Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4743/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna -BOLOGNA n. 846/2020 depositata il 16/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE era attinta da avviso d’accertamento n. THU03S102336/2015, mediante il quale l’Ufficio di Rimini dell’Agenzia delle entrate recuperava l’IVA portata in detrazione nell’anno 2011 in relazione a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 27.072 a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, con aggrazio di interessi e sanzioni.
La contribuente proponeva ricorso, accolto dalla CTP di Rimini con sentenza n. 371/1/2016.
L’Ufficio proponeva appello, nella resistenza della contribuente.
3.1. Giusta quanto riferito in ricorso, ‘n elle more del giudizio di appello, la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rimini 3/2019. La CTR ha dichiarato interrotto il giudizio l’Ufficio l’ha riassunto depositando istanza di trattazione. La segreteria del collegio ha notificato il conseguente avviso di trattazione alla pec dei difensori costituti, i quali, in data 21/10/2019, hanno avuto cura di depositare una comunicazione dell’efficacia del mandato’.
La CTR dell’Emilia -Romagna respingeva l’appello con sentenza n. 846/12/2019.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. La contribuente resta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Nullità per difetto di sottoscrizione del presidente in violazione deart. 36 comma 3 dlgs 546/1992, in relazione all’art 360
comma 1 n. 4 cpc’. La sentenza impugnata, senza alcun motivo, difetta della sottoscrizione del presidente.
1.1. Il motivo è fondato.
Come rilevato, in motivazione, da Sez. 5, Sentenza n. 9440 del 12/04/2017 (Rv. 643767 -01),
Modificando l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale sottoscritta solo dal presidente (non in qualità di estensore) o dall’estensore, rende la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. che può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d’ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e rimessione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione (così, da ultimo, Sez. 6 -L, Ord. n. 22705 del 08/11/2010, Rv. 615100), Sez. U, n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706, ha affermato il principio secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata (nello stesso senso, cfr. Sez. L, n 523 del 22/01/1981, Rv. 411008).
Nel caso che ne occupa, la sentenza impugnata, graficamente, non reca la sottoscrizione del presidente del collegio deliberante, ma solo quella del giudice relatore.
Ne consegue -in difetto di emergenze atte a giustificare la mancata sottoscrizione del presidente -la nullità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘ Nullità per violazione degli art. 43 LF, 43 e 31 dlgs 546/1992, in relazione all’art. 360 comma l n. 4 cpc’. ‘Risulta ‘per tabulas’
che, dopo la riassunzione del giudizio da parte dell’Ufficio, la cancelleria ha notificato per pec soltanto ai difensori costituiti prima del fallimento l’avviso di trattazione e che gli stessi hanno formalmente comunicato la cessazione dell’efficacia del mandato. Si riportano le risultanze del sistema Sigit delle Commissioni Tributarie relative al presente giudizio: ‘.
2.1. Il motivo – la cui disamina è consentita nonostante l’accoglimento del primo motivo, atteso che attiene alla corretta formazione del contraddittorio a seguito della dichiarazione di fallimento della contribuente intercorsa in grado d’appello – è parimenti fondato.
Esso, per autosufficienza, rende conto della comunicazione, da parte della segreteria del giudice d’appello, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione ai soli difensori della contribuente siccome già costituita ‘in bonis’. A difettare è invece la notificazione dell’avviso, altresì, alla contribuente in fallimento, nella persona del curatore, che ne ha acquisito la rappresentanza processuale ex art. 43 l. fall. Invero, dichiarato l’evento interruttivo e di poi presentata istanza di trattazione (artt. 40 e 41 D.Lgs. n. 546 del 1992), ‘la comunicazione di cui all’art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall’art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente’ (art. 43, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992).
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In integrale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 8 ottobre 2024.