Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27958 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
Avviso recupero credito-omessa notifica ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29175/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata ex leg e,
– ricorrente –
Contro
LANIFICIO DI RAGUSA C.F. IN LIQUIDAZIONE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI MESSINA, n. 5055/2015, depositata il 09/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della «RAGIONE_SOCIALE» avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di recupero d’imposta emesso a seguito del disconoscimento, per l’anno 2002, del credito esposto dalla contribuente ex art. 8 legge n. 388 del 2000.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388
2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. La ricorrente ha allegato al ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione della raccomandata spedite per la notifica alla controparte avvalendosi del servizio postale; non ha depositato, invece, come risulta anche da attestazione della Cancelleria in data 17 ottobre 2024, la ricevuta di ritorno.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
2.2. In relazione alla notificazione a mezzo posta, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, è necessario che questi abbia ricevuto l’atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. L’unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della data in cui essa è avvenuta e dell’identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata, ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall’ufficio postale
2.3. Da tale principio discende che, quando la notificazione si riferisca ad un atto di impugnazione, ed il notificante non ottemperi
all’onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l’impugnazione è inammissibile.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. L’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890. (Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627. Nello stesso senso Cass. 12/07/2018, n. 131)
2.4. Nel caso in esame, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, e non avendo il ricorrente addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante, come detto, la mancanza di attività difensiva degli intimati.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.