Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
RIMBORSO SILENZIO RIFIUTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7828/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
-intimati -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Siracusa, n. 8375/2021, depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18
settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME, che non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Siracusa che aveva accolto, limitatamente alle imposte di dirette e non quanto all’Iva, il ricorso della società avverso il silenziorifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso del 90 per cento RAGIONE_SOCIALE imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 avanzata ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE affermava che l’eccezione proposta dalla società era fondata in quanto doveva ritenersi che la legittima richiesta di rimborso poteva essere avanzata anche dalle società nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla norma comunitaria sul regime de minimis , al di sopra dei quali si configurava un aiuto di Stato. Confermava, invece, che non fosse dovuto il rimborso dell’Iva in quanto incompatibile con il diritto comunitario.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; degli artt. 107, 108 T.F.U.E.; della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015; del Reg CE n. 1407 del 2013; dell’art. 2697 cod. civ. dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso in assenza di prova del rispetto del regolamento c.d. de minimis e compiendo un’errata valutazione dei presupposti necessari per far rientrare il beneficio tra gli aiuti individuali compatibili. Aggiunge che la contribuente non aveva dimostrato i danni effettivi riportati a seguito della calamità naturale; il nesso di causalità tra il
danno subito e l’aiuto in questione; l’insussistenza di una sovra -compensazione per effetto di altri rimborsi; il mancato superamento della soglia de minimis per ciascun «triennio mobile», ovvero per ciascun anno cui l’aiuto si riferiva e per i due precedenti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2 .1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha allegato al ricorso per cassazione la distinta della Accettazione RAGIONE_SOCIALE raccomandate spedite per la notifica sia alla società che ai due soci; non ha depositato, invece, come risulta anche dall’attestazione della Cancelleria in data 18 settembre 2024, per nessuna RAGIONE_SOCIALE tre raccomandate spedite, la cartolina postale di ricevuta di ritorno.
Le parti intimate, come detto, non hanno svolto attività difensiva.
2.2. In relazione alla notificazione a mezzo posta, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, è necessario che questi abbia ricevuto l’atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. L’unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della data in cui essa è avvenuta e dell’identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata, ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall’ufficio postale.
2.3. Da tale principio discende che, quando la notificazione si riferisca ad un atto di impugnazione, ed il notificante non ottemperi all’onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l’impugnazione è inammissibile.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. L’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890. (Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627. Nello stesso senso Cass. 12/07/2018, n. 131).
2.4. Nel caso in esame, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, e non avendo la ricorrente addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.