Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23996/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, come da procura in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis
-resistente- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Campania, SEZ.DIST. SALERNO n. 1767/2015, depositata il 20/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dalla Cons. NOME COGNOME
Ritenuto che:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di 28 intimazioni di pagamento, relative a cartelle asseritamente non notificate, ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente in quanto spedito tramite servizio di posta privata in data 4 dicembre 2012 in relazione a sentenza depositata il 20 aprile 2012 (ultimo giorno utile per la notifica).
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La società deposita memoria.
All’udienza del 22 febbraio 2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito (ord. n. 7585/2023); successivamente, in data 27 giugno 2023, la ricorrente società depositava breve nota, chiedendo un differimento della trattazione per una eventuale adesione alla ‘Rottamazione quater’ affermando che ‘il provvedimento n. 2023007585, reso a seguito dell’udienza del 22 febbraio 2023 non risulta in alcun modo leggibile’.
Considerato che:
1.Va premesso, quanto alla richiesta di rinvio, che la richiamata ‘Rottamazione quater’ contiene una proroga di tre mesi per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione. Non può pertanto essere invocata dalla società Tonelli che ha sede in Campania.
Pertanto, verificato il fascicolo di merito, controllata la leggibilità dell’ordinanza di rinvio a nr, la causa può essere decisa.
2.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 comma 3 d.lgs. 546/92 e art. 4 d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal dl n. 58/2011; col secondo motivo si deduce violazione 16 comma 3 d.lgs. 546/92 e art. 4 d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal dl. n. 58/2011, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello notificato da agenzia di recapito privata. Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c., per avere la CTR statuito sulla invalidità della notifica senza che i destinatari, regolarmente costituiti in secondo grado, lo avessero eccepito.
Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017”.
3.2. In applicazione di tale principio (confermato fra le altre da Cass. n. 2299/2020; n. 25521/2020; n. 38670/2021, n. 19369 del 2021) deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello -effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta
compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
4. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata con riferimento non già alla data di spedizione -posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 ma alla data di ricezione, come risultante dalla asseverazione della parte, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato ricevuto dall’Ufficio l’atto di appello.
Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante l’assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. n. 299/2020, cit.). Nella fattispecie l’appellante, che ne aveva l’onere, non ha dimostrato la tempestività dell’appello, mancando la prova che la ricezione dell’atto di appello è avvenuta incontestabilmente entro il termine di cui all’ art. 51 d.lgs. 546/92.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza di cui e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.