Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6798 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6798 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21332/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 3123/2016 depositata il 12/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME era attinto da avviso di accertamento in conseguenza di indagine fiscale nei confronti della soc. ‘RAGIONE_SOCIALE di cui era socio.
Il giudice di prossimità apprezzava parzialmente le ragioni della parte contribuente, donde spiccavano appello tanto l’Ufficio che il sig. COGNOME esitando nell’accoglimento dell’impugnazione (incidentale) di quest’ultimo, con conseguente annullamento integrale della ripresa a tassazione. In questo senso, la CTR ha pronunciato analogamente a contestuale sentenza nei confronti della società.
Ricorre l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, censura ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, art. 51, secondo comma, nonché art. 54 D.P.R. 633/1972, art. 63 bis del d.l. n. 331/1993, nonché art. 2697 del codice civile.
1.1. Nella sostanza si prospetta violazione dell’onere della prova, poiché a fronte di elementi presuntivi certi, precisi e concordanti, emersi dalle indagini contabili e dei movimenti bancari, il contribuente non aveva dimostrato l’estraneità all’attività di impresa delle risultanze dei conti della società.
In via preliminare di rito, occorre rilevare la mancanza dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta che indica un vizio del procedimento di notificazione, non sanato dalla costituzione della parte privata che, in effetti, è rimasta intimata.
In questo senso è stato affermato che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza
possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. V, n. 20778/2021).
Il ricorso è pertanto inammissibile e tale va dichiarato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte privata.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 05/03/2025.