, che la questione RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE dell’area «non fosse controversa», negando ingresso alla contestazione «tardivamente introdotta con la memoria istruttoria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
La Corte territoriale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione, evidenziando che «a concessione per la costruzione e la gestione dell’autostrada non vale ad attribuire alla società
concessionaria la natura di ente pubblico ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista dalla norma invocata e non vale ad escludere il fine di lucro che la concessionaria (illegittimamente) persegue».
Pure il terzo motivo era reputato non fondato, in quanto la norma citata, ossia l’art. 49, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 507 del 1993, fa riferimento esclusivamente alla esenzione spettante nei casi in cui sia previsto, all’atto RAGIONE_SOCIALE concessione o successivamente, che gli impianti adibiti ai servizi pubblici siano devoluti gratuitamente al RAGIONE_SOCIALE o alla provincia al termine RAGIONE_SOCIALE concessione.
La motivazione del tribunale, che aveva escluso l’esenzione, si fondava sul «dato testuale RAGIONE_SOCIALE norma», che prevedeva, appunto, la devoluzione gratuita stabilita in favore di comune o provincia.
Non vi era spazio per una interpretazione costituzionalmente orientata, in presenza di un dato testuale inequivoco. Del resto, la stessa appellante individuava una ragione giustificatrice RAGIONE_SOCIALE previsione RAGIONE_SOCIALE devoluzione ai soli enti locali, stante la presenza di altra norma che prevedeva l’esenzione soggettiva in favore dello Stato, sicché nessuna ingiustificata disparità di trattamento si poteva ravvisare.
L’esenzione, dunque, spettava, sia soggettivamente che oggettivamente, nei casi nei quali veniva il rilievo l’interesse pubblico, riferibile allo Stato od ad un ente pubblico territoriale, e non essendo invece riconosciuta in favore di un soggetto privato che operava con fini di lucro.
Il quarto motivo era ritenuto non fondato in quanto, poiché si era in presenza del COSAP, che non era un tributo, non potevano trovare applicazione le disposizioni specifiche riguardanti le sanzioni amministrative tributarie di cui all’art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000 e all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Per la Corte territoriale, indipendentemente dalla applicabilità RAGIONE_SOCIALE norma invocata alla COSAP che non era un tributo, non ricorreva comunque alcuna incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme.
La parte del motivo relativo alla violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 (concorso di violazioni e continuazione) non era in alcun modo specificata, «non essendo indicate nell’atto di appello le ragioni per le quali sarebbe erronea la decisione del tribunale che ha escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE continuazione». Tali ragioni erano state esposte dall’appellante «solo nella comparsa conclusionale».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso la società deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. (circa l’erronea qualificazione di una ‘mera difesa’ in termini di ‘eccezione’ nonché circa l’erronea interpretazione di una domanda processuale) e dell’art. 2697 c.c. (circa il riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova tra attore e convenuto), con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
In particolare, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è erronea l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, confermativa di quella di prime cure, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’eccezione di carenza di titolarità RAGIONE_SOCIALE strada (INDIRIZZO) in capo al RAGIONE_SOCIALE.
Ciò, in quanto – nella prospettazione del giudice di appello – «il tribunale bene avrebbe fatto a non pronunciarsi in merito alla sussistenza del diritto di proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che la relativa eccezione sarebbe stata formulata dalla Società soltanto a partire dalla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, del c.p.c., depositata il 21 settembre 2021».
Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, a favore RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità pronunciata dal tribunale di Pavia, poggia sulla considerazione che la società RAGIONE_SOCIALE (nell’atto di citazione) avrebbe imperniato le proprie difese «sulla domanda di esenzione da COSAP».
Tuttavia, tale difesa -a parere RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale -«presuppone la titolarità del potere impositivo in capo al RAGIONE_SOCIALE e, come tale, sarebbe incompatibile con la ‘volontà di contestare la proprietà RAGIONE_SOCIALE dell’area’».
La questione relativa alla «titolarità» dell’area in capo al RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata dunque «non controversa».
Di conseguenza, il tribunale avrebbe legittimamente negato ingresso alla contestazione, «tardivamente introdotta con la memoria istruttoria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
In realtà, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la non contestazione RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE strada in capo al RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente sottolinea che «non si comprende come la Corte d’appello abbia potuto desumere la (asserita) volontà di non contestare la proprietà RAGIONE_SOCIALE strada dalla formulazione RAGIONE_SOCIALE domanda di esenzione».
Oggetto dell’impugnazione sono gli avvisi di accertamento impoesattivo di cui all’art. 1, comma 792 RAGIONE_SOCIALE legge n. 160 del 2019, con i quali RAGIONE_SOCIALE ha portato a conoscenza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la
pretesa del RAGIONE_SOCIALE con riferimento al canone pluriennale dovuto a titolo di COSAP.
L’avviso di accertamento costituisce il «veicolo di accesso» al giudizio di impugnazione-merito, avente ad oggetto, non già il provvedimento amministrativo, bensì «il sottostante rapporto sostanziale controverso».
Pertanto, l’ente impositore assume la veste di attore in senso sostanziale, mentre la società assume la veste di convenuto in senso sostanziale.
Di conseguenza, il concessionario/convenuto è, in realtà, attore in senso sostanziale, con evidenti riflessi in tema di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Spetta, dunque, sull’ente impositore l’onere di provare l’effettiva titolarità del rapporto controverso. E ciò «indipendentemente dal contenuto dell’atto di citazione e dal tipo di ‘domande’ formulate dall’attore in senso formale».
Il RAGIONE_SOCIALE, allora, avrebbe dovuto dimostrare in sede processuale la propria posizione giuridica con riguardo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE qualità di «proprietario RAGIONE_SOCIALE strada».
Peraltro, non era in alcun modo tardiva la contestazione (in ordine alla mancanza di titolarità RAGIONE_SOCIALE strada in capo al RAGIONE_SOCIALE) contenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., trattandosi di «mera difesa» e non di eccezione in senso stretto (si cita sul punto Cass., Sez. U., 16/2/2016, n. 2951).
Del resto, la società RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la titolarità RAGIONE_SOCIALE strada nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto, a seguito di due accertamenti, e soprattutto RAGIONE_SOCIALE consultazione del catasto strade, era emerso «che INDIRIZZO fa parte del Demanio statale e non del Demanio RAGIONE_SOCIALE (come attestato nella relazione tecnica sottoscritta dal responsabile
dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO NOME COGNOME allegata sub all. n. 1 alla seconda memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado)».
Inoltre, una richiesta di chiarimenti era stata inviata via pec, in data 22/7/2022, ad RAGIONE_SOCIALE, che rispondeva affermando: «INDIRIZZO – in mancanza di un provvedimento di declassificazione – non può essere di proprietà del RAGIONE_SOCIALE».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507/1993 (che individua le condizioni per poter fruire dell’esenzione soggettiva dal pagamento del COSAP), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c.».
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello la concessione per la costruzione RAGIONE_SOCIALE gestione dell’autostrada non vale ad attribuire alla società concessionaria natura di ente pubblico ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista dalla norma invocata e non vale ad escludere il fine di lucro che la concessionaria persegue e che giustifica il diverso trattamento rispetto al soggetto pubblico ai fini dell’esenzione dall’imposta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o del COSAP.
In realtà, però, tale motivazione contrasterebbe con la formulazione dell’art. 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507 del 1993. Dalla formulazione letterale di tale disposizione emergerebbe che l’esenzione soggettiva si verifica quando il concessionario agisca quale «mero sostituto» dell’ente pubblico.
L’esenzione soggettiva opera quando il concessionario, previa autorizzazione amministrativa, agisce «in luogo» dell’ente pubblico. Tra l’altro, la società RAGIONE_SOCIALE è a tutti gli effetti un organismo di diritto pubblico, che, pur avendo la forma giuridica di una società per azioni, esercita, in realtà, funzioni pubbliche ad essa
trasferite dalla regione Lombardia e/o dal RAGIONE_SOCIALE a mezzo di plurimi atti concessori.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 507 del 1993 (che individua le condizioni per poter fruire dell’esenzione oggettiva dal pagamento del COSAP), con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’appello ha negato la sussistenza dei presupposti per l’esenzione oggettiva di cui all’art. 49, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 507 del 1993, rilevando che la norma «ammette l’esenzione in caso di devoluzione gratuita RAGIONE_SOCIALE opere in favore di Comuni e Province, ma non anche in favore dello Stato».
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, invece, l’esenzione oggettiva spetta alla società in presenza di due condizioni:1) che l’occupazione avvenga con impianti adibiti a servizi pubblici;2) l’atto di concessione preveda la devoluzione gratuita al RAGIONE_SOCIALE pubblico (oltre che a quello RAGIONE_SOCIALE e provinciale) RAGIONE_SOCIALE opere realizzate al termine RAGIONE_SOCIALE concessione medesima (retrocessione gratuita).
Sarebbe, invece, irrazionale ritenere non assoggettabile a COSAP gli impianti gratuitamente devolvibili al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e provinciale, assoggettando invece a COSAP soltanto gli impianti gratuitamente devolvibili al RAGIONE_SOCIALE statale.
La disposizione citata dovrebbe essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, includendo nell’area di esenzione sia agli impianti gratuiti devolvibili al RAGIONE_SOCIALE provinciale, sia agli impianti gratuitamente devolvibili al RAGIONE_SOCIALE statale.
In caso contrario, si verificherebbe una disparità di trattamento da concessionari comunali e provinciali e concessionari statali.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALE
legge n. 212 del 2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». In realtà, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente non si è considerato che l’incertezza normativa è stata determinata dal comportamento tenuto dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, che «non ha mai preteso il pagamento del COSAP sui cavalcavia autostradali e non ha giammai notificato alcun atto impositivo».
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione al par. 4.2. dell’atto di appello (concernente la domanda di applicazione dei criteri del cumulo giuridico e RAGIONE_SOCIALE continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997), con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’appello, sul punto, ha ritenuto inammissibile il motivo d’appello concernente la violazione dei principi del cumulo giuridico e RAGIONE_SOCIALE continuazione, in quanto l’appellante ha esposto le ragioni del motivo soltanto nella comparsa conclusionale.
La ricorrente sottolinea che la sentenza di prime cure ha respinto la domanda di rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni rilevando che «l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 689/1981 prevede che la sanzione più grave aumentata fino al triplo possa essere irrogata nei soli casi di concorso formale, non trovando quindi applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALE continuazione di cui all’art. 81, 2º comma, cod. pen. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez V, sent. n. 10126 del 11/4/2019)». Nell’atto di appello la società ha impugnato tale capo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado sostenendo che, in materia di COSAP, sono applicabili i medesimi principi giuridici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e quindi anche l’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio RAGIONE_SOCIALE continuazione. Pertanto, il quarto motivo di appello presentava i requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.. In sede
di comparsa conclusionale la società si era limitata a illustrare il procedimento da seguire ai fini RAGIONE_SOCIALE rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzione unica per gli anni di imposta dal 2015 al 2020. L’applicabilità dell’istituto RAGIONE_SOCIALE continuazione troverebbe fondamento nella circolare ministeriale n. 1/DF del 20/1/2009, per la quale «l’analogia RAGIONE_SOCIALE fattispecie impositive ha indotto il legislatore a disporre che i criteri di determinazione del COSAP sono applicabili anche alla RAGIONE_SOCIALE dovuta per le occupazioni in questione ed a fissare, quindi, RAGIONE_SOCIALE regole che non possono in alcun modo essere modificate dagli enti locali». Peraltro, la recente sentenza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 8628 del 2020, depositata il 7/5/2000, ha precisato che, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, il COSAP mutua finalità sostanziale e, in gran parte, disciplina dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di impugnazione è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.
6.1. Deve premettersi che questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2951), ha tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta», utilizzando la tesi RAGIONE_SOCIALE «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio».
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come proprio attiene, invece, al «merito RAGIONE_SOCIALE causa». La legittimazione ad agire
manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» RAGIONE_SOCIALE domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito RAGIONE_SOCIALE causa, quindi alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda.
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904).
La questione RAGIONE_SOCIALE titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.. Pertanto, la questione RAGIONE_SOCIALE titolarità del diritto può essere sollevata d’ufficio dal giudice.
6.2. Inoltre, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova in ordine alla titolarità attiva o passiva del rapporto e, quindi, con riferimento alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda, spetta all’attore (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30545; Cass., sez. 3, 12/2/2021, n. 3765; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744).
Infatti, si è chiarito che la circostanza che la questione attenga al merito significa che rientra nel tema RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda e RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, «ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza RAGIONE_SOCIALE titolarità costituiscono eccezione, tantomeno in senso stretto»; Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016, paragrafo 25).
Si può dunque concludere nel senso che la titolarità RAGIONE_SOCIALE posizione soggettiva, attiva o passiva, del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE
domanda che attiene al merito RAGIONE_SOCIALE decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, con la conseguenza che le contestazioni, da parte del convenuto, RAGIONE_SOCIALE titolarità del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi RAGIONE_SOCIALE titolarità del diritto, non rilevabili dagli atti. Di conseguenza la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 7477 del 2020).
6.3. Deve precisarsi, pur nella consapevolezza che il COSAP non rientri nell’ambito dei tributi, come invece la RAGIONE_SOCIALE, che il giudizio di opposizione e di contestazione dell’avviso di accertamento impoesattivo ricalca il giudizio tributario, che è un giudizio di impugnazione-merito.
Del resto, nel processo tributario, a carattere impugnatorio, l’oggetto del giudizio è perimetrato, da un lato, dai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’atto impositivo sottoposto a ricorso, assumendo l’Ufficio la veste di attore in senso sostanziale, in quanto la pretesa impositiva è quella risultante dall’atto impugnato sia sul piano del petitum che su quello RAGIONE_SOCIALE causa petendi, e dall’altro dalle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi articolati nel ricorso introduttivo di primo grado (in tal senso Cass., sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6289; Cass., sez. 5, 26 maggio 2022, n. 17189; Cass., sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17231).
Pertanto, non v’è dubbio che l’onere di dimostrazione RAGIONE_SOCIALE titolarità del suolo al di sopra del quale è stato costruito il «sovrappasso» era in capo al RAGIONE_SOCIALE, attore in senso sostanziale, anche se convenuto in senso formale.
6.4. La contestazione sulla assenza di titolarità RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE strada in capo al RAGIONE_SOCIALE è stata tempestivamente sollevata dalla società con la memoria istruttoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c..
Ed infatti si è chiarito che la valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta processuale del convenuto, agli effetti RAGIONE_SOCIALE non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime RAGIONE_SOCIALE preclusioni che la disciplina processuale connette all’esaurimento RAGIONE_SOCIALE fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti – diversi da quelli indicati negli atti introduttivi – sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base RAGIONE_SOCIALE difese precedentemente svolte (Cass., sez. 6-2, 2/12/2019, n. 31402); ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione (Cass., sez. 3, 9 settembre 2021, n. 24415).
Posto che le contestazioni possono rilevare non indistintamente, ma solo per fatti ritenuti noti alla parte, e, logicamente, non anche per i fatti ad essa ignoti (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3576; Cass., 18 luglio 2016, n. 14652; Cass., 4 gennaio 2019, n. 87; Cass., 31 agosto 2020, n. 18074), è stato confermato l’orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui «nessuna norma prevede la preclusione RAGIONE_SOCIALE prima udienza per le contestazioni e, anzi, il sistema RAGIONE_SOCIALE decadenze induce a concludere che, quale asserzione, essa possa considerarsi inibita esclusivamente alla definizione RAGIONE_SOCIALE correlative facoltà e dunque, nel rito ordinario, nei
termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.» (Cass., sez., 3, 9 settembre 2021, n. 24415; Cass., 2 dicembre 2019, n. 31402).
Resta fermo che l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema RAGIONE_SOCIALE decisione dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione RAGIONE_SOCIALE relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all’una o all’altra RAGIONE_SOCIALE parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa RAGIONE_SOCIALE parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., sez., 1, 19/4/2024, n. 10629; Cass., sez. 3, 19 ottobre 2016, n. 21075; per la necessità RAGIONE_SOCIALE specificità RAGIONE_SOCIALE allegazioni RAGIONE_SOCIALE parte cfr. Cass., sez. 6-3, 23 marzo 2022, n. 9439).
6.5. Nella specie, come si è detto, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., la società ha specificamente contestato l’assenza di titolarità da parte del RAGIONE_SOCIALE in ordine alla INDIRIZZO (cfr. atto di appello «la Società – nel corso dei rilievi istruttori ed a fronte dell’assenza di documentazione prodotta agli atti del giudizio di primo grado da parte del Concessionario in ordine alla proprietà RAGIONE_SOCIALE strada di INDIRIZZO – ha: effettuato dei propri accertamenti in merito all’effettiva titolarità RAGIONE_SOCIALE strada da parte del RAGIONE_SOCIALE: all’esito di tali accertamenti e – in particolare – a seguito RAGIONE_SOCIALE consultazione del c.d. catasto strade, è emerso che INDIRIZZO fa parte del Demanio statale e non del Demanio RAGIONE_SOCIALE – come attestato nella relazione tecnica sottoscritta dal responsabile dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO allegata sub all. n. 1 alla seconda memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado»).
La Corte di merito, nel dichiarare inammissibile l’eccezione sollevata dall’odierna ricorrente di carenza di titolarità RAGIONE_SOCIALE strada (INDIRIZZO) in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si è attenuta ai principi di cui si è detto.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per il riesame RAGIONE_SOCIALE controversia alla luce dei principi suesposti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre