Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7739 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24705/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
EURO-TRADERS
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2481/2022 depositata il 09/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 22.01.2019 alla RAGIONE_SOCIALE veniva notificato l’avviso di accertamento n. T9F03B100167, relativo all’anno di imposta 2013, mediante il quale l’Agenzia, procedendo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d, e 41bis del DPR 600/1973, determinava un
maggior reddito imponibile, derivante dall’omessa dichiarazione di componenti positivi, e conseguentemente accertava maggiori importi dovuti a titolo di IRES, IRAP e IVA.
L’atto si poggiava sulle risultanze del pvc, redatto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Treviglio, in data 02.10.2015, a conclusione di un’attività di verifica a carico della ricorrente per gli anni di imposta dal 2012 al 2014, notificato alla parte contribuente. L’Ufficio invitava la Contribuente ad un contraddittorio in data 21/03/2018, nell’ambito del quale la società produceva documentazione. L’Ufficio non riteneva provata la provenienza di tutte le somme versate a favore della società a titolo di ‘ finanziamento soci ‘, che pertanto riteneva correlati a ricavi aziendali conseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE ma sottratti all’imposizione e fatti confluire nella società mediante la rappresentazione contabile di versamenti soci. A seguito della notifica dell’avviso di accertamento, la società presentava istanza di accertamento con adesione che non sortiva esito positivo.
La C.T.P. di Bergamo, con la sentenza n. 06/02/2020, accoglieva il ricorso della contribuente.
Con la sentenza n. 2481/25/22 la Commissione tributaria regionale della Lombardia adita rigettava l’appello dell’Agenzia.
Quest’ultima affida il proprio ricorso a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, 1° comma c.p.c. n. 4), la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92 e 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 comma 7 cost., con conseguente nullità della sentenza viziata da motivazione soltanto apparente sui motivi di appello.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e l’inversione degli oneri probatori.
Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso.
La sentenza lascia cogliere la ratio decidendi al fondo della statuizione adottata. La CTR ha osservato che ‘ La presunzione dell’Ufficio, hanno rilevato i Giudici di legittimità, poteva essere superata dalla società mediante la produzione di valide prove attestanti una diversa provenienza delle somme conferite ‘; ‘ La contribuente ha dimostrato che i finanziamenti soci non sono tassati ed avevano come provvista la vendita di una partecipazione azionaria di un importo superiore. Tali finanziamenti sono tracciabili perché pervenute attraverso il circuito bancario’ . ‘ Quanto al secondo motivo della mancata produzione e presentazione di dichiarazione dei redditi in Italia ed in Svizzera, si rileva che per l’Italia, in quanto cittadino straniero e per “utili” prodotti nel resto del mondo la contribuente non ha nessun obbligo con il Fisco Italiano di dichiarare redditi, mentre in Svizzera gli smobilizzi di investimento non sono tassate ‘; ‘ Quanto al terzo motivo mancanza di saldo attivo dalla vendita della partecipazione elvetica è contro le evidenze di quanto nei documenti versati in atti ‘.
Non consta la nullità per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., posto che la sentenza non è priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto il giudice d’appello a disattenderle. Quel che conta è, in altri termini, che nella sentenza è percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Va, pertanto, rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
Il secondo motivo è fondato.
La sentenza d’appello ha ribaltato gli oneri probatori in violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., evocati in rubrica.
L’Agenzia ha, in effetti, puntualizzato adeguatamente le specifiche circostanze fattuali e le precise argomentazioni addotte a contrasto della tesi della contribuente sulla provenienza da finanziamenti dei soci degli importi riscontrati. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato a monte che, non disponendo i soci di redditi tanto cospicui da consentire erogazioni di significativa entità, era presumibile che gli importi pervenuti in capo alla società si correlassero, in realtà, a utili extracontabili indebitamente sottratti all’imposizione fiscale.
La mancata disponibilità, da parte dei soci di società a ristretta base partecipativa, di redditi atti a giustificare l’ammontare dei dedotti finanziamenti ben può costituire, d’altronde, idonea presunzione della sussistenza di utili extracontabili (cfr. in una fattispecie affine Cass. n. 9412 del 2019 in motivazione).
I fatti rilevati dall’Ufficio e posti a fondamento dell’accertamento, ovvero l’esiguità delle risorse in capo ai soci, ha, in altri termini, legittimamente generato nell’Ufficio la presunzione che, in effetti, gli importi rinvenuti in capo alla società nascondessero l’occultamento fiscale di redditi societari e che tanto dimostrasse e giustificasse la pretesa tributaria veicolata con l’atto impositivo.
Detta presunzione semplice è suscettibile di implicare in linea di principio che la parte contribuente dia conto, in qualche modo, della provenienza del denaro oggetto di riscontro.
Su questa premessa, è evidente che la CTR sia pervenuta alla propria decisione prescindendo del tutto da un attento esame delle
circostanziate difese dedotte dall’Ufficio e degli elementi istruttori dallo stesso forniti su fatti ai fini del giudizio.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo, consegue -assorbito il secondo mezzo -la cassazione della sentenza impugnata nonché il rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia, cui è demandato il compito di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia, cui è demandato il compito di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.