Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
Oggetto: legittimazione società cessata -modalità notifica atto impositivo -legale rappresentante
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2243/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE n.q. di legale rappresentante della società cancellata dal Registro delle imprese RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME
COGNOME e NOME COGNOME (PEC: EMAIL ), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5060/5/22, depositata il 30/06/2022 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5060/5/22, depositata il 30/06/2022, veniva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 223/01/2021.
Veniva così riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TFK030501991/2019 emesso IRES, IRAP ed IVA, atto impositivo con il quale per l’anno di imposta 2014 l’Agenzia richiedeva il pagamento di II.DD. e IVA, interessi e sanzioni, dovuti per l’anno di imposta 2014 da RAGIONE_SOCIALE società cancellata dal registro delle imprese nel 2018, di cui NOME COGNOME era rappresentante legale.
La CTP in via preliminare riteneva che l’avviso fosse stato ritualmente notificato ex art.2495 cod. civ. alla contribuente, n.q. di legale rappresentante della società nel quinquennio anteriore alla cancellazione e, nel merito, rigettava il ricorso di parte ritenendolo infondato.
La CTR accoglieva l’appello, osservando che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società, non determinava l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis , in cui la responsabilità dei soci era
limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, dovevano essere provate dall’Amministrazione finanziaria che agiva contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova. L’atto di accertamento impugnato veniva annullato in quanto avrebbe dovuto essere notificato ai soci e, dunque, eventualmente, a NOME COGNOME nella qualità di socia e nei limiti di quanto stabilito ex lege e non in qualità di legale rappresentante della società non più esistente.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia deducendo due motivi, cui replica la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente va dato atto del l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1 , n. 4, per omessa chiara e sintetica esposizione dei motivi di diritto della causa, secondo la controricorrente riportati nel ricorso prevalentemente mediante richiami di parti degli atti processuali effettuati attraverso un copia e incolla. L’eccezione no n può essere accolta, dal momento che le censure sono chiaramente esposte e i richiami alle porzioni di atti e di capi della decisione censurati sono utili ai fini della loro specificità.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, 2495 cod. civ. da parte della sentenza impugnata, con riferimento al capo della decisione che ha ritenuto l’avviso di accertamento impugnato viziato in quanto avrebbe dovuto essere notificato ai soci e, dunque, eventualmente, a NOME COGNOME ma nella qualità di socia e nei limiti di quanto stabilito ex lege e non in qualità di legale rappresentante della società cancellata.
Il motivo non è inammissibile, per le ragioni sopra esposte al punto 1, ed è fondato.
3.1. È incontestato in giudizio che la societ à RAGIONE_SOCIALE era gi à stata cancellata nel 2018, prima della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta nel 2019.
Orbene, a seguito dell’estinzione della societ à , conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in linea generale viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, bensì si trasferiscono ai soci . Ne discende che i soci, successori della societ à , subentrano, altres ì , nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cass. Sez. U. n.6070/13; Cass. n.26196/2016; Cass. n.24853/18) in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilit à o meno del rapporto sostanziale (Cass. n.23765/08). Specularmente, alla societ à estinta è precluso di agire o essere convenuta in giudizio, in quanto la stessa è priva, oramai, della capacit à di stare in giudizio.
3.2. Ciò premesso, l ‘ Amministrazione invoca a proprio favore un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione dell’ente, in applicazione dell’ art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.
Tale disposto di legge recita: «Ai soli fini della validit à e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della societ à di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». La norma ha superato il vaglio di legittimit à costituzionale (cfr. Corte cost., n. 142 del 2020) e si applica ratione temporis alla presente fattispecie.
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, è una disposizione di natura sostanziale ed opera solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi. Il disposto implica che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre
sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n. 18310/2023; Cass. n.36892/2022).
3.3. Proprio l’applicazione dell’art.28 , comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, come sopra interpretato, postula che il soggetto indefettibilmente intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la societ à (Cass. n.21905/2024) . Quest’ultima , con riferimento ai rapporti tributari, per fictio non si estingue, sopravvivendo finanche alla cancellazione dal registro delle imprese. Nulla si modifica con riferimento alle regole processuali applicabili alla materia, n é , si modifica la legittimazione processuale attiva e passiva correlata al singolo rapporto tributario dedotto in giudizio, alla capacit à processuale rispetto all’atto impositivo che lo concerne e così pure , in relazione all’attitudine soggettiva della societ à a restare destinataria della notifica dell’ atto impositivo da parte dell’A genzia delle entrate (ragionando anche da Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137).
Ciò comporta, in diritto e con riferimento alla fattispecie concreta che: in applicazione dell’art.28 , comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, nel testo vigente ratione temporis , l’Amministrazione finanziaria è obbligata a notificare l’a vviso di accertamento o presso il domicilio fiscale dell’ente ai sensi dell’ art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, oppure, in applicazione dell’ art. 145, comma 1, cod. proc. civ., novellato dalla l. n. 263 del 2005, a eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta purch é ne siano indicati nell’atto la qualit à , nonch é la residenza, il domicilio o la dimora abituale.
Applicando la ricostruzione in diritto che precede alla presente fattispecie, non coglie nel segno la difesa della controricorrente di inesistenza della notifica fatta alla società presso il domicilio di NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in quanto la notificazione scelta dall’Agenzia è rituale, ed è irrilevante l’ omessa indicazione nell’avviso di accertamento dell’estinzione
della società in quanto, per fictio , con riferimento al rapporto tributario in questione e negli incontestati limiti temporali e oggettivi dell’art.28 cit. la società non si è estinta.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l ‘omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi di impugnazione e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sollevata dall’ufficio in sede di gravame.
Il motivo è infondato, poiché non ricorre l’omissione di pronuncia qualora la questione, benché non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicch é il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento, bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (v. Cass., n. 12131/2023; Cass. 459/2021; Cass. n. 24953/2020), profilo di censura non articolato in ricorso.
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.1.2025