Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
Revocazione – art. 391bis c.p.c. errore di fatto – omesso esame di memoria difensiva
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
COGNOME NOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato a l ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-controricorrenti -avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18545/2023, depositata in data 30 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME impugna per revocazione straordinaria ex art. 391bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395 n. 4) cod. proc. civ. , l’ordinanza n. 18545/2023 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio rubricato al n.r.g. 12684/2014, con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dal contribuente (ed affidato a quattordici motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 608/2013.
Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento emessa all’esito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del COGNOME ex artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57bis del d.P.R. n. 633/1972; sia il ricorso (alla CTP) sia l’appello (alla CTR) proposti dal contribuente venivano rig ettati dai giudici del merito.
La domanda di revocazione è affidata ad un unico motivo.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.
Fissata l’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria in data 25/26 luglio 2024.
Considerato che:
Va, preliminarmente, disattesa l’istanza di fissazione della pubblica udienza avanzata dal contribuente in sede di ricorso per revocazione (e ribadita nella memoria illustrativa), anche al fine di essere ascoltato, in quanto la questione di diritto sottesa al presente giudizio non riveste alcuna rilevanza nomofilattica.
Con il primo (ed unico) motivo di revocazione il contribuente deduce un error in procedendo , ovvero « l’errore sul fatto della mancata disamina RAGIONE_SOCIALE condizioni (presenti e rappresentate con autosufficienza in ricorso) per l’annullamento normativo del debito presenza del dato invocato (con gli importi RAGIONE_SOCIALE singole poste di
ruolo cui applicare, ipso iure, la cancellazione) nel ricorso per cassazione del 3.4.2014 al punto 4 pagg. 6-8 (All. C., al Fascicolo C) -espressa richiesta di applicazione del beneficio normativo della cancellazione automatica del debito ex art. 4, co. 1, del D.L. n. 119/2018, conv., modif., dalla L. n. 136/2018 ed art. 4, co. 4, D.L. n. 41/21 contenuta in memoria ex art. 380 bis -1 c.p.c. depositata il 26.4.2023 (All. 22., al Fascicolo C) -conseguente cessazione della materia del contendere per applicazione del beneficio dell’annullamento normativo del debito applicabile d’Ufficio con annullamento definitiva, per quanto di ragione, della cartella opposta -revocazione sul punto della erronea Ordinanza della Suprema Corte n. 18545/2023 (All. 1*, al Fascicolo D) ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. ».
Deduce, in particolare, che sarebbe mancato, da parte della Corte, l’esame dell’istanza di applicazione del beneficio automatico della cancellazione dei debiti portati dalla cartella di pagamento impugnata, prevista dai D.L. nn. 119/2018 e 41/2021. Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe erroneamente affermato che erano inammissibili le censure proposte per la prima volta nella memoria. L’errore percettivo consisterebbe, quindi, nella mancata verifica della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla legge per la cancellazione ex lege del debito.
Conclude, quindi, perché la Corte:
-dichiari la cessazione della materia del contendere cassando la sentenza impugnata della CTR Campania Sezione Staccata di Salerno n. 608/04/2013, annullando la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA nonché ogni altro connesso, presupposto e conseguente, con ogni derivante statuizione, pure in ordine alle spese dei tre gradi di giudizio;
-dichiari, quindi, compensate le spese dell’intero giudizio.
Il motivo è inammissibile.
3.1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte
di Cassazione siano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) cod. proc. civ., ovvero «quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
Questa Corte ha precisato che « l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 -bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali » (Cass. 25/06/2008, n. 17443).
L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzia l’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il fr utto di valutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali.
Con particolare riferimento al giudizio di legittimità ed all’ipotesi di omesso esame di una memoria questa Corte ha chiarito che « in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunzie della Corte di cassazione, l’omesso esame di una memoria depositata ex art. 380bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una st atuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente
sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso » (Cass. 07/11/2016, n. 22561). Si è, altresì, ribadito che costituendo la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto già poste negli atti introduttivi (ricorso e controricorso), senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria « solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto » (Cass. 31/03/2021, n. 8939).
Infine, è stato ritenuto deducibile come errore di fatto l’omesso esame della memoria difensiva con allegate le sentenze evocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell’adozione di una statuizione diversa (Cass. 30/05/2022, n. 17379).
3.2. Pertanto, n ell’ipotesi di omesso esame di una memoria difensiva il primo presupposto di ammissibilità della domanda di revocazione è, secondo la costante giurisprudenza di legittimità appena richiamata, la mancata considerazione dello scritto difensivo da parte del giudice.
Orbene, la Corte osserva come nella specie difetti tale presupposto. Dalla lettura dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione emerge, infatti, che la Corte ha non solo dato atto dell’avvenuto deposito della memoria da parte del contribuente ma ha anche rilevato che le censure ivi proposte erano da ritenersi inammissibili in quanto proposte per la prima volta solo nella detta memoria.
Ciò esclude che nel caso in esame possa parlarsi di errore di fatto da parte della Corte sub specie di omesso esame della memoria , potendo al più integrare l’asserita erronea valutazione operata dalla Corte circa i presupposti della cancellazione ex lege del debito, un errore di diritto, non censurabile con la revocazione.
In base alle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in favore RAGIONE_SOCIALE costituite resistenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, ciascuna, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 settembre