Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20024/2016 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrente-
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – NAPOLI, n. 478/49/16, depositata in data 25/1/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024;
Rilevato che:
In data 13/6/2012 , RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘l’agente della riscossione’ ) notificò a NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il ricorrente ‘ o ‘il contribuente’ ) la cartella di pagamento n. 07120120073946749000 relativa al tardivo versamento Irpef e addizionali regionali e comunali, di euro 43.376,53 in relazione all’anno d’imposta 2008 , in seguito a controllo automatizzato del modello Unico 2009 effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il contribuente impugnò la cartella di pagamento, deducendo che il ritardo nel l’adempimento del debito fiscale per l’anno 2008 non era a lui imputabile, bensì a lungaggini nella chiusura del suo fallimento, revocato dalla Corte di Appello di Napoli nel gennaio 2008.
La RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALET.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Resiste con controricorso l’agente della riscossione.
Il contribuente ha depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 345 e 346 c.p.c.’ , il contribuente ha censurato la sentenza impugnata in quanto essa non avrebbe considerato applicabile alla fattispecie in esame l’art. 183, comma 2, Tuir.
Deduce il contribuente che in caso di fallimento il reddito d’impresa è quello che va dalla data di apertura del fallimento alla sua chiusura.
Durante la pendenza della procedura fallimentare il fallito è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla revoca del fallimento si applicherebbero le stesse norme che disciplinano la chiusura del fallimento. Il contribuente non avrebbe potuto procedere alla dichiarazione dei redditi e al versamento dell’Irpef fino al compimento della chiusura del fallimento.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Esso non si confronta con la sentenza impugnata.
Q uest’ultima ha affermato, in merito al diritto di interpello all’amministrazione finanziaria di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000, che ‘la presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria’ .
Orbene, nulla ha dedotto il contribuente per contrastare in iure tale affermazione o l’applicazione della norma nel caso di specie .
Il ricorso, inoltre, manca di specificità: non sono nemmeno indicati gli atti su cui il ricorso si fonda, né il loro contenuto è stato riassunto nello sviluppo dell’unico motivo proposto.
Il ricorrente si limita a contrapporre alle conclusioni della RAGIONE_SOCIALE.T.R. la propria prospettazione giuridica, in base alla quale ‘l’RAGIONE_SOCIALE ha omesso di considerare che egli, ed in particolare il curatore fallimentare…fosse esonerato dal procedere alla denuncia della formale dichiarazione dei redditi e quindi al conseguente versamento dell’imposta Irpef da essa derivante…’ , senza nemmeno contestare la sentenza impugnata lì dove afferma che ‘nel caso che occupa la risposta all’interpello è stata comunicata al COGNOME il 4/9/2009, ossia prima dello scadere dei 120 giorni e prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi’ : l’amministrazione, dunque, rispose tempestivamente all’interpello del curatore e c’era tutto il tempo per procedere all’adempimento degli oneri fiscali.
Il relativo ritardo, dunque, non può che essere imputato al soggetto passivo d’imposta , che anche in caso di fallimento resta l’odierno contribuente, peraltro tornato in bonis (in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento) nel luglio 2008 , prima cioè della fine del periodo d’imposta in relazione al quale è stata notificata la cartella di pagamento.
E’ ancora valid o, infatti, anche nella vigenza dell’art. 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, il principio secondo il quale in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi nei confronti di soggetto dichiarato fallito, se la disponibilità dei libri e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili da parte della curatela, a norma dell’art. 88 della legge fallimentare, giustifica la richiesta dell’ufficio finanziario di dati e chiarimenti di natura contabile, nonché di esibizione dei libri stessi, al curatore fallimentare, soggetto della relativa obbligazione tributaria, tuttavia, non è il curatore medesimo, ma rimane l’imprenditore fallito, tenuto all’adempimento degli obblighi
di dichiarazione e di formazione del bilancio, a norma dell’art. 183 del Tuir, e, solo, assoggettabile alle sanzioni conseguenti all’inosservanza di tali obblighi (Cass., sez. T., n. 16793/2002).
2.Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’agente della riscossione, l’unico soggetto intimato che ha svolto attività difensiva.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaottocento per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro duecento ed agli accessori di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.