Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2494 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2494 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25304 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto
DA
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 845/22 della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 30 marzo 2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 845/22, pubblicata in data 30 marzo 2022, la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 2635/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Con questa sentenza era stato accolto il ricorso intentato da COGNOME NOME avverso l’avviso di pagamento -numero 90020150071368639.000e la successiva ingiunzione di pagamento -numero 0184430- emessi dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 4.606,69, di cui euro 4.253,00 quale sorta capitale dovuta a titolo di contributo consortile, anno 2014, in favore del RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad immobili insistenti in agro di Torchiarolo e San Pietro Vernotico.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a quattro motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le proprie difese con memoria.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste, mentre non si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale rimaneva intimata.
La causa, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 del codice di procedura civile, in quanto la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, con motivazione apparente, aveva reputato non fornita la prova -che avrebbe dovuto dare per essere ricompresi i fondi di sua proprietà nel piano di classifica predisposto dall’ente impositore -dell’insussistenza di qualsivoglia vantaggio per i beni a lui appartenenti. E ciò nonostante avesse depositato una perizia giurata che dimostrava il contrario, redatta in seguito ad una verifica diretta dello stato dei luoghi e della condizione dei canali afferenti alla sua proprietà, nonché rilievi fotografici georeferenziati, che raffiguravano inconfutabilmente lo stato di abbandono in cui i suddetti canali versavano, in difetto di qualsiasi intervento di manutenzione volto a preservarne l’efficienza idraulica. Tale circostanza era desumibile anche dai documenti versati in atti dall’ente consortile, quali il piano di classifica, nella parte in cui erano stati descritti gli interventi effettuati, che non riguardavano i canali nei quali defluivano le acque dai suoi terreni, e la deliberazione del Commissario Straordinario numero 64 del 29 aprile 2016, dalla quale era possibile evincere che fino a tutto l’anno 2014 non erano stati eseguiti, in loco , interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. La decisione, pertanto, poggiava su una motivazione al di sotto del ‘minimo costituzionale’, non avendo la corte di merito nemmeno esaminato gli atti ed i documenti depositati e senza dire perché non fossero idonei a fornire la prova della quale era onerato, omettendo perfino di disporre, se fosse stato reputato opportuno, una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di verificare l’efficienza dei prefati canali, messa fondatamente in dubbio da tale documentazione.
Il motivo è infondato.
3.1. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi
dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
3.2. Nella vicenda in esame, la corte regionale pugliese, sia pure in maniera sintetica, ma motivando sicuramente al di sopra del ‘minimo costituzionale’ richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, ha dato conto delle ragioni della decisione, tenendo conto -e menzionandola espressamentedella perizia di parte depositata dal consorziato, reputata evidentemente insufficiente a dimostrare -contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo gradol’insussistenza di benefici derivanti dall’attività consortile (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
3.3. Non è censurabile, d’altro canto, la scelta della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, non essendo possibile sollecitare, in sede di legittimità, una delibazione sull’esercizio o meno di poteri che rientravano nella piena disponibilità dell’autorità giudiziaria di secondo grado (cfr. Cass. n. 24463/25).
Quest’ultima, peraltro, non era certamente tenuta ad attivare poteri istruttori, giacché, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova o una consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzato per supplire alle deficienze probatorie in cui siano incorse le parti, ma solo in funzione integrativa degli elementi istruttori acquisiti, in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cass. n. 16171/18, Cass. n. 27827/18 e Cass. n. 16476/20).
Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 3 della legge numero 241 del 1990, dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000 e degli articoli 3 della legge regionale numero 12 del 2011 e 17 della legge regionale numero 4 del 2012, per avere i giudici di secondo grado reputato adeguatamente motivato ‘l’atto impositivo’, nonostante l’ingiunzione di pagamento fosse carente dei requisiti prescritti dalla legge, quali l’indicazione del beneficio concreto che sarebbe derivato agli immobili del consorziato e delle modalità e dei parametri alla stregua dei quali era stato calcolato l’ammontare del contributo.
Il motivo è inammissibile.
5.1. Non è stato -in violazione del principio di autosufficienzatrascritto integralmente o, quanto meno,
richiamato o riassunto, nelle sue parti essenziali, ‘l’atto impositivo’ – certo non bastando la semplice riproduzione di stralci sparsi ed isolati, che non ne consentono la ricostruzione dei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n. 26164/25)- precludendo qualsivoglia scrutinio riguardo alla corrispondenza del contenuto dell’atto asseritamente carente di motivazione rispetto alle doglianze del contribuente, il quale si è limitato a sostenere quanto, a suo dire, mancasse, in tale atto, rispetto alle previsioni di legge asseritamente violate, senza permettere alcun raffronto con l’effettivo contenuto di esso.
5.2. Il principio di autosufficienza, quale corollario di quello di specificità dei motivi, in assonanza con il dettato dell’articolo 6, paragrafo primo, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, COGNOME ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).
La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto ed alla corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e
documentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), in modo da permettere di identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati proAVV_NOTAIOi o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).
6. Con il terzo motivo il ricorrente ha deAVV_NOTAIOo, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione del regio decreto numero 215 del 1933, della legge numero 4 del 2012 e della delibera della Giunta Regionale numero 1150 del 2013, per avere la corte territoriale ritenuto che, in caso di ‘un piano di classifica valido ed operante’, che aveva resistito, ‘unitamente alla contestata delibera commissariale, a varie impugnative presso i competenti giudici amministrativi’, l’ente impositore fosse ‘esonerato dal provare il particolare beneficio tratto dal proprietario del fondo ricadente nell’approvato perimetro di intervento’, ponendosi in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali i consorzi sono sì esonerati dall’onere della prova del beneficio diretto tratto dal fondo incluso nel perimetro di contribuenza, ma solo nel caso in cui il consorziato non abbia contestato il piano di classifica dinanzi al giudice amministrativo o anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario. E, nel caso di specie, premesso che il piano di classifica non era stato preceduto da un piano generale di bonifica, né seguito dalla trascrizione prevista dall’articolo 10 del regio decreto
numero 215 del 1933, aveva non solo dimostrato documentalmente che nessun beneficio i fondi di sua proprietà traevano dai canali Cimalo ed Affluente Fosso, ma aveva anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa tributaria, con la conseguenza che sarebbe dovuto essere l’ente consortile a dover dimostrare il beneficio specifico ed immeditato conseguito dai fondi di sua proprietà per effetto delle opere idrauliche che insistevano nell’area.
Il motivo -che deve reputarsi ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE (cfr. il controricorso depositato in data 30 novembre 2022, alle pagine da 17 a 19), attingendo la decisione nella parte in cui, anche in relazione agli effetti sull’onere probatorio, è stata affermata expressis verbis la validità ed operatività del piano di classifica (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3)- è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
7.1. In tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge regionale RAGIONE_SOCIALE numero 4 del 2012, la preventiva approvazione del piano di bonifica, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’articolo 42, comma 7, della suddetta legge, che sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica.
E’ stata prevista, in tal modo, la perdurante vigenza della regolamentazione antecedente, destinata ad operare fino a quando non fossero stati approvati i piani di bonifica,
insuscettibili di essere aAVV_NOTAIOati, in ogni caso, prima del decorso di circa un anno dall’entrata in vigore di tale legge (cfr. Cass. n. 32252/25).
Alla stregua di tale disciplina, quindi, l’approvazione del piano di bonifica costituiva il presupposto per l’adeguamento successivo dei piani di classifica, con la conseguenza che, fino alla suddetta approvazione, i previgenti piani di classifica erano ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 32516/25).
7.2. Inoltre, nessuna incidenza può avere, nell’ottica qui riguardata dell’onere della prova della sussistenza dei benefici consortili, l’omessa trascrizione del perimetro di contribuenza, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, che assolve derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria -ad una mera funzione di pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura esclusivamente dichiarativa, diretto a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, così localizzando gli interventi di bonifica, comunque ininfluente sulla sussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo (cfr. Cass. n. 654/12, Cass. n. 13617/14, Cass. n. 23220/14, Cass. n. 17558/16 e Cass. n. 16524/19).
7.3. Le censure articolate dal ricorrente, invece, sono condivisibili nella parte in cui ha messo in rilievo che, al cospetto delle contestazioni mosse avverso il piano di classifica, con le quali ne aveva evidenziato le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva, la corte di merito –
diversamente da quanto era accaduto- avrebbe dovuto onerare l’ente impositore della prova del vantaggio consortile conseguito dai beni a lui appartenenti.
Nonostante le contestazioni del contribuente, inerenti anche alla reale efficienza delle opere di difesa idraulica ed idrogeologica, la corte regionale pugliese, infatti, ha sostenuto che la sussistenza di un piano di classifica esonerasse l’ente impositore dalla prova di un vantaggio consortile per gli immobili in esso inclusi e che la mera inclusione in tale piano (che, però, era stato oggetto di contestazione) determinasse benefici per i suddetti beni, dovendo esserne dimostrata l’inesistenza -di un siffatto vantaggio- da parte del consorziato (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4).
Tuttavia, come è stato più volte evidenziato da questa Corte, al cospetto di specifiche contestazioni sollevate dal contribuente, l’inversione dell’onere probatorio, determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza, non è operante, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante l’applicazione dell’ordinaria regola -disattesa dal giudice di secondo grado- di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, gravante sull’ente impositore e non sul contribuente (cfr. Cass., sez. un., n. 11722/10, Cass. n. 9100/12, Cass. n. 6849/20, Cass. n. 21806/22, Cass. n. 36273/23 e Cass. n. 21701/25).
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il terzo motivo, nel senso testé specificato, infondato il primo, inammissibile il secondo ed assorbito il quarto (con il quale il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del
codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 17 e 18 della legge regionale numero 4 del 2012, con riferimento alla natura del vantaggio consortile, che sarebbe dovuto essere attuale, immediato e diretto -e non meramente in fieri o potenziale- e discendente dalle opere idrauliche gestite dall’ente consortile) e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità .
Roma, 3 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME