SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4873 2025 – N. R.G. 00002851 2021 DEPOSITO MINUTA 28 08 2025 PUBBLICAZIONE 28 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Roma 7° SEZIONE
R.G. 2851/2021
La Corte D’Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Avv. NOME COGNOME
Cons. Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
,
) con sede INDIRIZZO
legale in Roma alla INDIRIZZO in persona del Dott. , giusta procura speciale conferitale per atto del Notaio in data 25.02.2021 rep. 46100 racc. 26703, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce all’atto d’appello, p.e.c. ; Appellante C.F.
contro
), residente in Fiano Romano alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, ) del Foro di Foggia, in Roma, INDIRIZZO giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel proc. di primo grado RG n. 928/2017 Appellata C.F. C.F.
nonché
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME p.e.c. ; Appellato
nonchè
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in primo grado in Casalecchio di Reno (BO), INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME p.e.c.
Appellato-contumace nonchè
, in persona del Sindaco p.t., dom.to presso
la Casa Comunale sede in Bologna, INDIRIZZO Appellato – contumace
nonchè
, in persona del Prefetto, elett.te domiciliata ex lege presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla INDIRIZZO; p.e.c. Appellata – contumace
nonchè
in persona del Sindaco p.t., con sede in Camaiore (LU), INDIRIZZO, p.e.c. ; Appellato – contumace E
nonchè
, in persona del Prefetto, elettivamente domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma in INDIRIZZO, p.e.c.: ; Appellata- contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell’atto d’appello e per le parti parte appellate, costituite, quelle rese nelle rispettive comparse di costituzione per tutte quelle rese all’udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 18.06.2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 517/2020 il Tribunale di Rieti, nel procedimento Rg. 928/2017 avente ad opposizione ex art. 615 c.p.c., ha emesso il seguente dispositivo: ‘ Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: a) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara inesistente il diritto dell’agente della riscossione di iscrivere ipoteca relativamente al credito non tributario portato dalle cartelle di pagamento indicate in premessa e, per l’effetto, dispone l’annullamento in parte qua dell’intervenuta iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA -FASC. 2014/156671; b) accoglie l’eccezione di prescrizione e, per l’effetto, dichiara che in relazione al credito non tributario portato dalle cartelle di pagamento indicante in premessa non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di c) dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Rieti, 19 novembre 2020 f.to Il Giudice’ .
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: ‘ Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato -all’esito della sentenza di incompetenza per valore depositata dal GDP di Poggio Mirteto in data 23/2/2017, la sig.ra ha convenuto in giudizio l’allora (oggi
), unitamente al
,
,
,
Camune di Bari, , per vedere accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inefficacia e la nullità dell’ iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTAFASC. 2014/156671 nonché accertare e dichiarare la prescrizione e/o l’inesistenza delle indicate cartelle di pagamento n.NUMERO_CARTA, n.NUMERO_CARTA,n.NUMERO_CARTA, n.NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA. Esponeva l’opponente che: il 26/9/2016 le veniva notificata, presso il luogo di residenza in Fiano Romano (INDIRIZZO 200/L), la comunicazione dell’anzidetta iscrizione ipotecaria eseguita in data 30/03/2016 sull’immobile di sua proprietà sito in Bologna, INDIRIZZO presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bologna dell’Agenzia del Territorio, fg. 0190, p.lla 00148 sub. 0022, emessa da Equitalia Centro S.p.A., quale Agente della riscossione per la Provincia di Bologna, per un valore pari al doppio della somma di presunti crediti erariali determinati in Euro 246.695,01, di cui € 1.094,92 a titolo di spese di procedura; -che l’anzidetta iscrizione ipotecaria costituiva il primo atto con cui parte attrice veniva a conoscenza della pretesa creditoria dell’agente della riscossione; -(già Equitalia Centro S.p.A.) comunicava di aver provveduto all’iscrizione ipotecaria in forza dell’asserito mancato pagamento da parte della odierna ricorrente di n. 10 cartelle di pagamento, per crediti di vari enti impositori di varia natura tributaria, amministrativo sanzionatoria e contributiva; -avverso detta comunicazione di iscrizione ipotecaria, la Sig.ra proponeva il 10 ottobre successivo, quindi appena 13 giorni dopo la ricezione della comunicazione, opposizione mediante atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Poggio Mirteto, quale Giudice competente per materia e territorio relativamente ai crediti relativi a sanzioni amministrative, evocando in giudizio ciascuno degli enti creditori interessati e l’Agente per la riscossione e
chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘Voglia l’Ecc.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in accoglimento della domanda proposta dal deducente: – in via principale, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso, accertare e dichiarare la prescrizione e/o l’inesistenza delle indicate cartelle di pagamento nonché della nullità della notifica delle stesse e per l’effetto dichiarare l’inesistenza del relativo credito; – sempre in via principale, accertata l’inesistenza del credito, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente agli enti creditori e all’Agente della Riscossione e per l’effetto annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati e/o successivi, qui impugnati, per quanto di competenza; – in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l’illegittimità ed annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02020141460000616001, per quanto di competenza; – in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio’; -il Giudice di Pace di Poggio Mirteto, con sentenza del 23.2.2017, si dichiarava incompetente per valore, concedendo termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Rieti. L’opponente provvedeva alla riassunzione del giudizio innanzi a Codesto Tribunale, insistendo nelle richieste formulate e nelle eccezioni già sollevate avverso gli atti di costituzione degli opposti che si erano già costituiti nella fase innanzi al Giudice di pace. A fondamento dell’opposizione deduce: 1) l’omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in violazione dell’art. 77, comma 2-bis DPR 602/73; 2) la prescrizione del credito portato dalle prefate cinque cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010; 3) la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto di prova sia dell’esistenza delle ridette cartelle di pagamento sia della loro
rituale notifica; 4) la carenza di motivazione con riferimento all’omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi. Si costituiva che contestava la fondatezza degli assunti avversati, rilevando, in particolare, che il preavviso di iscrizione ipotecaria veniva regolarmente notificato, in data 24/1/2015, secondo il disposto dell’articolo 49 del DPR 602/73. Eccepiva, inoltre, la tardività e improponibilità della domanda in relazione ai dedotti vizi di forma della comunicazione di iscrizione ipotecaria per il decorso del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c. Rilevava, in ogni caso, la rituale notificazione delle ridette cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria. Si costituiva il che contestava la fondatezza degli assunti avversari instando per il rigetto della domanda. Si costituiva il che contestava la fondatezza degli assunti avversari instando per il rigetto della domanda.
Gli Enti , ,
e , pur ritualmente evocati in giudizio, restavano contumaci.
All’udienza del 10/9/2020, dopo plurimi rinvii per assicurare il perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo a ciascuno dei contraddittori, la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica’.
Seguiva sentenza gravata.
L’ proponeva gravame avverso detta sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. Si costituiva che impugnava il ricorso d’appello chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese. Si costituiva il in adesione all’appellante chiedendo in via principale l’accoglimento dell’appello ed in via subordinata la salvezza
di spese in considerazione che il non poteva rispondere dei vizi di notifica della cartella esattoriale e della comunicazione d’iscrizione ipotecaria.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all’udienza del 18.06.2025 e la Corte si è riservata per la decisione fissando i termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
L’appello è articolato nei seguenti motivi.
§. 1- Deduce l’appellante che la sentenza gravata è erronea, e dovrà essere riformata, innanzitutto nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l’eccezione di omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in violazione dell’art. 77, comma 2bis D.P.R. 602/73.
Deduce inoltre che dalla documentazione di primo grado si evidenzia che la comunica-zione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201400001090000 -fascicolo n. 2014/156671 è stata ritualmente notificata mediante messo notificatore, il quale, constatata la temporanea assenza della destinataria presso il proprio domicilio, ha provveduto, ai sensi dell’art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73, al deposito dell’atto presso la Casa Comunale in data 23.01.2015, con contestuale affissione del relativo avviso, e successiva spedizione di raccomandata informativa, che è stata restituita al mittente in seguito al decorso del periodo di compiuta giacenza presso l’ufficio postale, non avendo la destinataria curato il ritiro del plico nei relativi termini .
L’appellante si duole là dove la sentenza gravata ha ritenuta nulla tale notificazione in quanto ‘ nel caso di specie, dalla disamina delle risultanze documentali prodotte emerge che l’Agente per la riscossione ha notificato il ridetto preavviso di iscrizione ipotecaria nei confronti di tale ‘ ‘, presso l’immobile sito in Bologna, INDIRIZZO
57, immobile di proprietà dell’odierna opponente e
oggetto della successiva iscrizione ipotecaria ‘, posto che, per come si evince dalla certificazione di cambio di cognome rilasciata dal ‘la sig.ra NOME è la stessa persona fisica di ‘.
§. 2 – L’appellante deduce in virtù dell’avvenuta rituale notificazione della suindicata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in data 23.01.2015) l’inammissibilità e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente, con conseguente erroneità della pronuncia appellata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto tale motivo di opposizione.
L’appellante richiama la Cassazione con Ordinanza Cass. Civ., Sez. 5 n. 19010 del 16.07.2019, che afferma che ‘ l’eccezione di prescrizione del credito per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla contestazione delle singole infrazioni alla data di notifica delle cartelle di pagamento, va precisato che tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di impugnazione delle cartelle di pagamento, non apparendo pertanto in questa sede – opposizione a iscrizione ipotecaria – ammissibile ‘; ritiene inoltre che Tale principio appare applicabile in via analogica alla presente fattispecie, dovendo ritenersi che, alla luce dell’avvenuta notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201400001090000 – fascicolo n. 2014/156671, ed in assenza di sua autonoma impugnazione, l’eccezione di prescrizione debba ritenersi inammissibile con riferimento all’intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria.
§. 3- L’appellante deduce la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n.NUMERO_CARTA, n.NUMERO_CARTA, n.NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA tutte ritualmente notificate, rispettivamente, nelle seguenti date: 04.06.2011, 25.02.2014, 25.02.2014, 22.02.2014 e 25.02.2014 in quanto la ha modificato il proprio
(cfr certificazione cambio cognome rilasciata dal – v. doc. 4) in data 12.03.2013, e successivamente, cognome in
nell’agosto del 2013, ha trasferito la propria residenza in Fiano Romano, rendendosi di fatto irreperibile all’ultimo indirizzo risultante da anagrafe tributaria con il vecchio nominativo .
Le cartelle relative a somme iscritte a ruolo in annualità pregresse al detto cambio risultano correttamente intestate alla contribuente con indicazione del cognome originario (‘Arezzo’) e del relativo codice fiscale ) e notificate per irreperibilità all’indirizzo di residenza conosciuto ovvero INDIRIZZO C.F.
§.4 – L’appellante deduce l’infondatezza dell’eccezione di nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA fascicolo n. 2014/156671, sotto il profilo della pretesa carenza di motivazione.
Tale atto della riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato in quanto reca l’indicazione delle cartelle presupposte, regolarmente notificate alla contribuente con cui la stessa è stata resa edotta in ordine alla natura delle singole pretese impositive azionate nei propri confronti, peraltro correttamente individuate.
§.5- L’appellante deduce inoltre la nullità dei motivi d’opposizione per la dedotta nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, sotto il profilo dell’omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Tale motivo di ricorso non è stato oggetto d’esame nella motivazione della sentenza per essere stato di fatto assorbito.
La Corte così ragiona
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle seguenti parti:
I motivi d’appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che come da pacifico orientamento della Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667 e della sentenza n. 5577 del 26.02.2019 della Corte di Cassazione: ‘ … in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente ‘ratione temporis’), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità’.
Secondo la prospettazione difensiva dell’ ‘ la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria NUMERO_CARTA è stata correttamente notificata in data 24.01.2015 ai sensi dell’art. 140 c.p.c .’ al vecchio nominativo di che, come da esibita certificazione rilasciata dal in data 12.03.2013 ha cambiato cognome e successivamente, nell’agosto del 2013, ha trasferito la propria residenza in Fiano Romano, rendendosi di fatto irreperibile all’ultimo indirizzo in Bologna, INDIRIZZO; indirizzo al quale col vecchio nominativo venivano di fatto effettuate , ai sensi del
140 c.p.c., tutte le notifiche che il Tribunale , secondo l’appellante, avrebbe dovuto ritenerle rituali .
Ritiene la Corte che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve ritenersi invalida, ai sensi dell’articolo 60 del DPR n. 600 del 29/09/1973, poiché le variazioni anagrafiche hanno effetto dopo trenta giorni dall’avvenuta richiesta di cambio di residenza. Secondo l’art. 43 del Codice Civile, il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi interessi, mentre la residenza è il luogo in cui ha la dimora abituale. Ai fini delle imposte, ‘ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato’ (DPR 29.9.1973, n. 600 – ‘Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi’, art. 58), e secondo il successivo art. 60, ‘ Le variazioni e le modifiche dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica ‘ (Cass. Sez. Trib. N.41137/21).
La notifica della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, avvenuta ai sensi del 140 c.p.c. il 23.1.2015, deve essere considerata nulla, in quanto intempestivamente avvenuta al vecchio indirizzo una volta decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica del 12.3.2013.
Il Tribunale ha nella sua motivazione rilevato che ‘ l’opponente nel giudizio , innanzi al G.d.P., produceva la certificazione anagrafica attestante la sua residenza nel Comune di Fiano Romano a far data dal 28.03.2013, di talché la notifica del preavviso d’iscrizione ipotecaria, effettuata nella prospettazione dell’ in data 24.1.2015 presso il suddetto immobile sito in Bologna, sarebbe in ogni caso nulla, anche tenuto conto che l’agente della riscossione nulla osserva al riguardo’.
Non sono state effettuate precisazioni in ordine alle indagini effettuate dalla parte richiedente e dal messo notificatore ai fini del rintraccio del
destinatario da effettuarsi con la dovuta diligenza, infatti solo in sede di notifica della comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria in data 26.09.2016, attività ritenuta non idonea ai fini della rituale notifica ai sensi degli art. 140 c.p.c…
La notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell’atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c..
È nulla, infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l’ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l’orinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa (Cass. 4/5/1993 n. 5178, 25/11/1988 n. 6344, 7/10/1982 n. 5137, 16/3/1982 n. 1714). Per l’esatta individuazione di detto luogo occorre far riferimento a quello dove in realtà il destinatario dimora ‘di fatto’ in modo abituale, corrispondente alla ‘casa di abitazione (v. pronuncia S.U. n. 5753 del 1978, che definì le condizioni legittimanti il ricorso agli artt. 140 e 143 c.p.c. e Cass. 1854/1989)
Nella fattispecie in esame ha prodotto innanzi al G.d.P. la certificazione attestante la sua residenza anagrafica nel Comune di Fiano Romano a far data dal 20.08.2013 di talché la notifica del preavviso d’iscrizione ipotecaria effettuata in Bologna il 24.1.2015 deve ritenersi affetta da nullità.
Come nulle devono ritenersi le notifiche delle cartelle esattoriali poste a base dell’iscrizione ipotecaria non erano state correttamente notificate ‘ e va esaminata l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito
vantato dall’amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 L. 689/81.
Tali cartelle risultano oggetto di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché si contesta l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per loro omessa notifica e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, adducendo l’avvenuta prescrizione per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Opposizione regolarmente effettuata in virtù dell’avvenuta conoscenza col primo atto impositivo la notifica dell’iscrizione della ipoteca.
In tal senso la Cassazione civile sez. II, 05/05/2014, n.9617: ‘ In caso di ricordare che, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada come nel caso in esame .. sono ammissibili: a) l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora ‘ .
Osserva il Collegio che le seguenti cartelle : 1) n.02020110074200272000, notificata il 25.02.2014: 2) n.02020110074200272000 notificata il 25.02.2014: 3) n.NUMERO_CARTA, notificata il 25.02.2014 ; 4)n.02020120002093113000 del 22.02.2014; n.02020120016815518000 notifica del 25.02.2014, risultano tutte notificate , per quanto si evince dalla produzione dell’ , mediante compiuta giacenza postale ad un indirizzo di Bologna (INDIRIZZO e non presso il domicilio di residenza in Fiano Romano .
La notifica è dunque nulla alla luce di quanto sopra esposto, considerato che dalla certificazione anagrafica depositata risulta che l’opponente
aveva la residenza nel Comune di Fiano Romano a far data dal 20/8/2013.
La cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA notificata, ex art. 140 c.p.c., ad aprile 2011 deve ritenersi prescritta in mancanza di validi atti interruttivi fino a tutto aprile 2016, non potendosi riconoscere tale efficacia al preavviso di iscrizione ipotecaria del 2015 siccome invalidamento notificato per gli indicati motivi
Ritualmente il Tribunale ha rilevato che l’eccezione di prescrizione va qualificata come motivo di opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, richiamando l’art. 28 L. 689/1981 ‘ il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile ‘. Orbene, nel caso di specie, alla comunicazione di iscrizione ipotecaria qui impugnata sottendono cinque cartelle di pagamento afferenti a violazioni del codice della strada risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010, per la cui riscossione risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto della acclarata nullità delle notificazioni delle indicate cartelle di pagamento.
Più in particolare come da consolidato orientamento giurisprudenziale l’atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, qualora sia stato notificato invalidamente, non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell’atto, anche in considerazione del fatto che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio inficia la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima (Cass. civ. n. 7847/2017).
Il motivo d’appello va quindi disatteso.
L’appello è infondato e va quindi respinto ed i rimanenti motivi vanno assorbiti.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, con la condanna solidale dell’appellante come in atti, e del litisconsorte necessario (Cass. 26262/20), e sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa € 6.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante,
in atti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
TABLE
Tribunale di Rieti n. 517/2020 così provvede:
Rigetta l’appello.
2)
solidalmente, al pagamento in favore di dovuta, C.P.A.
Condanna l’ ed il delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se
Dichiara l’ tenuta al versamento in favore dell’erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 27/08/2025.
Il Consigliere NOME relatore/estensore Avv. NOME COGNOME
Il Presidente Dottor NOME COGNOME