Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5886 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5886 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 17279/2024 R.G. proposto da:
CIMINO VINCENZA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco in carica e pro -tempore;
-Intimato –
-avverso la sentenza n. 556/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata in data 17/1/2024 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva disatteso il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2013.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la contribuente formulando un unico motivo.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Canicattì è rimasto intimato.
A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha chiesto decidersi la causa e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in rubrica, «Violazione o falsa applicazione art. 2948 cod. civ. e art. 1 L. 296/2006, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» , per non avere i giudici d’appello ritenuto maturate la decadenza del Comune dal potere di accertamento del tributo e la prescrizione della pretesa impositiva.
La contribuente aveva contestato la notificazione dell’avviso di accertamento, trasmesso in busta chiusa, in violazione dell’art. 20 del d. Lgs. n. 546/1992, affermando che in tal caso, ai fini della tempestività dell’atto, assumesse rilevanza non il momento della spedizione, bensì quello dell’arrivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece ritenuto che, al fine di reputare osservato il termine di decadenza, occorresse avere riguardo alla data in cui l’ente aveva posto in essere l’attività necessaria al compimento della notificazione e non a quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
1.1. La censura è destituita di fondamento.
1.2. Va premesso in linea generale che, in ambito tributario, deve operarsi una preliminare distinzione tra i concetti di decadenza dall’attività di accertamento e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi. In particolare, la decadenza individua il periodo di tempo entro il quale l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione a ruolo delle stesse, mentre la prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisito dall’Amministrazione finanziaria a seguito
dell’attività di accertamento. Nell’ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all’esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cass. n. 1781/2026; Cass. n. 16229/2022). Nella fattispecie in esame viene in considerazione l’esercizio del potere impositivo, dunque il termine di decadenza quinquennale fissato dal legislatore per la notificazione dell’avviso di accertamento. Del tutto diversa è la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, al termine di prescrizione.
1.3. Chiamata più volte a pronunciarsi sul tema dell’applicabilità del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale anche agli atti amministrativi di natura impositiva (oltre a quelli processuali), questa corte di legittimità ha costantemente affermato tale estensione (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre). Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente alla scadenza.
Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa e di controllo propria del medesimo, qual è il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, a cui il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito del perfezionamento dell’intero processo notificatorio.
1.4. In tal senso depone il principio generale affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477/02 (poi ribadito nella sentenza
C. Cost. 28/04) in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 149 c.p.c. per le notificazioni a mezzo del servizio postale; principio quindi recepito dal legislatore nell’ultimo comma dell’articolo 149 cit., e – segnatamente in materia tributaria – nel sesto comma dell’articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall’art.37, co.27 lett. f) del d.l. n. 223/06, conv. in l.248/06), in base al quale “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
1.5. Il principio è stato da ultimo ribadito, pur a fronte della natura recettizia degli atti di imposizione, anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021, secondo cui: ‘in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente’. Le Sezioni Unite hanno ripercorso l’evoluzione espansiva del principio (anche con richiamo ad altre statuizioni delle stesse Sezioni Unite: sent. nn. 12332/17; 24822/15; 8830/10), richiamando l’indirizzo secondo cui ‘le norme che dispongono decadenze debbono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e la disciplina generale dell’istituto non assolve funzioni di tutela del destinatario dell’atto, rinvenendosi nell’ordinamento una
regola generale secondo cui l’impedimento della decadenza non richiede la conoscenza dell’atto. Ciò che conta è che l’atto, impeditivo, sia posto in essere tempestivamente e tempestivamente ne sia stata richiesta la notificazione (o attivata la forma di comunicazione), sicché la sanzione della decadenza interverrà solo in caso di inerzia’. Ciò perché: ‘l’esigenza, posta alla base del principio, di evitare pregiudizi per attività in parte sottratte ai poteri di impulso del notificante sottende, infatti, (…) una ratio più ampia, ovvero quella di impedire irragionevolmente un effetto di decadenza la quale ha senso come sanzione, solo se rapportata ad un’effettiva inerzia della parte nel termine fissato per legge e, come chiarito da queste Sezioni Unite con la sentenza n.24288 del 2015, il termine previsto per il notificante per svolgere l’attività posta a suo carico, nella logica del bilanciamento degli interessi, gli deve essere riconosciuto per intero, sino allo scadere, altrimenti dominerebbe la totale incertezza giuridica’. Già Cass. SS.UU. n.24822/15 cit. -aveva inoltre esteso la regola di scissione degli effetti notificatori anche agli effetti sostanziali degli atti processuali ‘ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario’.
1.6. L’orientamento nel senso della scissione degli effetti della notificazione ha trovato plurime e costanti applicazioni nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 16229/2022, n. 15615/2020, n. 28659/2019, n. 28851/2019, n. 25852/2019, n. 29696/2019, n. 8867/2016).
1.7. La spedizione a mezzo posta di un atto processuale (cui, come detto, è equiparabile un atto tributario) in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla
sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario – è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandato in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell’invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, non v’è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31196 del 05/12/2024).
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
La mancata costituzione in questa sede dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme alla proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo articolo. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 27433/2023 e 28540/2023) hanno, infatti, stabilito il principio per cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022) che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione
definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata della parte ricorrente.
In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2026.
Il Presidente NOME COGNOME