Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
GRASSO NOME
GRASSO NOME
RIGGIO NOME, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrenti –
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRES 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 935/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrenti – contro
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 5794/05/2022, depositata il 22 giugno 2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere relatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Le dott.sse NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME presentavano all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Direzione provinciale di Catania istanze di rimborso dell’IRAP COGNOMEta per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Affermavano di appartenere alla categoria dei medici di medicina generica e/o pediatrica e che, nell’àmbito dell’esercizio della propria attività convenzionale con il RAGIONE_SOCIALE, non possedendo una struttura autonoma organizzata, erano escluse dall’applicazione dell’IRAP, mancando il presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Formatosi il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso in questione, le contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 150/06/2019, pronunciata il 17 dicembre 2018 e depositata il 7 gennaio 2019, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto e compensando le spese.
L’RAGIONE_SOCIALE quindi proponeva appello nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata la decadenza del diritto a chiedere
il rimborso relativamente alle istanze presentate da COGNOME NOME per gli anni 2004, 2005 e 2006 e da COGNOME NOME per l’anno d’imposta 2005, e che fosse rigettata la richiesta di rimborso avanzata da COGNOME NOME per l’anno 2007, da COGNOME NOME per gli anni 2006 e 2007 e da COGNOME NOME per l’anno 2007; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 5794/05/2022, pronunciata il 7 ottobre 2021 e depositata in segreteria il 22 giugno 2022, dichiarava inammissibile l’appello per tardività.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 29 dicembre 2022).
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso.
Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, 51, comma 1 e 16, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto tardivo l’appello, avendo fatto decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione dalla data in cui la sentenza impugnata era stata consegnata per la notificazione all’U fficio N.E.P. (e cioè il 24 gennaio 2019),
anziché dalla data in cui la sentenza è stata consegnata a mani del funzionario addetto alla ricezione (e cioè il 31 gennaio 2019).
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa RAGIONE_SOCIALE controricorrenti.
2.1. Deduce, in primo luogo, la difesa RAGIONE_SOCIALE parti private che, nella specie, la C.T.R. sarebbe incorsa in un errore di fatto, ed in particolare in un errore di percezione rispetto ad una data rilevante ai fini della tempestività del gravame, con la conseguenza che la pronuncia di inammissibilità erroneamente emessa avrebbe potuto essere impugnata soltanto attraverso istanza di revocazione, ai sensi degli artt. 395 e ss. cod. proc. civ.
Tale eccezione è infondata, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE censura non già un mero errore di fatto, ma l’errata applicazione della norma processuale riguardante la determinazione del dies a quo per la proposizione dell’appello, e cioè, in particolare, il combinato disposto degli artt. 16, comma 5, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale i termini che hanno inizio dalla notificazione di un atto (e, nella fattispecie in esame, i termini per proporre appello) decorrono dalla data in cui l’ atto è ricevuto.
2.2. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto del requisito di autosufficienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, il ricorso in esame contiene tutte le indicazioni riguardanti i fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, essendo chiaramente evincibile la materia
contro
COGNOME, attinente alla esatta individuazione del dies a quo per la proposizione dell’appello, essendo peraltro pacifico che la notificazione della sentenza di primo grado si è perfezionata presso l’Uffici in data 31 gennaio 2019.
2.3. Totalmente infondata è anche la terza eccezione di inammissibilità; l’Ufficio ha infatti correttamente qualificato il ricorso come violazione di norma processuale, riferendosi quindi all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., mentre non è richiamata l’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ed invero, risulta ex actis , ed è pacifico tra le parti, che la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita a mezzo consegna all’Ufficio N.E.P. in data 24 gennaio 2019, ma la notifica si è perfezionata solamente in data 31 gennaio 2019 a mani dell’impiegato ing. COGNOME.
Conseguentemente, in base al già richiamato art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, è da tale ultima data che decorreva il termine per la proposizione dell’appello scadeva il 1° aprile 2019, ragion per cui la spedizione dell’atto di appello effettuata in data 29 marzo 2019 deve ritenersi tempestiva.
A nulla rileva, peraltro, che tale notifica sia stata successivamente rinnovata in data 5 aprile 2019, in quanto la precedente notificazione non si era perfezionata, per mutamento del domicilio del difensore RAGIONE_SOCIALE contribuenti AVV_NOTAIO nel giudizio di primo grado. Infatti, nel processo tributario, a norma dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci nei confronti della segreteria della
Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria) e RAGIONE_SOCIALE controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la variazione, restando gli atti del processo, prima di tale termine, validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche qualora la variazione sia di tipo endoprocedimentale, sicché il giudice, constatata la mancata notifica dell’appello per trasferimento del destinatario, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve disporre il rinnovo della notifica (in questo senso Cass. 3 agosto 2016, n. 16189; Cass. 19 novembre 2014, n. 24641).
In base a tali principi, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l’impugnazione deve, nel caso di specie, farsi riferimento al primo invio dell’atto di appello, avvenuto il 29 marzo 2019, non risultando comunicato il mutamento del domicilio professionale del difensore RAGIONE_SOCIALE parti private nel corso del giudizio di primo grado.
4. Il ricorso deve quindi essere accolto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.