Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9612/2023 R.G. proposto da : NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi di posta elettronica e avvEMAIL
-ricorrente-
contro
COMUNE DI SALERNO
-intimato-
avverso la sentenza n. 6808/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, Sez. Staccata di Salerno, Sez. 4, depositata il 18.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Con sentenza n. 3585 del 2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME in opposizione all’avviso di accertamento del 15.6.2018, relativo al pagamento di maggior somma a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2012, in relazione a 21 immobili, un fabbricato, aree edificabili e terreni agricoli siti in Salerno. Nella decisione impugnata, il giudice di primo grado ha affermato, in particolare, che vi era un bis in idem in ordine alla valutazione dei motivi già esaminati in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 352 del 14.11.2017, conclusasi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che ‘se non condivisa dal ricorrente, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione’ , e che l’unico elemento di novità del giudizio era rappresentato dalla rideterminazione dell’imponibile, il cui importo complessivo era maggiore.
I giudici d’appello, con la sentenza in epigrafe indicata, hanno accolto parzialmente l’impugnazione proposta dal ricorrente, compensando le spese di lite.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il Comune di Salerno è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del carattere devolutivo dell’appello, nonché per palese contraddittorietà ed illogicità della sentenza -nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Costituzione -nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione di quanto sancito dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché delle norme
generali in tema di decadenza’ , il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver proceduto ad una ‘succinta e limitata valutazione delle argomentazioni poste a fondamento dell’appello’ omettendo di considerare le doglianze relative alla nullità del primo e del secondo avviso di accertamento.
1.1. Il ricorso è inammissibile sulla scorta del principio che, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ‘eml’ o ‘msg’, ai sensi dell’art. 9, commi 1 -bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994.
1.2. Tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. nn. 19078/2018, 18758/2017).
1.3. Questa Corte, nell’ordinanza Sez. 5 del 17.3.2025 n. 7041 (in corso di massimazione), ha già esaminato la questione in esame, con motivazioni pienamente condivise dal Collegio. Nella pronuncia appena citata è stato osservato quanto segue: ‘ Invero, esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell’art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. 1.4. L’art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica
certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. 1.5. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 1.6. L’art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1bis, introdotto dall’art. 16 -quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. 1.7. La mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione (cfr. in termini Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008).
1.4. Ancora, questa Corte ha altresì precisato che l’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (Sez. 3 , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, Rv. 668164 – 02).
1.5. Orbene, nel caso in esame la difesa del ricorrente si è limitata a produrre il ricorso notificato a mezzo PEC e le ricevute di accettazione e di consegna nel solo formato pdf e non nel previsto formato ‘.eml’ e ‘.msg’. Il solo deposito nel formato pdf non consente però di verificare la presenza dell’atto nella disponibilità del destinatario e porta, di conseguenza, a ritenere la notifica inesistente.
1.6. Come già chiarito da questa Corte, infatti, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero -quando non sia possibile -in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l’attestazione di conformità all’originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l’inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv.; Cass. n. 9878 del 2023 in motiv.).
1.7. Nel caso di specie, come si è detto, non è applicabile l’art. 291 c.p.c., perché si è in presenza di attività notificatoria incompleta e
pertanto non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, seppure in riferimento all’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta, e cioè che «la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 25552 del 2017).
1.8. Nel caso in esame non è dato affermare né che consegna vi sia stata, perché occorrerebbe la prova concreta di ciò, né che non vi sia stata, perché anche ciò resta ignoto, con conseguente inidoneità dell’atto a raggiungere il proprio effetto tipico (cfr. Cass. n. 15345 del 2023).
1.9. Stante l’inesistenza della notifica del ricorso ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di