Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32821 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
IRPEF, AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17115/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME;
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4474/01/2016 depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Ufficio controlli – notificava a Todaro Rosario l’avviso di accertamento CODICE_FISCALE/2010 con il quale, in relazione all’anno di imposta 2005 e alla qualità di socio accomandante del Todaro, con una quota del 95%, della società RAGIONE_SOCIALE, accertava un maggior reddito imponibile da partecipazione con liquidazione di maggiori imposte interessi e sanzioni. A fondamento dell’accertamento era posta una cessione di azienda operata dalla
società per il corrispettivo di euro 110.000,00, non dichiarata nell’anno 2006 con riferimento all’anno di imposta 2005. L’Ufficio aveva prima accertato il reddito nei confronti della società e, di seguito, imputato la quota di partecipazione ai due soci in ragione delle rispettive percentuali.
La società e la socia accomandataria COGNOME COGNOME perfezionavano un accertamento con adesione e, in quel contesto, l’Ufficio rideterminava il reddito della società in euro 87.162,63 a fronte di euro 127.910,00. Il verbale di adesione veniva sottoscritto dal procuratore per la società e per entrambi i soci, ma di seguito COGNOME NOME non definiva con il pagamento e impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo.
2.1. L’adita Commissione accoglieva parzialmente il ricorso valutando il reddito accertato nei confronti della società come da ridursi fino alla misura stabilita in sede di accertamento con adesione e compensava le spese; per questa via, veniva ridimensionato anche il reddito da partecipazione di COGNOME Rosario.
Il contribuente proponeva appello riproponendo le doglianze originarie avverso l’avviso di accertamento e deducendo l’inefficacia nei suoi confronti dell’accertamento con adesione sottoscritto dalla società. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
3.1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza 4474/01/16 del 19/12/2016, accoglieva parzialmente il gravame e riduceva ancora, di euro 30.000,00, il maggior reddito imputato alla società per l’esistenza di una plusvalenza dichiarata di pari importo.
Avverso la pronuncia della CTR siciliana ricorre l’Agenzia delle Entrate con un solo motivo. COGNOME NOME è rimasto intimato.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 03/10/2024.
Considerato che:
Con l’unico strumento di impugnazione l’Ufficio ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ.. La sentenza impugnata è criticata, in particolare, per non avere tenuto conto del fatto che, come incontroverso tra le parti e documentato in atti, della plusvalenza dichiarata per euro 30.000,00 si era già tenuto conto in sede di accertamento per adesione e tanto risultava dal verbale sicché era del tutto erronea l’ulteriore riduzione dell’accertato per la medesima ragione.
Il Collegio ritiene che vada, in via del tutto preliminare, verificata la rituale instaurazione del contradditorio previo esame della notificazione del ricorso per cassazione, dal momento che il contribuente è rimasto intimato.
2.1. Orbene, la difesa erariale si è avvalsa per la notifica del servizio postale ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53: risulta in atti, allegata al ricorso, l’attestazione dell’avvenuta consegna dell’atto al servizio postale per l’inoltro della raccomandata. Non è allegata agli atti del fascicolo cartaceo né del fascicolo telematico la cartolina attestante il ricevimento da parte del destinatario.
2.2. In proposito occorre ricordare che, per orientamento costante di questa Corte: «ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod.proc.civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.» (Cass. 21/07/2021, n. 20778). La difesa Erariale non ha, peraltro, chiesto di sanare la maturata
nullità del procedimento notificatorio e non risulta si sia attivata ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione (Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594).
2.3. In difetto di prova della consegna del plico al destinatario, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 3 ottobre 2024.