Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23412 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8266/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3300/22/2021, depositata il 17.09.2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto
Oggetto:
Tributi
dal predetto contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IVA e altro, in relazione all’anno 2015 ;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
in data 19.10.2023 il Consigliere delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380bis , comma 1, cod. proc. civ., nel senso della inammissibilità del ricorso;
la proposta è stata comunicata in data 28.10.2023 e i difensori del ricorrente hanno depositato il 17.11.2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso , denominata ‘memorie difensive’ ;
è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 29.05.2024;
i difensori del ricorrente hanno depositato in data 22.03.2024 ‘memorie illustrative ex art. 380bis.1 c.p.c.’ ;
CONSIDERATO CHE
-Preliminarmente va evidenziato che, in ordine all’istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, l’art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ . richiede due requisiti: 1) l’istanza deve essere sottoscritta dal difensore del ricorrente ‘ munito di una nuova procura speciale ‘;
l’istanza deve essere depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio, emessa ai sensi del primo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.;
nel caso di specie, l’istanza, pur facendo nel testo un espresso riferimento ad una procura speciale (‘ giusta procura in atti’ ), non risulta munita di una nuova procura speciale, distinta da quella conferita per la proposizione del ricorso;
come ha già condivisibilmente stabilito questa Corte: ‘ qualora l’istanza di decisione collegiale di cui all’articolo 380-bis c.p.c. venga chiesta non rispettando i requisiti che le impone il medesimo articolo
e quindi sia affetta da vizi processuali, come la tardività, la mancanza di nuova procura, oppure una nuova allegazione della stessa procura sulla base della quale era stato proposto il ricorso, il giudizio non può essere definito con il decreto di estinzione di cui all’articolo 391 c.p.c., ma occorre fissare l’adunanza collegiale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto si effettua solo qualora non sia proposta l’istanza’ (Cass. n. 31839 del 15/11/2023);
anche con riferimento all’esito del giudizio, nel caso di mancanza di nuova procura speciale, il Collegio intende dare continuità al principio secondo il quale: ‘quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione del terzo comma dell’articolo 380 -bis c.p.c.’ (Cass. n. 31839/2023 cit.) ;
-ne consegue che, se il ricorso va collegialmente deciso in modo conforme alla proposta, il ricorrente subisce in modo automatico gli effetti, originariamente dissuasori, dell’ultimo comma dell’articolo 380bis cod. proc. civ.;
il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, stante la necessità del conferimento di una distinta procura speciale per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe già definito con il procedimento di decisione accelerata;
-la parte ricorrente, risultata soccombente, va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati, come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. , con
conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma, determinata in euro 1.500,00, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
la condanna al pagamento di tali somme non può essere disposta nei confronti dei difensori, in quanto questi, nonostante la mancanza di una nuova procura, hanno comunque compiuto un atto riconducibile all’ambito del giudizio per cui erano stati nominati dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 maggio 2024.