Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14284/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, avvocato, rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Capua, alla INDIRIZZO, pec: EMAIL;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 5448/15/20 depositata il 16/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5448/15/20 del 16/11/2020, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 5277/06/18 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento venivano contestati a NOME COGNOME, svolgente la professione di avvocato, maggiori ricavi derivanti, in parte, dalla ricostruzione effettuata dai militari verbalizzanti sul totale dei versamenti relativi a conti correnti bancari intestati alla ricorrente e, in parte, da rilievi relativi a documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di NOME COGNOME evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, la mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE spese sostenute. In particolare, si sottolineava che la parte appellante non aveva indicato in appello, per singola operazione, quale fosse l’elemento documentale della spesa.
1.3. Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’alterazione
e il vizio del regolare procedimento giudiziario, in quanto avrebbe subito una perdita di chance in ragione della conferma, da parte della sentenza di appello, di una sentenza di primo grado che non l’aveva riguardata, come denunciato anche in appello.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Dalla scarna argomentazione posta a sostegno del motivo di ricorso non è dato comprendere se la ricorrente si dolga della nullità della sentenza di primo grado (con conseguente sostanziale perdita di un grado di giudizio) ovvero del mancato rilievo di detta nullità.
1.3. In ogni caso, il motivo difetta di interesse atteso che al giudice di appello è stata devoluta, per espressa affermazione della contribuente, l’intera controversia, esaminata, dunque, nel merito dalla sentenza impugnata che, come noto, sostituisce integralmente la sentenza di primo grado.
1.4. La ricorrente non può, pertanto, dolersi della perdita di un grado di giudizio, posto che il giudizio si è regolarmente svolto in primo grado e il pregiudizio subito non differisce affatto da quello conseguente ad una sentenza erronea.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mancato esame della documentazione prodotta in giudizio da parte del giudice di appello e concernente le spese sostenute per conto dei clienti.
2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
2.2. In primo luogo, la ricorrente aveva l’onere di dimostrare in cosa sia consistita l’omissione in cui sarebbe incorso il giudice di appello, trascrivendo, quanto meno a campione, i documenti non esaminati e dimostrandone la rilevanza ai fini del giudizio.
2.3. Secondariamente, non vi sono, in realtà, fatti di cui è stato omesso l’esame, atteso che la CTR ha esaminato il fatto principale (la effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE spese sostenute) e ha ritenuto, con apprezzamento di fatto del tutto logico, che la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente non sia idonea a comprovare l’effettività RAGIONE_SOCIALE spese con riferimento a ciascuna pratica.
2.4. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
2.5. La circostanza che, con riferimento a distinti anni d’imposta, i giudizi intentati abbiano avuto diverso esito è del tutto irrilevante nella presente controversia in ragione dell’autonomia degli anni d’imposta ; ed è, ugualmente, irrilevante il mancato accoglimento (nemmeno correttamente censurato) dell’istanza di esibizione, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dei verbali redatti in sede conciliativa, non essendo la conciliazione andata a buon fine.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.1. Nulla per le spese in ragione della mancata regolare costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.