Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27459/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE cessata, nonché COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti – nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, eredi di RAGIONE_SOCIALE
–
intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1803/49/2017 depositata in data 21/04/2017, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR della Lombardia accoglieva l’appello della società RAGIONE_SOCIALE e della socia COGNOME NOME proposto contro la sentenza reiettiva del ricorso avverso l’avviso di accerta mento, con cui, a fini Irap e Iva per l’ anno di imposta 2002, era contestato alla società il ruolo di mera cartiera; in particolare il giudice del gravame riteneva l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento non operando il raddoppio dei termini, conclusione cui giungeva in base a due concorrenti ragioni: a) l ‘ intervenuta modifica normativa di cui al d.lgs. 128/2015, che prevede che il raddoppio operi solo ove la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario; b) la maturazione del termine di prescrizione alla data della notifica dell’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE in base a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME quale socia e legale rappresentante della società mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente evidenziare che in atti manca la prova del perfezionamento (avviso di ricevimento) della notifica del ricorso (avvenuta ai sensi dell’art. 149 c.p.c.) ad alcuni degli eredi di COGNOME
NOME, e cioè COGNOME NOME, NOME ed NOME, cui esso è pure indirizzato.
Alla luce della natura processuale di alcune RAGIONE_SOCIALE questioni, occorre altresì acquisire il fascicolo processuale dei gradi di merito.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone acquisirsi il fascicolo dei gradi di merito. Così deciso in Roma in data 28 novembre 2024.