Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 25009-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
rappresentate e difese ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1072/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 6.9.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 94/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento relativa ad imposta di registro su decreto ingiuntivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 7 L. n. 890/82, 139 comma 4, 149 e 221 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto valida la notifica del prodromico avviso di liquidazione pur in mancanza dell’avviso di spedizione della raccomandata informativa con il relativo numero.
1.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 7 L. 890/1982, 139 comma 4, 149 c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di rilevare ulteriori vizi della notifica dell’atto impositivo, ed in particolare deduce che: «i) nell’avviso di ricevimento, il ricorrente è identificato come “RAGIONE_SOCIALE” con la sola indicazione del Comune di Conegliano (TV) e senza alcuna specificazione della sede legale del
destinatario; ii) nell’avviso di ricevimento, il cognome ed il nome del dipendente/addetto alla ricezione non sono specificati …; iii) nell’avviso di ricevimento non è fatto alcun riferimento al numero dell’Avviso di liquidazione in contestazione; quest’ultimo, solo alla pagina 4 in calce, reca scritta a mano la dicitura “raccomandata 78727739020-8” ma non vi è alcuna prova o evidenza che colleghi l’Avviso di liquidazione all’avviso di ricevimento postale».
1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente e preliminarmente, sono infondate.
1.4. La Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: « … sulla base della documentazione in atti questa Commissione osserva: il prodromico avviso di liquidazione è stato notificato il 14/02/19 a mani di persona che si è qualificata come dipendente della RAGIONE_SOCIALE; la relata di notifica redatta dall’ufficiale notificatore in pari data attesta che è stata spedita la raccomandata informativa prevista dall’art. 60 DPR 600/73, senza però indicare il numero della raccomandata stessa; l’appellante afferma che tale mancanza impedisce di “individuare l’esatto dies a quo per il decorso del termine perentorio di cui al Decreto legislativo n. 46 del 1999 articolo 24” e ciò renderebbe nulla la notificazione dell’atto. In realtà: a) quanto attestato dall’ufficiale notificatore fa piena prova fino a querela di falso, per cui la spedizione della raccomandata informativa deve ritenersi effettuata; b) l’eccezione dell’appellante avrebbe rilievo solo se la RAGIONE_SOCIALE avesse impugnato l’avviso di liquidazione e si discutesse della tempestività di tale impugnazione; c) tale eccezione in questa sede invece appare assolutamente irrilevante poiché nessuna norma impone in modo specifico all’ufficiale notificatore l’indicazione del numero della raccomandata informativa nella relata di notifica, né è prevista la nullità della notificazione in mancanza di tale elemento».
1.5. Nella specie di causa il soggetto destinatario della notifica è persona giuridica, sicché – dovendosi mutare il contesto giuridico di riferimento dell’art. 60 dianzi menzionato – occorre fare applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 145 c.p.c. il quale ultimo contempla (a questo proposito) una relazione di fungibilità totale tra la posizione di
rappresentante legale, quella di incaricato alla ricezione degli atti, quella di altra persona addetta alla sede e quella di portiere, con la conseguenza che l’intera ricostruzione proposta dalla parte ricorrente deve considerarsi inadattabile all’effettiv a regolazione normativa della vicenda qui in considerazione.
1.6. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012), nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall’art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla RAGIONE_SOCIALE, onde inficiare la notificazione, l’onere di dimostrare l’assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l’insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato.
1.7. La raccomandata è prescritta, dunque, nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
1.8. Ne consegue che, avendo la Commissione tributaria regionale accertato, in fatto, con valutazione insindacabile nella presente sede, la consegna dell’atto a persona qualificatasi come dipendente della RAGIONE_SOCIALE contribuente, non sussisteva l’obbligo di invio della raccomandata informativa, con conseguente validità della notifica in esame.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 99, 112 e 329, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 2909 c.c. e lamenta che la Commissione
tributaria regionale abbia respinto la domanda della contribuente anche sul presupposto della mancata impugnazione dell’atto impositivo.
2.2. La doglianza è inammissibile poiché quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , come nel caso in esame, ognuna RAGIONE_SOCIALE quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , dall’altro che tali censure risultino tutte fondate, al che consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una RAGIONE_SOCIALE riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (cfr. Cass. nn. 5102/2024, 11493/2018, 9752/2017, 2108/2012).
2.3. Sussiste dunque il difetto di interesse della ricorrente in relazione alle censure di cui al secondo motivo stante il rigetto dei motivi dianzi esaminati e l’accertata validità della notifica dell’atto impositivo.
3.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 99, 112 e 329 secondo comma c.p.c., e dell’art. 2909 c.c. per avere i Giudici d ‘a ppello respinto la domanda della ricorrente relativa all’intimazione di pagamento perché il prodromico avviso di liquidazione non era stato impugnato e la relativa pretesa impositiva era divenuta definitiva.
3.2. La doglianza va parimenti disattesa.
3.3. In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile, infatti, l’impugnazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (cfr. Cass. 13102/2017; conf. Cass. n. 12759/2018).
3.4. Stante l’accertata, rituale, notifica dell’avviso di liquidazione e la conseguente sua mancata impugnazione, era dunque precluso alla contribuente sollevare eccezioni relative sia a quest’ultimo (nella specie applicazione dell’imposta in misura proporzionale anziché fissa ), che alla cartella di pagamento, impugnata, come dedotto dalla stessa ricorrente, unicamente «in via derivata per l’asserita nullità dell’atto presupposto» .
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, liquidandole in Euro 10.687,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)