Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3087 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3087 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28061/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 1144/2019 depositata il 06/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘Amministrazione finanziaria ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 1144/2019, depositata il 06/02/2020, resa ad esito di giudizio di revocazione promosso nei confronti della sentenza n. 1081/2019 della medesima Commissione regionale.
Quest’ultima pronuncia era stata oggetto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di ricorso per revocazione, con il quale si denunciava l’errore in cui era incorso il giudice di appello nel dichiarare tardivo e dunque inammissibile
l’appello incidentale inteso a contestare la parziale conferma della pretesa erariale disposta, in primo grado, dalla CTP di Catania.
2.1. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 1144/2020 depositata il 20/02/2020, in via rescindente accoglieva il ricorso, revocando, in parte qua , la sentenza n. 1081/2019 laddove aveva ritenuto tardivo l’appello incidentale e, in via rescissoria, lo accoglieva, annullando integralmente l’avviso di accertamento.
Resiste con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che risulta in atti l’avvenuto decesso dell’unico difensore di parte controricorrente, AVV_NOTAIO.
Risulta inoltre che la notifica dell’avviso della presente udienza è stato inoltrata alla parte personalmente, e segnatamente al liquidatore ed ultimo legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ma di tale notifica non vi è esito in atti.
Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione a NOME COGNOME, nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME