Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30160/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 2755/2021 depositata il 27/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe emerge quanto segue:
La CTP di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE alla quale era stato contestato, con l’atto n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione all’anno 2012, di non avere regolarizzato a termini dell’art. 6 comma 8 D.L.vo 471/1997, quale conduttrice, la violazione della normativa in materia di IVA commessa dal locatore RAGIONE_SOCIALE per il personale della RAGIONE_SOCIALE che, pur essendovi obbligato, non aveva emesso le fatture in occasione del pagamento dei canoni.
L’atto di contestazione della violazione e di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni faceva seguito alla verifica eseguita dall’Amministrazione finanziaria presso la sede di Palermo del RAGIONE_SOCIALE, verifica dalla quale era emersa la conclusione, tra gli altri, del contratto di locazione dei locali ubicati nel comune di Termini lmerese ed utilizzati dalla RAGIONE_SOCIALE per alloggiarvi una propria agenzia.
La Commissione Provinciale, in particolare, ha ritenuto che, a termini dell’art. 4 comma 4 del DPR 633/1972, la concessione in locazione di beni esistenti nel proprio patrimonio configurava per il RAGIONE_SOCIALE una modalità di godimento degli immobili e non rientrava quindi nel concetto di attività commerciale costituente il necessario presupposto per ritenere il RAGIONE_SOCIALE assoggettato alla disciplina in materia di IVA .
Proponeva appello l’Ufficio.
La CTR del Lazio, nella resistenza della contribuente, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
gli argomenti addotti dall’Ufficio appellante sono fondati per quanto concerne l’assoggettamento all’IVA dell’attività posta in
essere dal RAGIONE_SOCIALE mediante la conclusione di contratti di locazione degli immobili ricompresi nel proprio patrimonio .
La Corte di Cassazione, in materia di Fondi pensione, ha richiamato la giurisprudenza della CGUE formatasi in ordine all’art. 4 1° e 2° paragrafo della Sesta Direttiva, disposizioni interpretate dalla Corte di Giustizia nel senso che è soggetto alla disciplina dell’IVA ogni soggetto che svolga attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, volte a ricavare introiti con carattere di stabilità. La normativa italiana, ed in particolare l’art. 4 comma 4 DPR 633/1972, risulta coerente con l’ordinamento dell’U.E.; deve quindi concludersi che, se da un lato è priva di rilevanza la destinazione dell’investimento immobiliare compiuto dal RAGIONE_SOCIALE, risultano invece decisivi gli elementi della stabilità dell’attività economica e che quest’ultima sia indirizzata al ricavo di introiti (cfr. Cass. 23495/2018, in motivazione pp. 10-11).
Nella specie l’ampiezza del patrimonio immobiliare concesso in locazione dal RAGIONE_SOCIALE e la creazione di una duplice struttura -tecnica e commerciale -resa necessaria dalla svolgimento dalla conclusione di numerosi contratti di locazione, con l’impiego di un consistente numero di dipendenti, dimostra l’esistenza di entrambi i profili richiamati dalla Corte di Cassazione per ritenere applicabile la disciplina dell’IVA.
Tanto premesso, la contestazione mossa alla RAGIONE_SOCIALE conduttrice di non avere regolarizzato la violazione consumata dal RAGIONE_SOCIALE, a termini dell’art. 6 comma 8 D.L.vo 471/1997, è stata motivata sul presupposto che l’odierna appellata, alla quale era stata comunicata dal RAGIONE_SOCIALE la propria esenzione dall’IVA, era tuttavia nelle condizioni di accertare la non veridicità di tale affermazione.
L’assunto dell’Ufficio non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, al fine di sottrarsi al dovere di regolarizzare la violazione della normativa
in materia di IVA commessa da colui che trasferisce un bene o presta un servizio, la controparte del relativo contratto non è tenuta a sindacare la correttezza della valutazione giuridica addotta dalla controparte (cfr. Cass. 26183/2014; 7681/2003 e 1841/2000).
Nella specie nell’atto di contestazione e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni l’Ufficio si è limitato a sostenere che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto ‘constatare facilmente la presenza dei requisiti previsti dalla normativa IVA non essendo stata indotta in alcun modo in errore incolpevole da parte del RAGIONE_SOCIALE e non trovandosi in alcuna obiettiva situazione di incertezza’ (p. 6).
Nell’atto, peraltro, non è fornita alcuna specifica indicazione in ordine alle ragioni per le quali l’affermazione del RAGIONE_SOCIALE di non essere tenuto alla applicazione dell’IVA non aveva cagionato un errore scusabile della RAGIONE_SOCIALE e non vi era una situazione di oggettiva incertezza.
A tal fine giova rilevare che per gli enti non commerciali, quali i fondi pensione, a termini dell’art. 4, commi 1 e 4 DPR 633/1972, l’assoggettamento ad IVA è previsto solo in conseguenza dell’esercizio in concreto di attività commerciale.
Nel caso in esame l’esistenza di tale presupposto è stata accertata all’esito RAGIONE_SOCIALE approfondite e complesse operazioni di verifica eseguite presso il RAGIONE_SOCIALE dall’Amministrazione finanziaria, che hanno portato alla luce i numerosi contratti di locazione conclusi dall’ente con diversi conduttori e l’esistenza, al fine di consentire tale attività, di una articolata struttura organizzativa.
Non vi sono tuttavia elementi per ritenere che RAGIONE_SOCIALE -che non risulta avere stipulato con il RAGIONE_SOCIALE altri contratti di locazione -fosse a conoscenza di un’attività svolta in tale settore dal locatore dotato di quel carattere di ‘stabilità’ richiamato , né in proposito è configurabile un onere di procedere a particolari
indagini o accertamenti, che eccedono i limiti del comportamento esigibile.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito con memoria telematica recante la data dell’8 maggio 2024.
Considerato che:
Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
1.1. La CTR ha fatto erroneo riferimento a principi giurisprudenziali enunciati con riguardo alla seconda ipotesi contemplata dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997, relativa all’irregolare emissione di fattura, mentre quella contestata dall’Ufficio è la prima, relativa all’omessa ’emissione/ricezione della fattura’. In riferimento alla prima ipotesi, il presupposto ‘necessario e sufficiente è dato dalla ‘incontestata riconducibilità del rapporto intercorso tra le parti ad una RAGIONE_SOCIALE operazioni -astrattamente -assoggettabili ad IVA , venendo ad essere in conseguenza limitato il controllo del cessionario/committente alla osservanza da parte del cedente/prestatore del termine entro il quale la fattura deve essere rilasciata ‘. È solo nella seconda ipotesi che deve escludersi nel soggetto ricevente ‘un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale della operazione’.
Secondo motivo: omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
2.1. In primo ed in secondo grado l’Ufficio aveva dedotto chiari elementi in forza dei quali l’attività del RAGIONE_SOCIALE era da ritenersi assoggettata ad IVA ed in effetti tale è stata considerata anche dalla CTR. ‘La struttura organizzativa del RAGIONE_SOCIALE dedicata alla lucrativa attività di locazione non finanziaria e con cui la BNL si è,
senza tema di smentite, dovuta necessariamente interfacciare per la gestione del rapporto locativo non poteva far sorgere dubbi in capo al cessionario RAGIONE_SOCIALE in ordine alla natura commerciale della stessa, in virtù della stessa tipologia del rapporto instaurato nel corso di almeno sei anni’. ‘Non erano certo necessari complessi controlli di natura sostanziale per rilevare la natura intrisecamente commerciale dell’attività locatizia espletata dal RAGIONE_SOCIALE. I soli caratteri del contratto ‘inter partes’, pluriennale e di considerevole entità economica, e la sussistenza di un’apposita struttura organizzata potevano agevolmente fugare ogni dubbio in punto di commercialità della svolta attività’. Inoltre, poiché ‘attiene ai presupposti applicativi dell’IVA la ricorrenza di una attività organizzata in forma di impresa’, ‘ignorantia legis non excusat’. ‘Mancano, quindi, i presupposti della chiesta disapplicazione della sanzione’, tanto più alla luce dei chiarimenti forniti dagli atti di prassi.
Il secondo motivo, che assume priorità logico-giuridica, è inammissibile.
3.1. Non lo è in ragione della preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di merito ai sensi dell’allora vigente art. 348 -ter cod. proc. civ., poiché, come emerge dalla superore ricostruzione dello svolgimento del processo, la ‘rato decidendi’ espressa dalla sentenza di primo grado è diversa da quella espressa dalla sentenza impugnata.
Lo è, tuttavia, in ragione della mancata deduzione di un vero e proprio fatto storico di cui la CTR avrebbe omesso l’esame.
Il motivo si risolve, piuttosto, in una critica al percorso motivazionale seguito dalla CTR per attingere la decisione. Nondimeno, la deduzione di un tale vizio non è più consentita. Vale, invero, l’insuperato insegnamento secondo cui ‘la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’ (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Il primo motivo è infondato.
4.1. Osserva Sez. 5, n. 1841 del 18/02/2000, Rv. 534056-01, in motivazione, che
l’inclusione, fra i compiti del cessionario o committente, di un apprezzamento critico, su quanto l’emittente di fattura completa dichiari in ordine alla non imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore con supplenza in funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario, e, dunque, andrebbe oltre la ratio di assicurare all’Ufficio medesimo la conoscenza piena dei fatti rilevanti al fini impositivi, introducendo una sorta di accertamento “privato” in rettifica della dichiarazione del debitore d’imposta. Una dilatazione RAGIONE_SOCIALE incombenze in discorso, nel senso voluto dall’Amministrazione, non sarebbe del resto coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l’imposta non versata o versata in misura insufficiente.
La tesi porterebbe ad esigere quel versamento prima che l’Ufficio abbia controllato ed eventualmente rettificato la suddetta dichiarazione di non tassabilità dell’operazione, e quindi ad imporre il soddisfacimento di un credito non ancora accertato e fatto valere nel rapporto con il soggetto passivo, sulla mera base della prefigurabilità di una successiva iniziativa dell’Ufficio stesso; il risultato sarebbe anomalo, e non scevro da dubbi di compatibilità con i precetti di cui agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, in quanto si richiederebbe al cessionario o committente, solo perché debitore “finale” in esito alla rivalsa, una ‘solutio’ di tipo anticipatorio e cautelativo rispetto a credito d’imposta non ancora esercitato.
È ben vero -come sostiene l’Ufficio che il caso oggetto di Sez. 5, n. 1841 del 2000, riguardava l’emissione di fatture irregolari, inaugurando il principio di diritto (ribadito, in varie guise, da svariate pronunce successive: cfr ad. es. Sez. 5, n. 7681 del 16/05/2003, Rv. 563199-01; Sez. 5, n. 5880 del 20/04/2001, Rv. 546123-01; Sez. 5, n. 5805 del 19/04/2001, Rv. 546091-01; Sez. 5, n. 4284 del 23/03/2001, Rv. 545136-01) secondo cui, in tema di IVA, l’art. 41, quinto comma, lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (riformulato dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e dal D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154, poi abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e sostituito dalle disposizioni dell’art. 6 di quest’ultimo), in base al quale il cessionario di un bene od il committente di un servizio, ricevendo fattura irregolare, è tenuto a “regolarizzare l’operazione”, con la presentazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dall’art. 21 e con il versamento dell’imposta dovuta, restando soggetto in caso d’omissione pure a sanzione pecuniaria, implica l’obbligo di supplire alle mancanze commesse dall’emittente in ordine all’identificazione dell’atto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di
contro
llare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente medesimo, quando, in fattura recante l’annotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca l’esplicita dichiarazione di non debenza dell’imposta (dichiarazione prevista dal sesto comma di detto art. 21), indipendentemente dalla questione della tassabilità o meno dell’operazione.
Ancora recentemente Sez. 5, n. 14275 del 08/07/2020, Rv. 658355-01, ha avuto modo di affermare che, in tema di IVA, l’obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l’identificazione dell’atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l’imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l’inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all’imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario.
Nondimeno -a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio non corrisponde al vero che l’affermazione dell’esclusione di controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione dagli obblighi di diligenza in capo al cessionario debba necessariamente riferirsi soltanto al caso di emissione di fatture irregolari, ad esclusione di quello, di omessa emissione della fattura.
Al contrario,
-per un verso, entrambi i casi sono accomunati dall’unitaria previsione dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 497 del 1971;
-per altro verso, l’affermazione dell’esclusione di controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale ha di per se stessa
una portata generale, atteso che, in riferimento ad entrambi i casi, e non soltanto a quello di emissione di fatture irregolari, è predicabile la giustificazione che siffatta esclusione mira ad evitare che ‘l’obbligato in rivalsa’ sia trasformato ‘in un collaboratore con supplenza in funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario’, per l’effetto ‘introducendo una sorta di accertamento ‘privato’ in rettifica della dichiarazione del debitore d’imposta’ e, soprattutto, imponendo ‘il soddisfacimento di un credito non ancora accertato e fatto valere nel rapporto con il soggetto passivo, sulla mera base della prefigurabilità di una successiva iniziativa dell’Ufficio stesso’ .
La riprova di siffatta conclusione si ha in ciò che, proprio da Sez. 5, n. 26183 del 12/12/2014, richiamata dall’Ufficio per sostenere la tesi della differenza del caso dell’omessa emissione della fattura da quello dell’emissione di fatture irregolari, è invece tratto un principio di diritto (‘sub’ Rv. 633620 -01) che correttamente le accomuna (enfasi aggiunta):
In tema di IVA, l’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto a “regolarizzare” l’operazione imponibile posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica il solo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al dato cronologico della
ricezione della fattura “nei termini di legge” ed alla sussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e non esige invece il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell’operazione, come si desume dalla circostanza che l’esenzione del cessionario/committente dall’irrogazione della sanzione pecuniaria è subordinata al pagamento della “maggiore imposta eventualmente dovuta” proprio in base ai dati risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile) e non a quello dell’intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione della qualificazione fiscale dell’operazione.
Del resto, in perfetta coerenza con il principio di diritto di cui innanzi, nella motivazione di Sez. 5, n. 26183 del 2014, leggesi (enfasi aggiunta):
23. È appena il caso di rilevare come soggetto passivo d’imposta, nel rapporto contrattuale intercorso tra società appaltatrice/committente e società subappaltatrice/fornitrice, sia quest’ultima, tenuta pertanto ad emettere fattura ove la prestazione eseguita sia assoggettata ad IVA od anche sia considerata dalla legge non imponibile (non venendo in tal caso meno gli “obblighi formali” posti a carico del soggetto passivo: art. 21co6, lett. b), Dpr n. 633/72), e -nel primo caso- tenuta anche a versare l’imposta all’Erario, con obbligo di rivalsa. Pertanto rispetto al rapporto tributario tra soggetto passivo ed Erario, il soggetto obbligato in rivalsa è terzo estraneo, venendo ad integrare l’obbligo di rivalsa un rapporto giuridico, di diritto civile devoluto pertanto alla cognizione del Giudice ordinario, del tutto autonomo e distinto da quello tributario. In relazione a tale configurazione dei rapporti giuridici tra soggetto passivo, Erario e soggetto obbligato in rivalsa, quest’ultimo non può essere chiamato (escluso ovviamente il caso di frode) a rispondere personalmente per eventuali inadempimenti della obbligazione tributaria che fa capo esclusivamente al soggetto
passivo, ma può essere invece chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio per colpevole inosservanza di obblighi di condotta che, pur attenendo alla regolarità formale del rapporto privatistico con il cedente/prestatore (qual è l’obbligo di emissione della fattura), vengono a riverberare “ab externo” sulla corretta attuazione del distinto rapporto tributario. In tale contesto si colloca il controllo richiesto al cessionario/committente sulla regolarità formale della operazione dallo stesso effettuata con il cedente/prestatore, in relazione alla fattura emessa da quest’ultimo, condotta richiesta al cessionario/committente la cui inosservanza integra illecito tributario ai sensi dell’art. 6 comma 8 Dlgs n. 471/1997.
24. Tale norma sanzionatoria definisce i limiti oggettivi della condotta “esigibile” dal cessionario/committente (in quanto riconducibile alla sfera di controllo di quest’ultimo), configurando due diverse fattispecie. Fermo l’obbligo ex lege del soggetto passivo di emettere fattura (art. 21 Dpr n. 633/72) cui è condizionata anche l’attuazione del rapporto privatistico avente ad oggetto l’esercizio del diritto di rivalsa (art. 18, comma 1 e 4, Dpr 633/72: cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013), al cessionario/committente è prescritto di verificare la regolarità formale della operazione in relazione: a) alla mancata ricezione della fattura nei termini di legge; b) alla ricezione di una fattura “irregolare”. Orbene, mentre nella prima RAGIONE_SOCIALE due ipotesi considerate, la norma presuppone che il cessionario/committente “nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi” (art. 6, comma 8, prima parte, Dlgs n. 471/1997), e cioè presuppone la incontestata riconducibilità del rapporto intercorso tra le parti ad una RAGIONE_SOCIALE operazioni -astrattamente -assoggettabili ad IVA ex art. 1 Dpr n. 633/72, venendo ad essere in conseguenza limitato il controllo del cessionario/committente alla osservanza da parte del cedente/prestatore del termine entro il quale la fattura
deve essere rilasciata, come è dato evincere dal riferimento cronologico che riveste elemento essenziale nella fattispecie omissiva (mancata ricezione della fattura “nei termini di legge”), diversamente, nella seconda ipotesi contemplata dalla norma sanzionatoria, il “controllo” richiesto al cessionario/committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla “regolarità formale” della fattura .
Nel piano e chiaro percorso argomentativo di Sez. 5, n. 26183 del 2014, il cessionario o committente, siccome non titolare passivo del rapporto d’imposta, è bensì gravato di obblighi di controllo, ma solo formali, anche nell’ipotesi ‘sub’ a) di ‘mancata ricezione della fattura nei termini di legge’: detta ipotesi ‘presuppone’ (ed è questo il punto) ‘la incontestata riconducibilità del rapporto ad una RAGIONE_SOCIALE operazioni -astrattamente -assoggettabili ad IVA’ ed è proprio in ragione di tale ‘incontestata riconducibilità’ che il ‘cessionario/committente’ è tenuto a verificare l”osservanza da parte del cedente/prestatore del termine entro il quale la fattura deve essere rilasciata’.
Contrariamente, dunque, alla lettura proposta dalla difesa erariale, proprio l’espresso riferimento di Sez. 5, n. 26183 del 2014, ad una situazione di pacifico assoggettamento dell’operazione ad IVA porta ad escludere, ‘a contrario’, che il ‘cessionario/committente’ sia tenuto a compiere approfondimenti di merito, tanto più se impingenti sulla sfera del ‘cedente/prestatore’, per attingere conclusioni di verisimile certezza riguardo alla disciplina fiscale dell’operazione.
Né, in contrario, sovviene il principio enunciato da Sez. 5, n. 12138 del 14/04/2022, Rv. 664497-01, che anzi corrobora le conclusioni esposte.
Secondo Sez. 5, n. 12138 del 2022, in tema di IVA e sanzioni ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, il cessionario/committente di beni o servizi non può
limitarsi ad un controllo puramente formale della fattura che riceve dal cedente, laddove la sua condotta non si limiti ad operare “ab externo” sul solo rapporto di rivalsa ma incida direttamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condotta esigibile quella relativa al controllo ed al vaglio critico della qualificazione fiscale dell’operazione.
Nello schema di Sez. 5, n. 12138 del 2022, il controllo non puramente formale di cui è onerato il ‘cessionario/committente’ è collegato al presupposto che egli non sia meramente obbligato in rivalsa.
Un tanto si evince con estrema chiarezza dalla motivazione della sentenza in disamina, laddove si osserva che
5.2.n un caso come quello in esame , la condotta del cessionario/committente non si è soltanto riverberata ‘ab externo’, innestando il solo rapporto di rivalsa, ma ha inciso direttamente sul rapporto tributario (come, d’altronde, questa Corte ha ritenuto nel caso in il cedente stesso non sia in possesso di caratteri esteriori che denotino l’esercizio dell’attività d’impresa editoriale: Cass. n. 13032/21). E ciò perché la qualificazione dell’operazione come intracomunitaria, fornita dal cedente, ha innestato la condotta di assolvimento dell’iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile, che è appunto in quel caso prescritto. La cessionaria, dunque, si è comportata come soggetto passivo d’imposta, e non già come partecipe del rapporto di rivalsa, considerato che, in virtù di quel meccanismo, la soggettività passiva si configura appunto in testa al cessionario/committente, e non più in relazione al cedente/prestatore’.
4.2. Tirando le somme di tutto quanto detto sin qui, deve, sinteticamente, enunciarsi il seguente principio di diritto:
In tema di IVA, l’obbligo, previsto dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997 in capo al cessionario di un bene od al committente di un servizio, di regolarizzare l’operazione
imponibile posta in essere dal cedente, comporta, in caso di omessa emissione della fattura, come in quello di emissione di fattura irregolare, la necessità per il cessionario/committente di verificare la regolarità formale dell’operazione, restando escluso che egli sia altresì tenuto a compiere approfondimenti di merito per individuare la corretta disciplina applicabile, giacché ciò si risolverebbe nell’esercizio, da parte di un soggetto privato, di funzioni investigative e valutative di pertinenza tipicamente dell’Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d’imposta.
4.3. La sentenza impugnata -evidenziando come la contribuente non fosse tenuta a svolgere un’indagine sul merito del rapporto in funzione dell’assoggettamento ad IVA: risultato cui lo stesso Ufficio è giunto solo in conseguenza di una complessiva analisi dell’attività del RAGIONE_SOCIALE, volta a far emergere l’esercizio abituale e sistematico, da parte di questo, mediante una specifica organizzazione, di attività lucrativa -ha fatto buon governo del superiore principio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre euro 200 a titolo di esborsi, contributo forfettario al 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Roma, lì 29 maggio 2024.