Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28209/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME e con indicazione di domicilio digitale;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 636/2022, pubblicata l’ 11/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
E’ stata i mpugnata in cassazione una sentenza di rigetto dell’appello avverso un decisione del Giudice di pace di Avellino, con la quale era stato accolto il ricorso di NOME COGNOME
contro
il fermo amministrativo eseguito dalla concessionaria della riscossione, RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Avellino ha rilevato che nel fascicolo di primo grado mancavano le relate di notifica degli atti di accertamento e delle corrispondenti cartelle esattoriali. Pertanto, ha dichiarato che il fermo difettava di titolo giustificativo idoneo per mancata prova del legittimo procedimento notificatorio e di acquisizione dei predetti atti.
Ha proposto ricorsro in cassazione la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, illustrati da memoria.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 36, co. 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992 e nullità della sentenza per inesistenza/carenza di motivazione, per avere il Tribunale omesso di esporre le effettive ragioni della decisione, limitandosi ad affermare la mancanza nel fascicolo delle relate di notifica, con motivazione perplessa e incomprensibile, quindi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa considerazione delle prove dedotte, per avere il Tribunale ignorato la documentazione prodotta dalla ricorrente (verbali, avvisi, cartelle, avvisi di ricevimento), che attestavano la corretta notifica e, quindi, la legittimità del fermo.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 26 d. P.R. n. 602/1973 per avere il Tribunale erroneamente imputato al ricorrente l’inosservanza dell’onere di depositare la relata di notifica, dovendo considerarsi sufficiente la notifica attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento, come è avvenuto nel caso di specie ed è attestato dal deposito degli avvisi di ricevimento.
-Logicamente prioritario è l’esame del terzo motivo di ricorso, che è fondato.
L’ art. 26, co. 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 dispone: «La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».
Ne segue che, ove la notifica della cartella di pagamento è eseguita in questo modo, non è necessaria la relata di notifica, ma ai fini della prova del perfezionamento è sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento (insieme alla cartella). In questo senso, tra le pronunce meno remote, cfr. Cass. 13628/2025 (ma v. in precedenza, tra le altre, Cass. 6395/2014).
L’errore della sentenza impugnata consiste nell’aver enunciato in via generale che era necessario il deposito della relata di notifica, senza aver verificato che ciò fosse necessario ai fini della prova del perfezionamento della notifica nel caso concreto, in relazione al metodo di notificazione effettivamente prescelto dalla ricorrente.
A tale verifica è chiamato il giudice del rinvio.
-L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi.
-In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, con dichiarazione di assorbimento dei rimanenti motivi; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, in data 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME