Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 1998
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26737/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambe domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege ;
-resistenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2243/10/2017, depositata il 14 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE, in data 7 giugno 2007, notificava alla sig.ra NOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, tramite la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.490.008,37, conseguente a tre avvisi di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO; n. NUMERO_DOCUMENTO; n. NUMERO_DOCUMENTO), notificati in data 12 ottobre 2006, e relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000.
Avverso tale cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento in questione NOME proponeva tre distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, con sentenze nm. 172/48/2008, 173/48/2008 e 174/48/2008, depositate il 26 settembre 2008, li accoglieva, annullando la cartella impugnata.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza nn. 346/01/2010, 347/01/2010 e 348/01/2010, depositate in data 23 giugno 2010, riformava le decisioni di primo grado, confermando gli accertamenti dell’Ufficio impositore.
A seguito del passaggio in giudicato di tali sentenze, RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) notificava
a NOME cartella di pagamento n. 097-201400265055608-888, oggetto del presente giudizio.
Avverso tale cartella di pagamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Roma, deducendo l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE sentenze della C.T.R. del Lazio nn. 346/01/2010, 347/01/2010 e 348/01/2010, in quanto l’atto di appello e l’avviso di fissazione di udienza erano stati inviati a difensore che era stato AVV_NOTAIOituito nel corso del giudizio di primo grado, e quindi, stante l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche, dovevano ritenersi inesistenti anche le relative sentenze di appello.
La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 6331/19/2015, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2243/10/2017, pronunciata il 20 marzo 2017 e depositata in segreteria il 14 aprile 2017, rigettava l’appello, compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 13-14 novembre 2017).
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono costituite in giudizio al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. AVV_NOTAIO civ.
Con decreto del 16 febbraio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. AVV_NOTAIO civ.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 24 e 111 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo; 156, 157, 160, 291, 327 e 330 cod. AVV_NOTAIO civ., in relazione all’art. 360 , comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che, avendo ella, nel corso di giudizi di primo grado avverso la cartella di pagamento n. 097-20070138659788-000 e gli avvisi di accertamento presupposti, AVV_NOTAIOituito il difensore, la notificazione degli atti di appello al precedente difensore era da considerarsi totalmente inesistente, e ciò aveva comportato la nullità degli interi processi e RAGIONE_SOCIALE sentenze che lo avevano definito.
2. Il motivo è infondato.
L’art. 330 cod. AVV_NOTAIO civ., che disciplina il luogo di notificazione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, impone che il relativo atto debba essere notificato non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d’uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto.
Questa Corte ha tuttavia più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l’inesistenza della notifica, purché essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte. Si è detto, infatti, che la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330, comma 1, cod. AVV_NOTAIO civ., di eseguire la notificazione
dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 cod. AVV_NOTAIO civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’ appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 dello stesso codice – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass. 23 settembre 2019, n. 23593; Cass. 24 luglio 2014, n.NUMERO_DOCUMENTO).
Le Sezioni Unite hanno poi di recente tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell’attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l’atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all’attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: «l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a ) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b ) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba
comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916; v. anche Cass. 8 settembre 2022, n. 26511).
Alla luce di tutti i principi richiamati, la notifica dell’atto di appello proposto avverse le sentenze rese in primo grado nei giudizi avverso la cartella di pagamento n. 097-20070138659788-000 e gli avvisi di accertamento presupposti, in quanto effettuata in un luogo diverso da quello riguardante il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, non può dirsi inesistente, ma soltanto nulla; trattandosi quindi di nullità, il relativo vizio avrebbe dovuto essere fatto valere impugnando tardivamente le sentenze di appello rese nel primo giudizio, secondo quanto previsto dall’art. 327, comma 2, cod. AVV_NOTAIO civ., dimostrando non solo la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, la ricorrente non aveva potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo (Cass. 20 novembre 2012, n. 20307).
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata attività difensiva RAGIONE_SOCIALE resistenti.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.