Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14973/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate-Riscossione, elettivamente domiciliata in Roma,INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Messina, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, controricorrente-
avverso il decreto di Tribunale di Messina n. 3267/2022 depositato il 02/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE, Agente della RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Messina, propose domanda tardiva di ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE del credito di € 96.711,35 per tributi, contributi previdenziali, premi assicurativi, interessi, compensi ed accessori di legge, portati in sei cartelle di pagamento, secondo le seguenti modalità: € 82.060,95, in via privilegiata ai sensi degli artt. 2753,2754, 2749 e 2778 c.c., ed € 14.650,40 in via chirografaria.
2 Il Giudice Delegato dispose l’ammissione con riserva della somma di € 33.161,48 (di cui € 26.249,16 al privilegio e € 6.912,33 al chirografo), in quanto oggetto di contenzioso tributario, respingendo le altre pretese in quanto prescritte.
3 Sull’impugnazione proposta dall’Agente di Riscossione, il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione rilevando che tra la data di notifica delle cartelle di pagamento non ammesse e quella di insinuazione allo stato passivo fallimentare era decorso un termine superiore a quello quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995 per i contributi INPS, i premi INAIL, le somme aggiuntive e le sanzioni riportate nelle relative cartelle.
Il Tribunale escludeva ogni efficacia interruttiva sia della comunicazione preventiva di ipoteca siccome non validamente notificata sia, con riferimento alla cartella di pagamento del 06/09/2011 prot. 72809, de ll’istanza di rateizzazione , in quanto la documentazione non era opponibile al fallimento essendo priva di data certa e, in ogni caso, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’istanza di rateizzazione non è idonea a interrompere la prescrizione.
3.1 L’Agenzia delle Entrate – RAGIONE_SOCIALE succeduta a RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c, dell’art. 60, comma 1, lett. e) del dPR n.602/73 in combinato disposto con gli artt. 145 e 140 c.p.c.: si sostiene che, come si dovrebbe desumere dalla relata di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, l’agente notificatore aveva tentato la notifica presso la sede ufficiale dell’Associazione in ‘INDIRIZZOGanzirri’ ed ivi, non rinvenendone la sede, aveva tentato la notifica in ‘INDIRIZZO Palazzo di Torre Faro’ ove tuttavia il Presidente dell’Associazione, NOME NOME, era risultato irreperibile. Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere che dalla relata di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca non si evinceva l’irreperibilità assoluta del destinatario , che, invece, era attestata dal notificatore sia in riferimento all’associazione, che in riferimento al suo rappresentante legale.
2 Il motivo è infondato.
2.1 L’art 60 dPR 600/73, espressamente richiamato dall’art. 26 dPR citato, prevede che « La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano » .
2.2. Da tale dato normativo possono essere tratte le seguenti considerazioni con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario : a) se il soggetto al quale è indirizzato l’atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della
notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l’atto in quanto assenti, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede ad eseguire la notifica con le modalità dell’art 140 c.p.c. con affissione dell’avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell’atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile; b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l’avviso di deposito prescritto dall’art 140 c .p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso si affigge nell’albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di notificazione. E’ da escludersi, per espresso disposto della norma, l’applicabilità della procedura di cui all’art . 143 c.p.c.
2.3. I suesposti rilievi trovano conferma nel consolidato orientamento di questa Corte, giacché, con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell’artt. 137 e 140 c.p.c., nonché dPR n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. “relativa” di cui all’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del dPR n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e) ( cfr. Cass. 1338/2016).
2.4 In ipotesi di irreperibilità assoluta, invece, si applica il particolare rito, di cui al già citato articolo 60, primo comma, lettera e), del dPR n. 600/1973, il cui utilizzo soggiace a rigorose condizioni. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che l’agente
notificatore è tenuto ad effettuare ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune di domicilio fiscale (Cass. n. 23183/2023) e che, pertanto, l’assenza di questi presso il recapito anagrafico non dipenda da un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Cass. n. 20577/2023, 10346/2023, 8032/2023).
In considerazione della specificità dello schema notificatorio in parola, che si configura quale extrema ratio , è stato anche sottolineato che, ai fini della relativa validità, seppure « il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata » è comunque indispensabile che « dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento » (Cass. n. 21658/2023). E così anche Cass. n. 20577/2023, la quale ha rimarcato la necessità che « emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame ».
2.6 Nel caso di specie il Tribunale ha accertato la non emersione dell’irreperibilità assoluta del destinatario .
L’affermazione è corretta perché in effetti dall’esame della relata di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, riprodotta nel corpo del ricorso, si attesta da parte dell’agente notificatore l’irreperibilità del destinatario della comunicazione presso l’indirizzo della sede della società di ‘INDIRIZZOGanzirri’ senza che tuttavia l’esperimento di specifiche ricerche presso il Comune di residenza.
3 Il secondo motivo che deduce violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 91 c.p.c è inammissibile in quando si traduce in una mera richiesta di riforma del regime delle spese nella eventualità dell’accoglimento del primo motivo.
4 Il ricorso va, quindi, rigettato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 5.200, di cui € 200 per esborsi , oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 novembre