Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5040/2020 R.G. proposto da:
NOME, in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA -SEZ.DIST. FOGGIA n. 3099/2019 depositata il 25/11/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha presentato nota di variazione catastale relativa ad un suo immobile, sito in Foggia, a destinazione
RAGIONE_SOCIALE (cat.D2), comunicando le variazioni apportate negli spazi interni, per le quali chiedeva determinarsi la rendita catastale. L’RAGIONE_SOCIALE ha attribuito, con provvedimento dell’11 dicembre 1993, la rendita catastale di euro 107.456,00.
2.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il provvedimento di classamento, eccependo la data di costruzione dell’immobile, risalente al DATA_NASCITA (e non al 1991 come riportato nell’avviso) e d il valore eccessivo del capitale fondiario accertato.
3.Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, con rideterminazione del capitale fondiario (4.166.238) e della rendita catastale (83.324,76).
4.Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale l’RAGIONE_SOCIALE ed incidentale la società contribuente.
5.Entrambi gli appelli sono stati rigettati. Nella sentenza di secondo grado si legge: «i giudici di primo grado hanno correttamente valutato di apportare alcune modifiche alle determinazioni dell’Ufficio sulla base della consistenza del bene in riferimento ai dati del biennio 1988/89 dei soli valori in contestazione (…) .allo stesso modo non è meritevole di accoglimento l’appello incidentale che si riporta senza alcun apporto critico alla decisione sulle valutazioni che avrebbero comportato la rendita catastale di euro 61.737,00»
6.La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la società contribuente ha denunciato la mancanza o mera apparenza della motivazione e la conseguente violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che nella sentenza non vi è alcun riferimento alle memorie ed ai documenti
prodotti (da cui emergeva: 1) la circostanza che l’immobile era stato oggetto di un procedente contenzioso, avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato in data 19 ottobre 1991, all’esito del quale si erano quantificati il capitale fondiario di euro 3.119.400,00 e la rendita di euro 77.985,00; 2) il valore di altro immobile analogo da proiettare su quello in esame).
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., la società contribuente ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e, cioè, il precedente contenzioso, all’esito del quale era stato attribuito all’immobile un valore di euro 3.119.400; la presenza, nelle immediate vicinanze dell’immobile in esame, di altro albergo, con caratteristiche analoghe, a cui erano stati attribuiti valore e rendita di gran lunga inferiori.
Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la società contribuente ha dedotto la violazione della Circolare n. 6/T del 2012, avente valore normativo ai sensi dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, che prescrive l’applicazione di un coefficiente di deprezzamento agli immobili che, come quello in esame, sono stati costruiti anteriormente al biennio 1988/1989.
Il presente ricorso non può essere esaminato nel merito e va dichiarato inammissibile, in quanto, non essendo stata depositata la cartolina di ritorno a dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento della sua notificazione e non essendosi costituita l’RAGIONE_SOCIALE, non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio. In proposito deve essere ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art.
140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, sicché l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c.; tuttavia, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 12 luglio 2018, n. 18361).
In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese, non essendosi costituita l’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.