Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: cartella paga- mento – notifica – pro- roga termini – art.17 co 1 d.P.R. n.602/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30036/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n.1953/34/2016 depositata il 18 maggio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, è stato accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 340/9/2012 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA di euro 1.316.523,96 relativa ad IVA ed II.DD., anni di imposta 2000 e 2001.
La cartella veniva notificata alla società RAGIONE_SOCIALE a seguito dei controlli ex artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R.633/1972 sulle dichiarazioni relative alle suddette annualità operati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo e l’appello veniva accolto dalla CTR in quanto il giudice di secondo grado osservava che l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte in contestazione risultava avvenuta in data 19 dicembre 2005, successivamente al termine ultimo del 31 dicembre 2003 e del 31 dicembre 2004 in relazione alle annualità 2000 e 2001 oggetto di ripresa ad imposizione. Il giudice non dava rilievo all’intervenuta abrogazione dell’art. 17 comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973 ad opera dell’art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 1), del. d.l. n. 106/2005, conv, dalla legge n. 156/2005, in quanto successiva alla ritenuta maturata decadenza dall’esercizio del potere impositivo.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, cui replica la società con controricorso.
Considerato che:
4. In via preliminare dev’essere scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, per essere trascorso tra la data di deposito della sentenza di appello (18 maggio 2016) e la notificazione del ricorso per Cassazione (14 dicembre 2017) un lasso temporale maggiore di un anno e 46 giorni, termine ‘ lungo ‘ per impugnare applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2006.
5. L’eccezione è parzialmente fondata. La cartella di pagamento impugnata riguarda da un lato la riscossione dell’imposta armonizzata IVA per omesso versamento dell’imposta nell’anno 2000 e, dall’altro, il mancato perfezionamento del condono ex art.9 bis della l. n.289/2002 e il conseguente recupero con riferimento all’IRPEF (incluse addizionali, trattenute ecc.).
6. Con riferimento alla prima ripresa, il termine ordinario di impugnazione della sentenza della CTR è scaduto domenica 18 giugno 2017, prorogato al giorno successivo, primo utile non festivo ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ.. Tale data si colloca nel lasso di tempo compreso tra il 24.4.2017 ed il 30.9.2017 e, poiché la controversia sulla suddetta ripresa rientra nel novero di quelle definibili ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. 24.4.2017 n. 50, conv. dalla legge 21.6.2017 n. 96, trova applicazione la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dal comma 9 del predetto art. 11. Per l’effetto, il termine ordinario di impugnazione è differito al 19 dicembre 2017.
6.1. Non è condivisibile la difesa svolta dalla controricorrente secondo la quale la cartella di pagamento da controllo automatizzato non sarebbe un atto impositivo e quindi non sarebbe condonabile, perché, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati for-
niti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
6.2. Tale principio di diritto, fissato da Cass. Sez. U – , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 in relazione all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018 trova applicazione estensiva anche all’ art. 11, comma 1, d.l. 24.4.2017 n. 50, conv. dalla legge 21.6.2017 n. 96 essendo medesima la logica sottesa alle suddette disposizioni normative di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti.
6.3. Dal principio di diritto sopra affermato precede deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento alla ripresa IRPEF, per tardività.
Un diverso ragionamento dev’essere fatto con riferimento alla seconda ripresa alla base della cartella di pagamento, rilievo in relazione al quale va rammentato che il condono fiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale di un rapporto giuridico tributario, in deroga alle norme generali ed ordinarie, non è ammissibile, in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa, relativamente ad un altro condono consentire un ulteriore accertamento straordinario, derivante da una legge successiva, di un rapporto già accertato in via straordinaria, perché ciò equivarrebbe ad ammettere un’eccezione di secondo grado (Cass. 3 ottobre 2006, n. 21328; Cass. 29 novembre 2013, n.26767; Cass. 13 gennaio 2018, 1317).
7.1. In caso contrario il contribuente potrebbe irragionevolmente fruire per due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un “vulnus” al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l’esiguo contributo alle esigenze finanziarie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
sia per il contenzioso che ne deriverebbe, con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario.
7.2. Pertanto, la definizione agevolata del rapporto tributario o della lite fiscale, avendo carattere straordinario o eccezionale, non è ammissibile, in mancanza di un’espressa disposizione legislativa, relativamente a un altro condono.
Al proposito i principi di diritto sopra richiamati devono essere precisati nel senso che restano escluse dall’ambito di applicazione della definizione dell’art.11 del d.l. n.50/2017 non solo le controversie instaurate avverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti, ma anche gli atti di riscossione di somme per precedenti condoni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali, incluso il recupero ad imposizione per omesso o carente versamento in adempimento al condono ex art.9 bis della l. n.289/2002.
7.3. Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto:
« In una controversia insorta in sede di impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non trova applicazione la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dal comma 9 dell’art.11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non solo in riferimento alle controversie instaurate avverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti, ma anche agli atti di riscossione di somme per precedenti condoni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali, incluso il recupero ad imposizione per omesso o carente versamento in adempimento al condono ex art.9 bis della l. 27 dicembre 2002, n.289. ».
8. Alla luce di quanto precede l ‘ unico motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., dev’essere scrutinato ai soli fini della ripresa IVA alla base della cartella impugnata. L ‘RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione da parte della
sentenza di appello degli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602/1973, 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, come introdotti dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, non trovando la novella applicazione retroattiva alla presente fattispecie.
Il motivo è fondato.
9.1. In seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 602/73 da parte della sentenza della Corte Cost. n. 280/2005, per colmare il vuoto normativo e precisare il termine per la notifica al contribuente della cartella di pagamento, è intervenuta la l. 31 luglio 2005, n. 156, al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblicoalla riscossione dei crediti relativi. La novella ha aggiunto, al d.l. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, il comma 5 bis, con cui ha fissato i termini entro i quali d ev’ essere effettuata, a pena di decadenza, la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento relative alla « pretesa tributaria derivante dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ».
9.2. E’ stato inoltre introdotto il comma 5 ter con il quale il comma 2 dell’art. 36 d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, è stato sostituito dal seguente: « in deroga al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, comma 1, lettera a), per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 ».
10. Tali previsioni hanno valore di disposizione transitoria per consolidata interpretazione della Corte di cassazione (Cass. n.4624/2016, conforme a Cass. n.15661/2014 e Cass. 1435/2006), cui va data ulteriore continuità, ed opera retroattivamente rispetto non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore,
ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, proprio in quanto la novella è diretta a colmare la lacuna normativa derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n.280 del 2005.
Pertanto, nel caso di specie, in cui le dichiarazioni sono state presentate nel 2001 e nel 2002, il termine è scaduto il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in relazione al periodo di imposta 2001, ed è scaduto il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in relazione al periodo di imposta 2000.
La sentenza impugnata va conclusivamente cassata con riferimento alla ripresa IVA e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto dal momento che, individuato il termine utile nel 31 dicembre 2006, risulta tempestiva la notifica della cartella di pagamento alla base del presente ricorso, intervenuta pacificamente il 27 aprile 2006.
In forza dell’ art.384 secondo comma cod. proc. civ. la controversia va così decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo limitatamente alla ripresa IVA.
Le spese di lite sono integralmente compensate, in presenza di parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso limitatamente alla ripresa IRPEF; con riferimento alla ripresa IVA accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese di lite .
Così deciso il 25.1.2024