Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere-COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOTIFICA CARTELLA
DI PAGAMENTO-
NOVELLA DELL’ART.
145
CRAGIONE_SOCIALE.-
PRINCIPIO
DI
DIRITTO
CC.
23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9320/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
e contro
FALLIMENTO DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8666/32/15, depositata il 2/10/2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania di cui all’epigrafe, che, per quanto qui rileva, ha rigettato l’appello della stessa società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che -pronunciandosi nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con l a curatela del fallimento del RAGIONE_SOCIALE– aveva accolto il ricorso della contribuente fallita RAGIONE_SOCIALE (in persona del l’ultimo liquidatore e legale rappresentante di quest’ultima) avverso la cartella di pagamento, relativa ad imposte dell’anno 1999, non pagate dalla RAGIONE_SOCIALE, incorporata nella predetta RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza di primo grado (così come riprodotta per stralcio nel ricorso) aveva ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento eseguita presso la sede della società contribuente in RAGIONE_SOCIALE , con il rito degli irreperibili, contemporaneamente escludendo che la diversa notifica effettuata successivamente presso il legale rappresentante della medesima compagine potesse ritenersi ‘suppletiva della prima a ragione della conoscenza della sede soci etaria’.
In sede di appello, la CTR ha riunito all’impugnazione della concessionaria anche quella autonomamente proposta contro la stessa sentenza dall’RAGIONE_SOCIALE, che in questa sede ha proposto ricorso incidentale, con il quale ha a sua volta chiesto di accogliere i motivi del ricorso principale, aderendovi.
Sono rimaste intimate sia la RAGIONE_SOCIALE che la curatela fallimentare di quest’ultima.
RAGIONE_SOCIALE ha prodotto memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia « 1. Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4.». Deduce l’agente della riscossione che con il primo motivo d’appello aveva censurato la
sentenza di primo grado rilevando :
l’errore commesso dalla CTP, per aver accolto il ricorso sulla base d i un’ eccezione, relativa alla notifica della cartella di pagamento eseguita presso la sede legale della società, che la contribuente non aveva sollevato nel ricorso originario e che la curatela del fallimento, successivamente chiamata in giudizio, non era più legittimata a proporre, in virtù del disposto dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992 («Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza»), e della circostanza che lo stesso organo fallimentare era già a conoscenza della medesima cartella (posta a base del ricorso per la dichiarazione di fallimento, promosso da RAGIONE_SOCIALE, e menzionata nella sentenza del 2012, che ha dichiarato aperta la procedura fallimentare, mentre la costituzione in giudizio della curatela è di un anno successiva a que st’ultimo provvedimento, quindi quando erano spirati i termini per l’impugnazione da parte della curatela);
l’ ulteriore errore commesso dalla CTP, per aver accolto il ricorso anche sulla base d ell’invalidità della diversa e successiva notifica della cartella di pagamento, eseguita presso il legale rappresentante della società, rispetto alla quale né la contribuente, né la curatela fallimentare avevano sollevato alcun vizio;
ancora, l’ errore commesso dalla CTP, che, a fronte della non contestata regolarità della notificazione della cartella di pagamento, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario (basato sui due motivi della decadenza dal termine per la notificazione e dell’ intervenuto parziale pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte iscritte al ruolo), in quanto tardivo, poiché proposto a distanza di sette anni dalla notificazione della cartella de qua , avvenuta presso la sede legale della società il 23 dicembre 2005 e al legale rappresentante della società, presso la sua residenza, nel febbraio 2006.
Su nessuna RAGIONE_SOCIALE censure di cui al primo motivo d’appello di RAGIONE_SOCIALE la CTR si sarebbe pronunziata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce « Sulla asserita mancata notifica della cartella di pagamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lettera e) del D.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) с.р.с. ».
Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe errato innanzitutto nel ritenere, richiamando la sentenza di primo grado, che la notifica effettuata presso la sede legale della società all’epoca in RAGIONE_SOCIALE rientrasse nella fattispecie della irreperibilità relativa, piuttosto che in quella di irreperibilità assoluta del contribuente destinatario, affermando quindi erroneamente che sarebbe stato necessaria altresì l’invio di «raccomandata a/r alla sede legale della società, adempimento questo non effettuato», con conseguente ritenuta invalidità della stessa notifica.
Viceversa, secondo la ricorrente, « nel caso di specie la notificazione è stata eseguita con il rito degli irreperibili assoluti e non con quello degli irreperibili relativi», in quanto « nel caso di specie in data 23 dicembre 2005, recatosi presso la sede della RAGIONE_SOCIALE risultante dal registro dele imprese , il messo notificatore non ha rinvenuto alcuna traccia della società. Poiché nel Comune del domicilio fiscale la società non risultava avere alcun altro ufficio o azienda, il Messo ha perfezionato la notificazione mediante deposito dell’atto alla casa comunale.».
Inoltre, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato anche nel ritenere che « la copia della cartolina attestante la presunta notifica della cartella esattoriale contiene notevoli imprecisioni tra cui quella fondamentale in cui non è indicato il soggetto giuridico al quale notificare. Viene indicato unicamente l’indirizzo “INDIRIZZO” e il segno sulla dicitura “depositandola in Comune e affiggendo all’albo avviso di deposito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario, laddove il destinatario non è assolutamente indicato».
Invece, secondo la ricorrente, non « può aver rilievo alcuno il fatto che nella relata di notifica non sia indicato “il destinatario” dell’atto da notificare posto che, lo si ripete, nella relata è esattamente indicato l’indirizzo della sede legale della società e riportato il numero della cartella di pagamento da notificare; s’aggiunga che li nome della società contribuente è riportato nell’avviso di deposito della cartella presso la casa comunale».
Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce « 3. Sulla notifica della cartella di pagamento eseguita presso la residenza del legale rappresentante della società. Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 primo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c..».
Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha rigettato gli appelli riuniti ritenendo assorbente la circostanza della sostanziale mancata notifica della cartella di pagamento alla società cooperativa RAGIONE_SOCIALE , così confermando la sentenza di primo grado, che aveva affermato che la notifica presso la residenza del legale rappresentante della società non potesse eseguirsi perché l’Agente della riscossione conosceva l’indirizzo della sede della società. In ciò errando, secondo la ricorrente, per violazione e falsa applicazione dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., che consente la possibilità alternativa -e non meramente residuale- di notificare l’atto destinato ad un ente direttamente alla persona fisica del legale rappresentante indicato in atti, secondo le modalità disciplinate per le persone fisiche dagli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. ed anche ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., anche senza previo tentativo di notificazione allo stesso ente presso la sede legale.
Prima ancora della trattazione dei singoli motivi del ricorso principale, deve rilevarsi che il ‘controricorso con ricorso incidentale adesivo’, introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha in realtà natura di mero controricorso, avendo questa Corte già chiarito che quando con il controricorso il litisconsorte (come nel caso di specie) si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale, senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale (Cass. 19/05/2016, n. 10329). Infatti, l’interpretazione estensiva dell’art.370 cod. proc. civ. – secondo cui la facoltà di “contraddire” da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implica necessariamente l’assunzione di una posizione contrastante con quella dell’impugnante, ma comprende anche l’ipotesi di adesione, parziale o totale, alle relative richieste – appare in sintonia con il principio dell’art. 24, secondo comma, Cost. che garantisce l’esercizio della facoltà di difesa in ogni stato e grado del giudizio, altrimenti, negandosi alla parte portatrice di un interesse convergente o analogo a quello dell’impugnante, che non abbia a sua volta ritenuto di proporre una propria impugnazione, di costituirsi nel giudizio di legittimità e rendere
note le proprie posizioni: esigenza, questa, cui è, finalizzata la disposizione di cui all’art. 331 cod. proc. civ., che ha lo scopo di garantire nelle cause inscindibili l’estensione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti (Cass. 30/03/2006, n. 7564).
Tanto premesso, il ‘ricorso incidentale adesivo’ dell’RAGIONE_SOCIALE è inammissibile come tale, conservando tuttavia la natura di semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte nel merito dell’impugnazione principale.
Venendo al primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, esso è infondato.
Ricordato infatti che, nel caso di specie, il perfezionamento e la validità RAGIONE_SOCIALE notifiche dell’atto tributario appartiene al merito della controversia (e non al rito processuale), deve escludersi che possa c onfigurarsi l’omessa pronuncia censurata, rispetto ai punti A) e B) del primo motivo di appello dell’attuale ricorrente , giacché su di essi la CTR si è comunque implicitamente, ma necessariamente, pronunciata, là dove ha trattato e deciso nel merito l’appello respinto, confermando la decisione appellata in ordine all’invalidità RAGIONE_SOCIALE notifiche della cartella di pagamento. Decisione, quest’ultima, che logicamente presuppone che la rilevazione dei vizi RAGIONE_SOCIALE medesime notifiche sia legittimamente avvenuta in primo grado, con conseguente implicita reiezione RAGIONE_SOCIALE cen sure sul punto dell’appellante (sulla configurabilità di una decisione implicita sulla questione processuale pregiudiziale della validit à /ammissibilit à della domanda/eccezione di merito, da ravvisarsi nella decisione esplicita sulla stessa questione di merito dipendente, con la quale il giudice abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio, nonostante l ‘ e ventuale eccezione della parte interessata, cfr. Cass., S.U., 10/03/2021, n. 6762).
Tanto meno, poi, sussiste l’omessa pronuncia sulla censura di cui al punto C) del primo motivo di appello, giacché l’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE censure di cui ai punti precedenti ed il rigetto esplicito ed integrale dello stesso appello, da parte della CTR, comportano necessariamente l’implicito rigetto anche della richiesta dell’appellante di trarre la conseguenz a dell’inammissibilità del ricorso originario dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALE censure A) e B).
6. Anche il secondo motivo è infondato. Infatti, esso, secondo lo stesso ricorso, attinge la notifica effettuata a mezzo del messo notificatore in data 23 dicembre 2005, con il deposito dell’atto tributario presso la casa comunale, a causa dell’irreperibilità
assoluta (come deduce la ricorrente), presso la sede risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, della società di capitali destinataria.
Come questa Corte ha già sottolineato (Cass. 10/11/2020, n. 25137) l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 – disposizione cardine della disciplina della notifica degli atti tributari stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente «è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile» (alinea del primo comma), fatte salve le «modifiche» elencate alle lettere da a) a f) dello stesso primo comma. In virtù di tale rinvio alle norme del codice di rito civile – che, in quanto enunciazione del comune principio dell’applicabilità della legge generale là dove quella speciale non dispone, ha evidentemente natura di rinvio non recettizio (o fisso) bensì formale (o mobile) (Cass., S.U.,08/04/2010, n. 8310), da riferire, quindi, alle norme vigenti al momento dello svolgimento della procedura di notificazione -, per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall’art. 145 cod. proc. civ..
Alla stessa norma, peraltro, deve intendersi riferito, per quanto riguarda la notificazione alle persone giuridiche, anche l’ art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis , là dove, in tema di notificazione della cartella di pagamento, dispone che essa « è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.». Non risulta infatti, nel caso di specie, che la notifica sia stata eseguita direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito in via alternativa dalla disciplina speciale, rispetto a quella dettata dalla legge n. 890 del 1982 e dal codice di rito, di cui all’ art. 26, primo comma, seconda parte, del ridetto d.P.R. n. 602 del 1973.
L’art. 145 cod. proc. civ. deve quindi applicarsi nel testo vigente il 23 dicembre 2005 (quando fu eseguita la notifica della cartella presso la società), ovvero prima che fossero applicabili le modificazioni ad esso apportate dall’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1,2 e 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° gennaio 2006, a norma del comma 4 dello stesso art. 2, a sua volta successivamente modificato dal l’art. 39 -quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, per effetto della modificazione introdotta dalla legge di conversione del 23 febbraio 2006, n. 51, che ha disposto che «Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
La norma applicabile ratione temporis disponeva quindi, al primo ed al terzo comma, che qui interessano, che :
«1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.»;
«3. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.».
Anche con riferimento all’applicazione di tale antecedente versione dell’art. 145 cod. proc. civ., questa Corte aveva chiarito che «In tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. – ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma (come nel caso in cui l’indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia – e mai abbia avuto – sede), e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall’art. 143 cod. proc. civ..» (Cass., S.U., 04/06/2002, n. 8091; conformi, ex plurimis , Cass. 05/05/2003, n. 6781; Cass. S.U., 28/06/2006, n. 14854; Cass. 05/09/2006, n. 19058). Tanto premesso, nel caso di specie la stessa ricorrente deduce che la notifica è stata effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta direttamente presso la società, non nei
confronti della persona fisica sua legale rappresentante (ed anzi ammettendo che nell’atto non fosse indicato neanche il destinatario, identificabile al più nella società tramite l’indicazione dell’indirizzo di quest’ultima: cfr. pag. 18 del ricorso) e, c omunque, senza prima aver tentato la notificazione allo stesso legale rappresentante , ai sensi del terzo comma dello stesso art. 145 cod. proc. civ., con le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 cod. proc. civ. (essendo pacifico che tale seconda notifica è avvenuta solo successivamente).
Pertanto, sia pur dovendosi integrare le argomentazioni rese dalla CTR con quelle appena esposte, la nullità della notifica della cartella confermata dal giudice d’appello non integra la dedotta violazione di legge.
È invece fondato il terzo motivo di ricorso.
Infatti, esso attinge la notifica della cartella effettuata dalla ricorrente alla persona fisica del legale rappresentante della società contribuente il 3 febbraio 2006, data indicata nella sentenza impugnata, nel ricorso (pag. 7, pag. 13) e nel controricorso ( pag. 5). A tale data, in ragione del principio tempus regit actum e RAGIONE_SOCIALE disposizioni intertemporali richiamate a proposito del primo motivo, si applicava già (dal 1° gennaio 2006) la novella del l’art. 145 cod. proc. civ. dall’art. 2, comma 1, lett . c), nn. 1,2 e 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, non essendo ancora sopravvenuta la legge del 23 febbraio 2006, n. 51, che ne ha posticipato l’applicabilità successivamente alla data dell’1° marzo 2006.
L’art. 145 cod. proc. civ. novellato ed applicabile al caso di specie, ai commi 1 e 3 dispone che:
«1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.»
«3. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.».
Nell’interpretazione di tale norma novellata, questa Corte ha avuto modo di precisare che «L’obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell’avviso di
accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale).» (Cass. 10/11/2020, n. 25137).
Quest’ultimo arresto, in motivazione, ha peraltro chiarito che « gli arresti di questa Corte , che avevano affermato il carattere sussidiario della notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente (Cass., S.U., 04/06/2002, n. 8091; Cass., 09/06/2005, n. 12153, 10/03/2008, n. 6325,09/01/2009, n. 216, 30/05/2012, n. 8637) si fondano sul testo dell’art.145 cod. proc. civ. vigente prima RAGIONE_SOCIALE modificazioni a esso apportate dalla legge n. 263 del 2005 e sono, perciò, ormai superati».
Tanto premesso, emerge pertanto l’errore in iudicando compiuto dalla CTR nel confermare ( per relationem alla sentenza di primo grado, la cui motivazione il giudice d’appello ha in premessa totalmente condiviso) l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento effettuata il 3 febbraio 2006, solo perché eseguita direttamente alla persona fisica che rappresentava la società contribuente, senza che tale ulteriore notifica possa ritenersi « suppletiva» della prima, già effettuata alla società e nulla, «a ragione della conoscenza della sede societaria» (come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, trascritta in parte qua nel ricorso).
Va escluso pertanto che la seconda notifica possa ritenersi invalida solo perché effettuata direttamente (o comunque dopo una prima notifica nulla nei confronti della società) nei confronti del legale rappresentante. Pertanto la CTR, in sede di rinvio – al fine di stabilire se la detta notificazione fosse o no idonea a fare decorrere il termine per proporre il ricorso introduttivo avverso la cartella (e comunque ad ogni altro fine idoneo alle questioni, di natura anche sostanziale, che le parti abbiano sollevato e riproposto e che da tale notifica e dal suo perfezionamento dipendano), dovrà verificare la validità della stessa in relazione agli effettivi requisiti di legge applicabili, anche alla luce dell’interpretazione fornita dal diritto vivente di questa Corte.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo , per i necessari accertamenti in fatto.
Rilevato che risulta soccombente , relativamente all’inammissibilità del ricorso incidentale erariale, una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo
unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, rigettati i restanti; dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.