Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13494 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15448-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
rappresentate e difese ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrenti e ricorrenti incidentalie
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore RAGIONE_SOCIALE COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI CENTO , in persona del Sindaco pro tempore
-intimati- avverso la sentenza n. 5579/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 6.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
, in rigetto del ricorso proposto avverso sollecito di pagamento e sottese cartelle esattoriali.
Agenzia delle entrate riscossione e Agenzia delle entrate resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; il Comune di Copparo, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la Stazione Sperimentale per l ‘ Industria delle Conserve Alimentari e il Comune Di Cento sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE
1.1. Preliminarmente va dato atto che, nelle more del giudizio di merito, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti – fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 – posti in riscossione nel periodo 2000/2010.
1.2. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)».
1.3. L a fattispecie in esame, come confermato dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 8 controricorso), rientra parzialmente in detta previsione, dato che il debito del contribuente relativo a parte delle cartelle impugnate (e precisamente quelle con il nr. NUMERO_CARTA, di competenza erariale, sottese all’intimazione di pagamento impugnata) è inferiore ad Euro 1.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010.
1.4. Parimenti occorre tener conto che nelle more è intervenuto ulteriore annullamento automatico ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importi inferiori ad Euro 5.000,00 ( «Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010… Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 … delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.»).
1.5. La fattispecie in esame, come indicato dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 8 controricorso), rientra parzialmente anche in detta previsione dato che il debito del contribuente relativo ad altra parte delle cartelle impugnate (e precisamente quelle con il nr. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA di competenza erariale, sottese all’intimazione di pagamento impugnata) è inferiore ad Euro 5.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010 , nella sussistenza anche degli ulteriori presupposti richiesti dalla detta normativa.
1.6. In conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta relativa alle suddette cartelle ed al successivo sollecito di pagamento, e della conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2.1. Poste tali premesse, con unico motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell’art. 7 legge 20/11/1982, n. 890 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto legittima la notifica delle cartelle sottese al sollecito di pagamento, sebbene effettuata mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario («a mani di … persone con la qualifica di addetti alla sede») senza successivo invio della raccomandata informativa.
2.2. La doglianza va disattesa.
2.3. Nella specie di causa il soggetto destinatario della notifica è persona giuridica, sicché – dovendosi mutare il contesto giuridico di riferimento dell’art. 60 dianzi menzionato – occorre fare applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 145 c.p.c. il quale ultimo contempla (a questo proposito) una relazione di fungibilità totale tra la posizione di rappresentante legale, quella di incaricato alla ricezione degli atti, quella di altra persona addetta alla sede e quella di portiere, con la conseguenza che l’intera ricostruzione proposta dalla parte ricorrente deve considerarsi inadattabile all ‘ effettiva regolazione normativa della vicenda qui in considerazione.
2.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012), nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall’art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l’onere di dimostrare l’assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l’insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato.
2.5. La raccomandata è prescritta, dunque, nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
2.5. Nella specie i giudici di merito, dato atto che il piego era stato consegnato presso la sede della società a mani di persona, ivi rinvenuta, qualificatasi come «addetta alla ricezione», hanno correttamente affermato che i due elementi fattuali della presenza della consegnataria e della sua dichiarazione di essere incaricata alla ricezione della posta al destinatario consentivano di desumere l’ esistenza di un rapporto di carattere continuativo, quanto meno di fatto, tra la società e la consegnataria ed hanno inoltre puntualmente rilevato che la difformità tra tale apparenza e la realtà effettiva doveva essere positivamente dimostrata dal destinatario della notifica stessa, dando infine atto che l’appellante non aveva in alcun modo provato l’ estraneità della consegnataria alla sfera giuridica della destinataria.
2.6. Le ulteriori generiche contestazioni, in fatto, della ricorrente principale circa l’aver fornito tale prova mediante «documentazione in atti» risultano peraltro in ogni caso inammissibili, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
Sulla scorta di quanto sin qui affermato va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali nr. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA ed al relativo sollecito di pagamento, e va rigettato il ricorso principale inerente alle rimanenti cartelle ed il relativo sollecito di pagamento, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali nr. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA ed al relativo sollecito di pagamento; rigetta il ricorso principale inerente alle rimanenti cartelle ed il relativo sollecito di pagamento, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da