Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12510 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
IRPEF DINIEGO RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25642/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
– ricorrente –
Contro
NOME,
– intimato –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA, n. 2680//2017, depositata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, nei confronti di COGNOME NOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimbo rso del 90 per cento dell’Irpef pagata per gli anni 1990, 1991, 1992 e -in particolare, per gli anni 1991 e 1992, su redditi di partecipazione e di lavoro autonomo -richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002.
Con ordinanza n. 28712 pubblicata il 16 ottobre 2023 questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso in quanto eseguita presso il difensore domiciliatario del primo grado di giudizio anziché presso il difensore del secondo grado disponeva la rinnovazione della notifica «nei confronti di NOME COGNOME» nel temine di giorni sessanta.
L’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto alla rinotifica del ricorso presso i difensori dott. NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190dell’art. 112 cod. proc. civ. dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 T.F.U.E.
Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il contribuente era titolare di redditi di partecipazione e di lavoro autonomo per gli anni 1991 e 1992, sicché in ragione dello ius supereveniens di cui all’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014
(legge di stabilità per il 2015) e della decisione della Commissione Europea sopra citata era escluso il rimborso di quanto versato.
In via preliminare deve rilevarsi di ufficio l’inammissibilità del ricorso.
2.1. Come già rilevato con la precedente ordinanza interlocutoria, l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato il ricorso per cassazione preso il difensore nominato dal contribuente in primo grado, sebbene risultasse dagli atti che nel giudizio di appello questi non era più assistito dal medesimo.
Sul punto è escluso che in tali ipotesi la notifica sia addirittura inesistente, in quanto, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916, Cass. 08/09/2022, n. 26511).
2.2. Di qui l’ordine di rinnovazione di cui alla precedente ordinanza, stante la mancanza di attività difensiva da parte del contribuente.
La ricorrente, tuttavia, ha provveduto alla rinnovazione della notifica indirizzando il ricorso all’indirizzo pec dei difensore costituiti in grado d’appello, sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. La sentenza, infatti, è stata pubblicata il 2 luglio 2017 e la rinnovazione è stata eseguita il 24 novembre 2023.
2.3. La rinnovazione della notifica dell’impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell’ordinanza che la dispone, l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell’art. 330 cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ. per la rinnovazione della notifica.
L’effetto dell’inammissibilità è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è stata sì eseguita nel termine, ma in modo nullo. Se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, un’ulteriore rinnovazione è esclusa a norma dell’art. 162, primo comma, Infatti, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine L’ art. 153 cod. proc. civ., vieta difatti la proroga dei termini perentori, nemmeno sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, salvo che si prospettino i presupposti per rimessione in termini contemplati dal secondo comma (Cass. 18/03/2022, n. 8818, Cass. 31/07/2018, n. 20255).
In mancanza di attività difensiva dell’intimato non deve provvedersi sulle spese.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater, d.P.R’ 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.