Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6683 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
Oggetto: cartella di paga-
mento –
II.DD. e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13461/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente principale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona di NOME COGNOME, già amministratore unico della società, autorizzato dal giudice delegato stante l’inerzia della curatela, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, n.4119/1/2016 depositata il 24 novembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, è stato accolto l’appello proposto da NOME, già amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE in fallimento autorizzato dal giudice delegato stante l’inerzia della curatela, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 482/2/2012 di rigetto del ricorso introduttivo proposto contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA – ruolo straordinario per II.DD. e IVA relativa all’anno di imposta 2005.
Il giudice di prime cure accertava la regolarità della notifica della cartella sulla base della copia della notifica prodotta dall’Agente della riscossione, dalla quale risultava che la cartella era stata notificata il 9 settembre 2010 al curatore fallimentare e rigettava il ricorso.
Al contrario, il giudice di appello riteneva che la notifica della cartella fosse affetta da nullità insanabile, in quanto compilata al momento della ricezione in modo illeggibile e tale da non permettere di
individuare il momento iniziale di decorrenza del termine perentorio di impugnazione
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso principale l ‘RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi. L’agente della riscossione propone ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, affidato a quattro motivi. Replica il contribuente con un unico controricorso avverso le due impugnazioni.
Considerato che:
Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione avanzata dal controricorrente di inammissibilità di entrambi i ricorsi per essere stati notificati a mezzo Pec all’indirizzo del difensore in appello presso il quale era stato eletto il domicilio.
5.1. La Corte osserva innanzitutto che la notifica del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE non è avvenuta a mezzo EMAIL bensì attraverso la posta tradizionale e, dunque, l’eccezione non è ben calibrata nei suoi confronti.
5.2. È inoltre regolare anche la notifica per posta elettronica effettuata dall’agente della riscossione. Infatti, in tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, è valida la notificazione del ricorso avvenuta tramite posta elettronica certificata successivamente all’emanazione RAGIONE_SOCIALE norme regolamentari attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della RAGIONE_SOCIALE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014 (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30372 del 18/12/2017). Per il resto, il contribuente non contesta nemmeno che l’indirizzo di posta elettronica cui l’agente della riscossione ha effettuato il ricorso non sia esatto e compreso nei registri INI-Pec, con conseguente reiezione dell’eccezione .
6 . In via prioritaria ad ogni altro dev’essere trattato il quarto motivo del ricorso incidentale, perché relativo alla legittimazione del l’agente
della riscossione, profilo peraltro rilevabile d’ufficio . Il mezzo è stato dedotto ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., e l’agente della riscossione prospetta la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. civ. e dell’art. 43 L.F (R.D. n. 267/1942) per avere la C.T.R. ritenuto sussistere l’autorizzazione del G.D. alla società fallita per la proposizione del ricorso, nonostante la mancanza di prova, e per aver, comunque, lasciato prevalere la determinazione a ricorrere della società fallita su quella a non ricorrere della curatela.
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
7.1. In disparte dal fatto che vi è un errore materiale, in quanto viene prospettata ai fini del n.3 del paradigma processuale una causa di nullità della sentenza che invece è riconducibile al n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., il Collegio rammenta che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando ex art.43 L.F. la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. A questa regola fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14 maggio 2012, n. 7448; 14 ottobre 1998, n. 10146).
7.2. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, le Sezioni Unite con sentenza n.11287 del 28 aprile 2023 hanno da ultimo chiarito che qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia,
indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. È l’insussistenza di detto stato di inerzia che comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, ed è vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, ma nel caso di specie lo stato di inerzia è pacifico con conseguente reiezione della censura.
Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n.600 del 1973 e 148 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione di nullità della notifica in ragione della discordanza esistente tra la relata della notifica della cartella prodotta dal l’agente della riscossione e quella prodotta dalla parte contribuente.
Con il secondo motivo del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE , in relazione all’ art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., si deduce la violazione ed errata applicazione de ll’ art. 156 cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello, nella parte in cui non ha ritenuto applicabile il principio del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dell’atto.
I motivi del ricorso principale devono essere esaminati per connessione unitamente ai residui motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, anch’essi incentrati sul medesimo capo della decisione d’appello e qui di seguito riportati.
Con il primo motivo del ricorso incidentale ex art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 100, 160 e 156 cod. proc. civ., l’ erronea, carente e contraddittoria motivazione, la violazione degli artt. 36, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/92 e 112 cod. proc. civ. per avere la C.T.R. annullato la cartella per nullità della notifica in quanto “in bianco”, sebbene non sia contestata la notifica a mani della curatela fallimentare e quantunque la società ricorrente abbia dichiarato di averne avuto consegna in data 9 settembre 2010, ne abbia prodotto copia integrale unitamente al ricorso, e non vi sia contestazione sul merito della pretesa tributaria.
Con il secondo motivo incidentale, in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., si censura la violazione ed errata applicazione degli artt. 100, 160 e 156 cod. proc. civ., l’ erronea, carente e contraddittoria motivazione, la violazione degli artt. 22, comma 5, 36, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/92 per avere la C.T.R., nella rilevata difformità tra la copia della relata di notifica prodotta da RAGIONE_SOCIALE e quella prodotta dalla società fallita, dichiarato il prevalere di quest’ultima, ancorché sia incontestato che si tratta di una fotocopia dell’originale notificato alla curatela fallimentare, nonché per avere la RAGIONE_SOCIALE. omesso di ordinare alle parti l’esibizione dell’originale.
Con il terzo motivo, in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e errata applicazione degli artt. 160, ultima parte, e 156, ultimo comma, cod. proc. civ. per avere la C.T.R. ritenuto non sussistente l’effetto sanate del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo cui l’atto è destinato, avuto riguardo al disposto dell’ultima parte dell’art. 160 cod. proc. civ. e alle deduzioni e allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti.
I motivi suddetti, largamente sovrapponibili tra loro, perché insistono tutti sulla determinazione del giudice d’appello sulla notifica della cartella e sul raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, sono fondati.
14.1. Le censure sono essenzialmente incentrate sulla violazione del principio di non contestazione e comunque del principio di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo.
Partendo dal primo profilo, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, il principio opera in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. nn. n. 22055 del 2017; n. 3306 del 2020; n. 2439 del 2022), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una RAGIONE_SOCIALE parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità. Inoltre, la parte che invoca il principio in sede di impugnazione è tenuta ad indicare puntualmente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne sia chiarezza sia la specificità e
se la controparte abbia avuto occasione di replicare. Corollario di tale consolidata interpretazione è che l’onere di contestazione -la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova -sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del 2013).
14.2. Orbene, nel caso di specie in cui la cartella è stata emessa e notificata dopo la dichiarazione di fallimento della società, il giudice di primo grado ha accertato che: « la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata in data 9 settembre 2010 mediante consegna a mani del curatore fallimentare, AVV_NOTAIO » (cfr. p.12 ricorso), e l’accertamento è riportato anche nella sentenza impugnata nello ‘svolgimento del processo’ e della stessa ratio decidendi , che sulla base di tale fatto ritiene si sia in presenza comunque di una ‘nullità insanabile’ . Al contrario, eseguire la notifica a mani del curatore fallimentare è facoltà dell’agente della riscossione, in alternativa o contestualmente alla notifica al fallito (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 2857 del 31/01/2022) e non vi è incertezza sul ricevente, né sulla data della ricezione. Dunque, vi è data certa della notifica e del suo perfezionamento e il giudice del merito ha errato a non tenerne conto ai fini del calcolo dei termini di proposizione del ricorso.
14.3. Passando al secondo profilo relativo al principio di raggiungimento degli effetti, a differenza di quanto ha ritenuto il giudice d’appello, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Sicché, il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell’avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, di
cui all’art. 156 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).
15. In conclusione, per effetto dell’accoglimento del ricorso principale e dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per il suddetto profilo e quelli rimasti assorbiti, oltre che per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE e i motivi primo secondo e terzo dell’agente della riscossione, rigettato il quarto del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso il 13.2.2024