Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33948 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33948 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16114/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 52/2020, depositata il 21 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME, titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di ‘Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno’, veniva inserito nella lista degli accertamenti bancari, su segnalazione del Settore Analisi e Ricerca dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva e otteneva, con atto del 4 settembre 2008, n. 43093, la prescritta autorizzazione del Direttore regionale dell’RAGIONE_SOCIALE volt a ad acquisire, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, comma 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata sui conti correnti nella disponibilità del contribuente, nonché della coniuge NOME COGNOME , nell’anno d’imposta 2005. Ricevuti gli estratti conto richiesti, l’Ufficio effettuava un’attenta analisi RAGIONE_SOCIALE movimentazioni in essi contenute e, data la grandissima quantità di annotazioni, per lo più di notevole importo, escludeva, preliminarmente, dal novero RAGIONE_SOCIALE “operazioni rilevanti”, i prelevamenti inferiori a euro 500,00, in quanto ritenuti afferenti a ordinari consumi personali e familiari. L’Ufficio chiedeva giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni finanziarie, mediante invito n. 100043 inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che il COGNOME non ritirava entro il termine di 10 giorni. Pertanto, ai sensi degli articoli 137 c.p.c. e seguenti, l’Uffi cio in data 27 luglio 2010 provvedeva ad effettuare la richiesta di notificazione del suddetto invito mediante affissione alla Casa comunale, avvenuta in data 29 luglio 2010. Il contribuente non dava seguito all’invito di cui trattasi. Dall’esame della doc umentazione a disposizione dell ‘Ufficio emergeva che tutte le movimentazioni finanziarie contabilizzate erano state effettuate per cassa. Pertanto, si riteneva che tutte le operazioni e i rapporti trasmessi dagli operatori finanziari non fossero transitati nelle registrazioni contabili. L’Ufficio contattava telefonicamente il consulente del contribuente, il quale ribadiva quelle che erano le ragioni che aveva già dedotto nel ricorso presentato per l’annualità 2004 e che non disponeva della
documentazione utile ai fini fiscali dal momento che la tempistica bancaria per il rilascio della documentazione non gli consentiva un rapido utilizzo della stessa. Pertanto, considerato quanto esposto e tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie effettuate per l’anno d’imposta 2004, l’Ufficio, con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2005, recuperava a tassazione maggior IRPEF, IRAP e IVA.
Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ordinava una consulenza tecnica.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 24 settembre 2014, n. 2405/02/2014, accoglieva parzialmente il ricorso.
-Con atto di appello l’Ufficio impugnava la sentenza .
NOME COGNOME non si costituiva nel giudizio.
La Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 21 gennaio 2020, n. 52/06/2020, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava valido l’accertamento riprendendo a reddito la cifra di euro 644.765,98, i prelevamenti di euro 60.604,09 e i versamenti di euro 226.560,15 annotati sul conto cointestato con la moglie. Le sanzioni restavano applicate nel minimo di legge.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificando l’atto introduttivo del giudizio sia al contribuente sia al consulente tecnico d’ufficio.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso nei confronti del consulente tecnico d’ufficio, NOME COGNOME, per la sua estraneità al rapporto processuale (Cass. n. 10435/2025).
-Con il primo motivo si invoca la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello (recupero a titolo di versamenti pari ad euro 2.885.118,29 sul c/c n. 18847347), in violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, p rimo comma, n. 4, c.p.c. Per l’anno d’imposta 2005, l’Ufficio recuperava a tassazione versamenti non giustificati per un totale di euro 3.363.327,29, relativi ad operazioni annotate sul c/c n. 18847347 5 presso la Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE intestato alla RAGIONE_SOCIALE. Tale recupero veniva ridotto ad euro 478.209,00 dai giudici di prime cure, i quali avevano ritenuto giustificata la differenza di euro 2.885.118,29. Inoltre, i prelevamenti annotati sul predetto c/c complessivamente recuperati a tassazione ammontavano a euro 3.210.258,07, ridotti a euro 883.785,00 dal collegio di primo grado, il quale considerava giustificata la differenza di euro 2.326.473,07. Su appello dell’Ufficio, i giudici di seconde cure, in accoglimen to dell’impugnazione, hanno riformato parzialmente la decisione opposta, ritenendo ingiustificati anche i prelevamenti di euro 644.765,98, per un totale di prelevamenti validamente recuperati pari ad euro 1.528.550,98 (883.785,00 decisi dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE più euro 644.765,98 decisi dalla Commissione tributaria regionale). L’Ufficio aveva anche recuperato a tassazione prelevamenti di euro 60.604,09 e versamenti per euro 226.560,15, annotati sul c/c n. 128815 presso la Banca RAGIONE_SOCIALE intestato a
COGNOME NOME e COGNOME NOME. Parte ricorrente osserva che i giudici di seconde cure non si esprimono affatto sulla differenza di versamenti pari a euro 2.885.118,29 annotati sul c/c 18847347-5, sulla cui recuperabilità l’Ufficio appellante aveva esp ressamente insistito nell’impugnare la statuizione di primo grado. L’Ufficio appellante non ha censurato la statuizione di primo grado solo in ordine ai prelevamenti e alla riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ma anche in ordine ai versamenti di euro 2.885.118,29, ritenuti immotivatamente giustificati dallo stesso collegio. Infatti, nelle pagine n. 15 e n. 16 dell’appello principale, l’Ufficio aveva evidenziato che le argomentazioni dei giudici di primo grado erano del tutto insufficienti e connotate da assoluta genericità e astrattezza, in quanto non davano conto dell’eventuale registrazione in contabilità RAGIONE_SOCIALE singole operazioni ritenute, dagli stessi giudici, come validamente giustificate con riferimento sia alla differenza di euro 2.885.118,29 a titolo di versamenti ritenuti giustificati, sia ai prelevamenti di euro 2.326.473,00, anch’essi considerati come dimostrati. Si evidenzia che, in ordine ai versamenti, i giudici di prime cure, dopo aver esposto espressamente perplessità in ordine alla derivazione degli stessi da operazioni attive, da restituzione di prestiti o da altre fonti, si sono in seguito, illegittimamente, orientati per l’inversione del relativo onere probatorio a carico dell’Ufficio, nonostante la presunzione legale di imponibilità degli stessi e l’a ssenza di una valida prova contraria. In ordine alla predetta doglianza dell’Ufficio, riferita ai versamenti di euro 2.885.118,29, i giudici di seconde cure non statuiscono nulla nel merito.
Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello (recupero a titolo di prelevamenti pari a euro 2.326.473,00 sul c/c n. 18847347), in violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo
comma, n. 4 c.p.c. In merito alla doglianza dell’Ufficio appellante (indicata dalla Commissione tributaria regionale come motivo A) relativa alla ripresa pari a euro 2.326.473,00 a titolo di prelevamenti ritenuti giustificati dai giudici di primo grado, la commissione di seconde cure ha ritenuto corretta l’obiezione dell’Ufficio, nel senso che non sorgeva contestazione sulla giustificazione dei prelievi per euro 644.765,98: tuttavia, ha omesso di pronunciarsi sulla ripresa a tassazione di euro 2.326.473,00 quali prelevamenti non giustificati ‘già al netto RAGIONE_SOCIALE stesse’. Una volta affermato che ‘sul punto ha fondamento l’obiezione posta dall’Ufficio’, non si comprende quale decisione abbia preso la Commissione tributaria regionale sui prelievi ingiustificati di euro 2.326.473,00, fatti oggetto di specifico motivo di appello.
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).
La deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito – integra un “error in procedendo” che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme di contenuto-forma del ricorso (Cass. n. 16028/2023).
Nel caso di specie ricorre un’ipotesi di omessa pronuncia su una parte della domanda. Manca, infatti, del tutto una pronuncia riguardo a entrambi i profili denunciati.
3. -Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 53 del d.lgs., n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si sottolinea che a pag. 16 dell’appello, l’Ufficio evidenziava la contraddittorietà della decisione di primo grado in ordine ai prelevamenti di euro 1.209.040,00 per acquisti ritenuti giustificati dal c.t.u., nonostante lo stesso giudice di prime cure avesse rilevato che molti beneficiari non risultavano tra i fornitori della RAGIONE_SOCIALE, come si evince dall’elenco dei forni tori per il 2005, o non fossero stati pagati nell’anno. Su tale contraddizione espressamente rilevata dall’Ufficio appellante, i giudici di seconde cure – che riconducono la doglianza al motivo di appello B – non adducono alcunché di motivato, limitandosi a rilevare una presunta genericità dell’appello in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto indicare alla Commissione le movimentazioni sospette, e non si sono avveduti che l’indicazione RAGIONE_SOCIALE operazioni sospette relative sia ai versamenti, sia ai prelevamenti, era espressamente contenuta nell’elenco dettagliato di tutte le operazioni riportato nella motivazione dell’accertamento opposto presente agli atti. Pertanto, l’appello non potrebbe
considerarsi generico, perché, oltre a espressamente criticare la sentenza di primo grado, laddove non aveva tenuto conto della circostanza incontroversa che molti beneficiari non risultavano tra i fornitori della RAGIONE_SOCIALE o non fossero stati pagati nell’anno , conclude per l’accertamento della validità dell’avviso di accertamento impugnato, con ciò devolvendo alla Commissione tributaria regionale le stesse allegazioni e prove contenute nell’avviso di accertamento circa l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE giustificazioni ad dotte dal contribuente sui prelevamenti.
3.1. -Il motivo è fondato.
L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. n. 24048/2021).
Nel caso di specie la censura risulta adeguatamente specificata nel ricorso e, di tutta evidenza, il motivo d’appello non era generico sul punto, essendovi stata una esplicita contestazione della decisione di prime cure.
-L’accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto motivo con cui si deduce violazione degli articoli 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’artic olo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Commissione tributaria regionale avrebbe, in ogni caso, violato l’articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 che, analogamente all’articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, commi 2 e 3, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi ne ll’ambito dei predetti rapporti od operazioni.
-In conclusione, il ricorso va accolto in relazione ai primi tre motivi, assorbito il quarto, con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbito il quarto, e dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di NOME COGNOME. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME