Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21288 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
Oggetto
TITOLI DI CREDITO
Anzi, opposizione all’esecuzione -Cartella di pagamento Notificazione non a mani del destinatario – Invio della raccomandata informativa – Prova dello stesso
R.G.N. 11943/2023
COGNOME
sul ricorso 11943-2023 proposto da:
Rep.
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Direttore Generale ‘ pro tempore ‘, domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende per legge; Ud. 26/2/2025 Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 425/2023, del Tribunale di Busto Arsizio, depositata in data 24/03/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 26/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate e RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘ADER’) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 425/23, del 24 marzo 2023, del Tribunale di Busto Arsizio, che, accogliendo parzialmente l’opposizione esecutiva proposta da NOME COGNOME ( ricondotta dall’adito giudicante al la previsione di cui a ll’art. 617 cod. proc. civ. ), ha disposto l’annullamento della sola cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, delle due impugnate tra le tredici emesse dall’ADER e poste a base dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal COGNOME, il quale chiedeva l’annullamento, oltre che del suddetto atto di intimazione, di due delle tredici cartelle di pagamento a tale atto sottese, lamentando, di entrambe, l’irrituale notificazione.
Costituitasi in giudizio, l’ADER resisteva all’opposizione, affermando e documentando la ritualità delle notifiche così come poste in essere e chiedendo, di conseguenza, il rigetto del ricorso.
L’opposizione, come detto, veniva accolta solo in relazione ad una delle due cartelle (vale a dire, quella i cui estremi sono stati sopra meglio identificati), atteso che l’adito giudicante dichiarava l’irritualità della notificazione, per essere stata la cartella consegnata a mani della moglie convivente del Sergi, in data 21 ottobre 2021, senza che vi fosse, però, prova del successivo invio della prescritta raccomandata informativa. In particolare, veniva affermata la presenza, in atti, di ‘un mero avviso di spedizione ed un elenco di plichi’, ma non della ‘documentazione che attesta l’effettiva spedizione della raccomandata informativa’.
Avverso la sentenza del Tribunale bustocco ha proposto ricorso per cassazione l’ADER, sulla base – come detto – di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., nonché dell’art. 139 cod. proc. civ., ‘ con riferimento alla natura fidefacente della relazione di notifica, attestante l’invio della prescritta raccomandata informativa’.
Assume la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buongoverno delle norme testé menzionate, visto che all’esito della notificazione della cartella (avvenuta a mani di NOME COGNOME, qualificatasi come ‘moglie convivente’ del Sergi ), il messo notificatore, ‘ha dato pronta informativa al destinatario’ dell’atto, ‘tramite raccomandata semplice’, come ‘attestato in seno alla relata dal medesimo messo, con affermazione fidefacente’, e ciò ‘fino a querela di falso’, nella specie, non proposta. Ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., difatti, fanno piena prova ‘le affermazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatam ente al loro contenuto estrinseco’.
Per altro verso, secondo la ricorrente, ‘a corroborare quanto attestato dall’ufficiale di riscossione in seno alla relata di notifica, circa l’invio di raccomandata informativa’, deporrebbero:
la copia della comunicazione informativa del 24 ottobre 2021 nella quale si riferiva al Sergi che il messo notificatore aveva ‘provveduto a notificare’ presso il domicilio fiscale dello stesso ‘l’atto sopra indicato in busta chiusa e sigillata a mani del/ della Sig/Sig.ra COGNOME NOME COGNOME Moglie convivente, che ha sottoscritto la relata di notifica’);
-la ‘distinta di postalizzazione sempre in atti di causa’.
Pertanto, se il Tribunale ‘avesse rettamente interpretato e applicato al caso di specie le disposizioni indicate nell’epigrafe del motivo di ricorso, il dato inerente all’avvenuta spedizione della raccomandata informativa’, contenente l’avviso di avvenuta notifica, ‘avrebbe dovuto essere reputato pacifico, in mancanza di apposita querela di falso volta a contestare le risultanze documentali agli atti di causa’.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla irretrattabilità del credito, derivante dalla mancata impugnazione della pregressa intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA
Assume, infatti, l’odierna ricorrente di avere, nel giudizio di merito, ‘precisato con chiarezza come la notificazione della intimazione di pagamento opposta dalla controparte fosse stata preceduta dalla pregressa notificazione di una ulteriore intimazione di pagamento, non impugnata’.
All’uopo, ADER riproduce – a pag. 13 del ricorso ‘stralcio’ della ‘pag. 2 della comparsa di risposta’ (dal quale risulta che, tra i documenti prodotti in giudizio, vi era, sub 4, ‘referto notifica intimazione di pagamento NUMERO_CARTA‘).
Di conseguenza, ‘il Tribunale di Busto Arsizio avrebbe dovuto escludere la possibilità di impugnazione della seconda intimazione di pagamento per vizi (non propri, bensì) riferibili agli atti prodromici non opposti in precedenza’. E ciò, essendo questa Cor te ‘assolutamente univoca nell’affermare’ – si sostiene – che ‘il mero sollecito di pagamento, che pure effettivamente si distingue dall’avviso di mora per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, se, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione
attribuitagli dall ‘ Amministrazione, abbia gli stessi contenuto e funzione del provvedimento tipico impugnabile’.
È rimasto solo intimato il COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.
7.1. Il primo motivo è fondato.
7.1.1. La ricorrente, nell’articolarlo, insiste sul carattere ‘fidefacente’ della dichiarazione resa dal messo/notificatore circa l’avvenuto ‘invio’ della raccomandata informativa, all’esito della consegna dell’atto alla moglie (convivente) del Sergi, circostanza -questa dell’invio -che sarebbe ‘corroborata’ anche da altri documenti versati in atti.
Tuttavia, questa Corte – in un caso in cui si discuteva della ritualità della notificazione, avvenuta ‘a persona diversa dal destinatario, attestando, altresì, l’invio della CAN con l’indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione’ -ha affermato che ‘l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al
destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 27 agosto 2024, n. 23194, Rv. 672108-01).
Nel caso di specie, l’attestazione di invio della raccomandata presente ‘in seno alla relata dal medesimo messo’, come riprodotta a pag. 7 del ricorso, non reca il nominativo del Sergi, donde la necessità per ADER -alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato di fornire la prova dell’invio producendo la ‘ricevuta di spedizione’ o ‘altro idoneo mezzo di prova’.
Orbene, ‘idoneo mezzo di prova’ non può ravvisarsi – specie se si considera il tenore del motivo svolto, visto che la ricorrente reputa violato l’art. 2700 cod. civ. -né nel c.d. ‘avviso di notizia di avvenuta notifica’ del 26 ottobre 2021, né nella ‘distinta di postalizzazione’ (entrambi riprodotti in ricorso, rispettivamente alle pagg. 10 e 11), trattandosi di documenti provenienti da Equitalia Sud, ovvero dall’agente per la riscossione , poi divenuta ADER. Difatti, ‘u n documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell ‘ onere probatorio ‘, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti – come avvenuto nelle fasi di merito del presente giudizio – la pretesa azionata (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 27 aprile 2016, n. 8290, non massimata)
Idoneo, invece, deve ritenersi il documento riprodotto a pag. 12 del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento – attestante il ritiro dell’atto, il 26 ottobre 2021, da parte della suocera del COGNOME -della raccomandata informativa n. NUMERO_DOCUMENTO, che risulta, in base agli altri atti, essere proprio quella contenente l’avviso di avvenuta notifica della cartella n. NUMERO_CARTA.
Non è corretta, pertanto, la conclusione della carenza di idonea prova della spedizione della raccomandata informativa.
7.2. Il secondo motivo, relativo al merito della pretesa oggetto dell’atto opposto, resta assorbito dall’accoglimento del primo.
8 In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:
‘ in caso di notificazione non eseguita a mani proprie del destinatario, l’invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione, può essere provato attraverso altro idoneo mezzo di prova , tra cui l’avviso di ricevimento univocamente riferibile alla raccomandata stessa ‘ .
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della