Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4443 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4443 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Oggetto: rinvio a nuovo ruolo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12603/2018 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME
– intimato –
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1041/03/2017, depositata il 23.03.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la CTP di Palermo accoglieva i ricorsi proposti da NOME COGNOME avverso distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, riguardanti la tassazione dei proventi illeciti conseguiti dal contribuente, a seguito della commercializzazione di prodotti petroliferi estratti dal deposito fiscale della Esso italiana s.r.l. di Palermo, per l’immissione in consumo, non conteggiati dai misuratori volumetrici di sdoganamento;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava, previa riunione, gli appelli proposti dall ‘Agenzia delle entrate, osservando che gli atti impositivi impugnati erano illegittimi per difetto di adeguata motivazione; dagli atti e dai documenti del procedimento e, in particolare, dal PVC e dall’informativa della Guardia di Finanza, non si evinceva la quantificazione dei pretesi proventi illeciti percepiti dal contribuente e non era stata prodotta dall’Agenzia delle entrate nemmeno la sentenza penale di applicazione della pena concordata, emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti del NOME;
-l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente rimaneva intimato;
con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale del 10 novembre 2023, questa Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito (in allora nel formato analogico) per verificare la
corretta notificazione del ricorso per cassazione onde decidere in ordine alla sua ammissibilità;
-all’esito, rileva al Corte che il ricorso per cassazione è stato notificato al dott. NOME COGNOME che risulta essere stato nominato difensore del contribuente nel giudizio di primo grado di fronte alla CTP; il NOME COGNOME non si è costituito nel giudizio di primo grado:
RAGIONE DELLA DECISIONE
-dall’esame del fascicolo di primo grado risulta che effettivamente il difensore del contribuente di fronte alla CTP era il dott. NOME COGNOME dottore commercialista, in forza di procura speciale
ritiene il Collegio che la notifica del ricorso per cassazione in atti, perfezionatasi come illustrato, debba essere in questo rinnovata nei confronti della parte personalmente;
per quanto, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16952 del 25/07/2006) quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, come avviene nel presente caso non potendo ritenersi la procura al difensore dottore commercialista comprensiva anche del giudizio di Legittimità in ordine al quale tale professionista è privo di ius postulandi , l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c. ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte;
nel presente caso quindi, poiché neppure la notifica alla parte personalmente è efficace, non risultando che si sia perfezionata, va allora disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione,
a cura della parte ricorrente, al contribuente personalmente anche se del caso secondo il rito c.d. degli ‘irriperibili’;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.