Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26945/2019 R.G., proposto
DA
l’RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio l’11 febbraio 2019, n. 614/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
CATASTO NOTIFICA A MEZZO DI POSTE PRIVATE
Rep.
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio l’11 febbraio 2019, n. 614/04/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione di rendita catastale di immobili siti in Roma alla INDIRIZZO (microzona n. 8 -Monti) e censiti in catasto con le particelle 176 sub. 25, 176 sub. 26, 176 sub. 30 e 176 sub. 502 del folio 493, dei quali l” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti dell” RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 giugno 2016, n. 14887/38/2016;
La Commissione tributaria regionale ha pronunziato l’ absolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell’appello a mezzo di operatore postale privato fosse inesistente, non essendo ancora entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124, e che la rettifica della rendita catastale fosse stata inadeguatamente motivata sulla base di valutazioni standardizzate, omettendo qualsiasi riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili riclassificati;
l” RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con controricorso;
rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria per l’acquisizione del fascicolo di merito, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 2 luglio 2024;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 22 luglio 1999,
n. 261, quali modificati dall’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché dell’art. 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello sul presupposto dell’inesistenza della relativa notifica a mezzo di operatore postale privato;
1.2 con il secondo motivo, in linea gradata, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la notifica dell’atto di appello a mezzo di operatore postale privato fosse inesistente, là dove essa sarebbe affetta, al più, da nullità sanabile e, nella specie, san ata dalla costituzione dell’appellata;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 546, 112 e 279 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente decisa la causa nel merito dal giudice di secondo grado, in difetto di potestas iudicandi dopo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello;
2. i motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la subordinazione del secondo motivo e del terzo motivo rispetto all’esito del primo motivo – sono infondati, per quanto la conformità a diritto del dispositivo non esima il collegio dalla correzione ex art. 384, quarto comma,
cod. proc. civ. della motivazione della sentenza impugnata nei termini specificati in appresso;
2.1 secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea il 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo RAGIONE_SOCIALE non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (con decorrenza dal 10 settembre 2017); la sanatoria della detta nullità per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2020, n. 299 -nel medesimo senso: Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2020, n. 2299; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2020, n. 7774; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2020, n. 25521; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 35393; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37358; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2023, n. 18405; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16286);
2.2 il suddetto principio è stato ulteriormente sviluppato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, affermandosi che, in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, quale novellato dall’art. 1 del
d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e quella portata a compimento dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla ” licenza individuale ” di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima ” licenza individuale ” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservata al solo gestore del ” servizio postale universale ” nel regime del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, così come ai soli titolari di ” licenza individuale speciale “, nel successivo regime della legge 4 agosto 2017, n. 124 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2020, n. 25521; Cass., Sez. 6^-5, 8 marzo 2021, nn. 6371 e 6375; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18024; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2023, n. 9580; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, n. 18541);
2.3 poste in sequenza la questione della nullità della notifica e quella dell’ammissibilità del ricorso, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, che consegue alla costituzione delia parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione; in tal caso, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto da parte del notificante all’operatore di posta privata, privo di poteri certificativi,
secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, ma potrà assumere rilevanza solo il momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio; la mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di poste private dell’atto da notificare comporta, quindi, l’impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso « (…) al momento della spedizione nelle forme sopra indicate » (giusta l’art. 20, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); all’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data rilevante ai fini della sua tempestiva costituzione nel giudizio in cui è stato convenuto; ed è solo a questo momento che è possibile, dunque, fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell’impugnazione (Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19019 e 19139; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, nn. 19235 e 19236; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1211); 2.4 nella specie, posto che la sentenza di prime cure è stata pubblicata il 20 giugno 2016, la sanatoria della notifica nulla dell’atto di appello non poteva derivare dalla costituzione in giudizio della contribuente il 16 febbraio 2017, essendosi dato atto della ricezione della notifica il 25 gennaio 2017, cioè dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n. 69) il 20 gennaio 2017 (con il computo della sospensione feriale dall’1 agosto 2016 al 31 agosto
2016); ne deriva, pertanto, l’inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione;
2.5 per il resto, pur avendo rilevato l’inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata ne ha, comunque, accertato (« per completezza ») l’infondatezza in relazione all’inadeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento; 2.6 ora, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, l’esame dei motivi di appello, nonostante il preliminare rilievo dell’inammissibilità, non onera la parte soccombente, per carenza di interesse, ad impugnare la decisione di secondo grado ( ad abundantiam ) anche per il merito della controversia, della cui cognizione il giudice di appello si era ormai spogliato con l’ absolutio ab instantia (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 4 gennaio 2017, n. 101; Cass., Sez. 6^-1, 21 giugno 2018, n. 16410; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33580; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5640; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2021, n. 14149; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28975; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8726; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2023, n. 17929; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21707; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2024, n. 3902);
2.7 per cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Un., 27
novembre 2019, n. 31024; Cass., Sez. 1^, 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 6^-Lav., 9 febbraio 2023, n. 4091; Cass., Sez. 3^, 14 giugno 2023, n. 16980; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21707; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2024, n. 3902);
2.8 in coerenza con tale orientamento, questa Corte ha precisato che, in tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato il merito dell’impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam , senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29529);
2.9 pertanto, la motivazione della sentenza impugnata deve essere emendata in parte qua , essendo precluso al giudice di secondo grado l’esame nel merito dei motivi di appello dopo il preliminare rilievo dell’inammissibilità del gravame per tardiva proposizione;
valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato;
le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in considerazione del consolidamento in corso di causa della citata giurisprudenza di legittimità;
nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831).
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.