Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30181/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t. RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente p.t.-
-intimati- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1597/10/2020 depositata il 10/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio ( hinc: CTR), con sentenza n. 1597/2020, depositata in data 10/06/2020, ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado emessa dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE (avente per oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 09730279005538891000 proposta dall’AVV_NOTAIO).
La CTR ha ritenuto nulla la sentenza del giudice di primo grado, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato a RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO. Dall’indice IPA risultava, tuttavia, che dal giorno 11/03/2016, RAGIONE_SOCIALE – e successivamente RAGIONE_SOCIALE -avesse la sede legale in INDIRIZZO.
3 . L’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso in cassazione, con trenta motivi.
Le parti intimate non si sono costituite tempestivamente mediante controricorso. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha, poi, depositato un atto di costituzione, ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente ha contestato « in rito erroneità/nullità/inefficacia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio ex art. 360 n. 4 c.p.c. sul punto relativo alla nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per mancato rilievo del difetto di notifica nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE »
La parte ricorrente rileva che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado è scaturito dal fatto che la notifica è stata eseguita in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE, anziché in INDIRIZZO, dove nel 2017 RAGIONE_SOCIALE aveva la propria sede. Ad avviso del ricorrente tale affermazione è erronea, dal momento che nel giudizio di primo grado davanti alla CTP era stata prodotta la prova RAGIONE_SOCIALE diffida proposta con R.A.R. e ritualmente ricevuta in data 14/02/2017 e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di ritorno A.R.R. RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso introduttivo, entrambe inviate in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE ed entrambe ricevute da RAGIONE_SOCIALE, come confermato dal timbro apposto da quest’ultima. Peraltro, dal 01/07/2017 RAGIONE_SOCIALE è stata incorporata dall’RAGIONE_SOCIALE , con la conseguente validità RAGIONE_SOCIALE notifica eseguita in INDIRIZZO anteriormente a tale data.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata declaratoria di nullità dell’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE a firma dell’AVV_NOTAIO.
La parte ricorrente rileva che non è stato versato agli atti il documento attestante il potere di rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE nella persona fisica del sottoscrittore la procura speciale in favore dell’AVV_NOTAIO, né la procura presenta tutti i requisiti di forma al fine di ritenerla valida ed efficace. Rileva, poi, che a seguito RAGIONE_SOCIALE
trasformazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE il potere di rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE spetta all’Avvocatura ed il conferimento di incarichi ad Avvocati esterni deve essere appositamente motivato in via del tutto eccezionale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata l’invalidità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata « per violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -in via preliminare si ribadisce che la intimazione/cartella di pagamento notificata via pec è nulla.»
1.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata l’invalidità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata « per violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -in via subordinata ma sempre in via preliminare si eccepisce la prescrizione degli importi richiesti con l’impugnato atto». La parte ha indicato le cartelle, a suo avviso, prescritte.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata contestata l’invalidità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento impugnata ed atti presupposti. »
1.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -in via preliminare si rileva la nullità dell’intimazione di pagamento relativamente alla cartella n. 09720130290070554000 (anno 2005) per nullità dell’impugnato accertamento per difetto di competenz a e difetto di previa deroga/autorizzazione in quanto emesso a seguito di una verifica generale eseguita dagli RAGIONE_SOCIALE che non aveva la competenza ad effettuare, poiché lo scrivente ricorrente avendo un volume di affari/compensi superiore ad Euro 100.000,00 l’attività ispettiva avrebbe dovuto essere preceduta da una deroga/autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE. ».
1.7. Con il settimo motivo è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -nullità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento impugnata », in relazione dell’omessa indicazione negli atti notificati RAGIONE_SOCIALE commissione tributaria provinciale presso cui presentare il ricorso in opposizione e l’ufficio competente al quale notificare quest’ultimo.
1.8. Con l’ ottavo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -nullità del provvedimento impugnato -nullità/illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento impugnata. », in quanto ingiustificata sotto ogni profilo formale e sostanziale e priva dell’individuazione degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento.
1.9. Con il nono motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -in via preliminare erroneità/nullità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria/violazione del principio del ne bis in idem. », trattandosi di pretesa già effettuata con un atto precedente.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -nullità/inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’intimazione di pagamento impugnata.», in quanto l’atto è stato notificato direttamente da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tramite persona non qualificatasi.
1.11. Con l’ undicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento.»
1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento.»
1.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento.»
1.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»
1.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»
1.16. Con il sedicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -in via preliminare si rileva la nullità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09720130290070554000 (anno 2005) in quanto fondato su dati bancari illegittimamente acquisiti -erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»
1.17. Con il diciassettesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -in via preliminare si rileva la nullità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) in quanto fondato su dati bancari illegittimamente acquisiti -erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento. »
1.18. Con il diciottesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -in via principale si evidenzia la nullità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per
nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per carenza di motivazione -erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento. »
1.19. Con il diciannovesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -in via preliminare erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento. »
1.20. Con il ventesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -nullità del provvedimento impugnato -in subordine e senza recesso alcuno dalle nullità superiormente eccepite, erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per l’illegittimità e/o l’infondatezza dell’im pugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005). »
1.21. Con il ventunesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per violazione di legge.»
1.22. Con il ventiduesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»
1.23. Con il ventitreesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -in via preliminare si rileva la nullità/invalidità/illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità/invalidità/illegittimità dell’atto impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005)
perché effettuato in via presuntiva sulla base di elementi rivelatisi falsi/inveritieri e/o erronei: mancanza di prove riguardo ed a sostegno RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale. »
1.24. Con il ventiquattresimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -in via preliminare si rileva la nullità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) perché emesso a seguito di un provvedimento autorizzatorio illegittimo in quanto privo di motivazione generico e sproporzionato, oltre che privo dei presupposti previsti dal complesso normativo in vigore. »
1.25. Con il venticinquesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -in via preliminare si rileva la nullità dell’atto impugnato relativamente alla cartella n. NUMERO_CARTA (anno 2005) per nullità dell’impugnato accertamento, illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazion e di pagamento per illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella n. NUMERO_CARTA (anno 2005), oltre che del tutto privo di fondamento per la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE natura del presunto reddito accertato, perché emesso a seguito di un provvedimento autorizzatorio illegittimo in quanto privo di motivazione.»
1.26. Con il ventiseiesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -nullità/invalidità/illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità/invalidità/illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) perché effettuato in via presuntiva sulla base di elementi rivelatisi falsi/inveritieri e/o erronei: mancanza di prove riguardo ed a sostegno RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale. »
1.27. Con il ventisettesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -nullità/illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per errata valutazione dei dati contenuti nel verbale del 20/09/2010 prot. NUMERO_DOCUMENTO del 17/09/2010 per un totale di € 58.201,00 perché effettuato sulla base di elementi inveritieri e non corrispondenti a legge.»
1.28. Con il ventottesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -nullità/illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per contestuale sussiste nza di credito verso l’erario per responsabilità a titolo di danni. »
1.29. Con il ventinovesimo motivo di ricorso è stata contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -eccezione di avvenuta adesione all’accertamento dell’ufficio di cui al presente verbale relativo all’anno 2005; violazione di legge per errata valutazione di somme diversamente computate/accertate, nullità dell’accertamento per tentato indebito arricchimento ai danni del contribuente: quanto accertato dall’Ufficio e per cui vi è adesione rispetto a quanto accertato con l’avviso di accertamento oggetto RAGIONE_SOCIALE presente istanza, differisce di circa il 22%.». In particolare, il ricorrente rileva che nel conteggio eseguito (Euro 22.006) non si tiene conto di quanto versato a titolo di adesione all’accertamento (Euro 15.656,88) con una differenza pari a Euro 6.349,12, che ridotta di un quinto determinerebbe la sanzione di Euro 1.587,238, anziché quella indicata di Euro 5.501,50, con una grave
responsabilità dell’ente esattore a fronte RAGIONE_SOCIALE diffida all’esercizio del potere di autotutela.
1.30. Con il trentesimo motivo di ricorso è contestata la « violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -sussistenza dei presupposti per la condanna dell’agente di RAGIONE_SOCIALE per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.».
1.31. La parte ricorrente evidenzia, infine, che « riguardo l’instaurando procedimento per l’emissione ex art. 373 c.p.c. di provvedimento inibitorio/di sospensione dell’atto impugnato, esistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto impugnato.» Rileva, in particolare, che alla luce RAGIONE_SOCIALE motivazioni di cui al ricorso, sussisterebbero i presupposti per concedere la sospensione sotto il profilo del « fumus boni iuris» e del « prejudicium».
In via preliminare occorre evidenziare che il ricorrente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ha prodotto una comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa all’indicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute per la cd. rottamazione ter (così denominata nella comunicazione in atti). Tale comunicazione richiama l’art. 16 -bis d.l. 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, dove si legge che: « Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le
disposizioni dell’articolo 3 del citato decreto legge n.119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis … »
Occorre rilevare, tuttavia, che non risulta prodotta né copia RAGIONE_SOCIALE dichiarazione ex art. 3, comma 5, d.l. n. 119 del 2018, né impegnativa alla rinuncia dei giudizi in corso, ai sensi del sesto comma RAGIONE_SOCIALE norma appena richiamata. Non risulta neppure prodotta la documentazione indicata nell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, in base al quale: « L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento RAGIONE_SOCIALE definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante i pagamenti effettuati. » In assenza di documentazione attestante i pagamenti eseguiti non è possibile, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente procedimento.
2.1. Sempre in via preliminare occorre dare atto dell’incompetenza di questa Corte a provvedere sull’ istanza di sospensione del provvedimento impugnato, considerato quanto previsto nell’art. 62 bis d.lgs. n. 546 del 1992 .
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza e dalla rappresentazione dei fatti nel ricorso risulta che il giudizio si è svolto con un vizio che ha attinto alla fase iniziale RAGIONE_SOCIALE controversia.
3.1. Nella specie la notifica non risulta essere eseguita presso la sede legale, né risulta essere stata eseguita presso la sede effettiva, da intendere come il « il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e RAGIONE_SOCIALE propulsione dell’attività dell’ente. » (Cass., 12/03/2009, n. 6021).
In presenza di enti di rilevanti dimensioni non ogni succursale può ritenersi abilitata alla ricezione RAGIONE_SOCIALE notificazioni: l’articolazione
organizzativa e operativa del notificatario non determina, infatti, la libera scelta del notificante in ordine al luogo in cui effettuare la notificazione, tanto più a fronte di un regime pubblicitario come quello incentrato sul registro RAGIONE_SOCIALE imprese accessibile erga omnes e tale da rendere facilmente individuabile il luogo in cui eseguire la notificazione (cui si aggiunge, nel caso di specie, la banca dati IPA menzionata nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR -dalla quale era riscontrabile la sede legale del notificatario).
Sul punto la Corte ha precisato che: « L’art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta. » (Cass., 05/07/2002, n. 9813; Cass., 10/04/1990, n. 2992).
Solo nell’ipotesi in cui il notificante provi che la notificazione sia stata eseguita presso una sede diversa da quella legale, ma qualificabile come luogo di effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative e di direzione dell’ente la notifica può, nondimeno, considerarsi valida (Cass., 12/03/2009, n. 6021; Cass., 13/04/2004, n. 7037). In tale ipotesi la divergenza del luogo in cui è eseguita la notificazione rispetto alla sede legale non preclude, ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 cod. proc. civ., il raggiungimento dello scopo, che è quello di mettere il destinatario RAGIONE_SOCIALE notificazione in condizioni di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie l’illustrazione del primo motivo di ricorso non contiene elementi tali da poter consentire di affermare che la succursale presso la quale è stata eseguita la notificazione fosse da considerare come sede effettiva dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. A tal fine non può infatti assumere rilievo alcuno la circostanza RAGIONE_SOCIALE ricezione di atti precedentemente trasmessi dal contribuente: nel
caso di specie si tratta, infatti, di un atto processuale introduttivo del giudizio e la notificazione deve essere eseguita in luogo in cui l’ente sia posto in grado di potersi difendere. Tale luogo è presuntivamente quello indicato dallo stesso notificatario al registro RAGIONE_SOCIALE imprese come propria sede legale, oppure altro luogo che il notificante dimostri essere sede effettiva, cioè centro di direzione e coordinamento dell’attività amministrativa dell’ente (Cass., 19/09/2017, n. 21699). Questa Corte ha, infatti, precisato che: « I n tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l’art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest’ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che tratt asi del luogo di concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decRAGIONE_SOCIALE o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative. » (Cass., 19/09/2017, n. 21699).
Il ricorso originale è stato notificato in una sede diversa, ciò che non comporta l’inesistenza ma solo la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica. Il giudice di primo grado avrebbe, quindi, dovuto disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione, assicurando la corretta instaurazione del contraddittorio.
3.2. Il giudice d’appello, pur rilevando la necessità di rimettere gli atti al giudice di primo grado (ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992), non è stato consequenziale nel dispositivo, dal momento che non è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 cod. proc. civ., la rimessione davanti al giudice di prime cure. Il giudice di secondo grado si è, infatti, limitato a dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. Tuttavia, la mera declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALE
sentenza, senza disporre la contestuale rimessione degli atti al giudice di primo grado è possibile nell’ipotesi di inesistenza e non di nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione (v. Cass., 28/04/2021, n. 11219: « In caso di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d’appello deve dichiarare, anche d’ufficio, l’insanabile nullità RAGIONE_SOCIALE relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. »). Nel caso di specie è pacifico che si tratti di notificazione nulla e non inesistente (non ricorrendo un’ipotesi in cui, secondo i principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, l’ attività volta a portare l’atto a conoscenza del notificatario fosse del tutto mancante ovvero priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’ atto come notificazione, arg. Cass., 26/05/2023, n. 14692), con la conseguenza che alla declaratoria di nullità doveva accompagnarsi la rimessione degli atti davanti al giudice di prime cure.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, rimettendo gli atti alla Corte di giustizia di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, che