Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28927/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 4066/2016 depositata il 23/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti la CTP di Roma l’allora RAGIONE_SOCIALE -odiernamente RAGIONE_SOCIALE – in uno all’Agenzia delle entrate per veder annullati n. 12 estratti di ruolo richiamanti numerose cartelle di pagamento.
1.1. Si costituiva Equitalia Sud eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività (in quanto promosso oltre i 60 giorni di legge) ed altresì per improponibilità della domanda (in quanto volta ad impugnare meri estratti di ruolo), depositando documentazione relativa alla notifica delle cartelle e rilevando che in ordine alle stesse era stata presentata istanza di rateizzazione e di proroga.
1.2. La CTP di Roma, con sentenza n. 7071/39/15 del 04/02/2015, depositata il 31/03/2015, ritenuto non essersi ‘l’Ufficio’ ‘costituito in giudizio pur essendo stato ritualmente evocato’, ed affermato l’interesse della contribuente ad impugnare gli estratti di ruolo, rilevava non risultare la notifica delle cartelle opposte, con conseguente accoglimento del ricorso.
Promuoveva appello RAGIONE_SOCIALE, eccependo tra l’altro la nullità della sentenza della CTP, per aver erroneamente indicato le parti in causa (in quanto aveva fatto riferimento alla Regione Lazio, anziché ad Equitalia Sud ed Agenzia delle entrate) e per aver
erroneamente ritenuto non costituita RAGIONE_SOCIALE e reiterando le difese di merito.
2.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello sulla base della seguente letterale motivazione:
In via pregiudiziale, va accolta l’eccezione d’inammissibilità dell’appello proposta dall’appellata, per mancata notifica dello stesso nel termine di legge.
La Corte di cassazione, con giurisprudenza costante, afferma che la notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi non nulla ma inesistente, e quindi non suscettibile di sanatoria, una volta che nel giudizio vi sia la prova della conoscenza legale della sostituzione . Tale principio va applicato al presente giudizio in cui è pacifica la sostituzione del difensore, nel corso del giudizio di primo grado, non rilevando il fatto che il difensore sostituito e quello successivo abbiano in comune i locali dello studio.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Si costituisce l’Agenzia delle entrate, instando per l’accoglimento del ricorso. Resiste invece con articolato controricorso la contribuente. L’Agenzia deposita altresì memoria telematica addì 11 settembre 2023, volta ad ulteriormente rimarcare ammissibilità e fondatezza del ricorso di Equitalia.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha esaminato, omettendo per l’effetto alcuna motivazione sul punto, l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado che aveva dichiarato non costituita Equitalia Sud, invece
tempestivamente costituitasi, ‘anche in relazione alla mancata conoscibilità della nomina del nuovo difensore avvenuta proprio nelle more del giudizio di primo grado’.
Con il secondo motivo si denuncia violazione falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., da individuarsi negli artt. 156, 160 e 170 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto l’inesistenza, anziché la nullità (con conseguente sanatoria per avvenuta tempestiva costituzione della contribuente), della notifica dell’atto d’appello.
Preliminarmente deve rilevarsi che priva di fondamento è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, formulata dalla contribuente in controricorso, sul letterale rilievo che ‘il predetto delegato Sig. NOME COGNOME che non sappiamo neanche da quale legale rappresentante di Equitalia abbia ricevuto la procura, a sua volta delegato l’Avv. Prof. NOME COGNOME violando altresì il principio giuridico che ‘il delegato non può delegare’.
3.1. A termini del primo foglio del ricorso, RAGIONE_SOCIALE sta in giudizio ‘in persona del Responsabile Contenzioso Regionale Direzione Regionale Lazio, Dott. NOME COGNOME giusta procura speciale -Notaio NOME COGNOME di Roma, rilasciata il 25/07/2016, rep. ‘; inoltre, a termini della procura speciale autenticata figurante in calce al ricorso, essa, come sopra, è rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con elezione di domicilio presso il suo studio a Roma, INDIRIZZO INDIRIZZO n. 294.
L’espressa menzione della carica del ‘Dott. NOME COGNOME e, soprattutto, della ‘procura speciale’ in suo favore a ministero di notaio, mediante, dunque, atto pubblico, costituisce indicazione sufficientemente precisa, proprio in ragione della pubblicità assicurata dalle forme notarili, dei poteri rappresentativi dell’ente in capo al medesimo, la cui carica è parimenti pubblicamente
verificabile: ragion per cui – non contestati in sé i poteri del COGNOME alla luce della procura speciale, neppure menzionata e comunque presa in considerazione dalla contribuente – deve escludersi alcun vizio dell’atto di nomina di difensore, da questi promanante, agli espressi fini dell’incardinamento del giudizio di cassazione. Invero, in tema di spendita di poteri rappresentativi di società di capitali all’atto del rilascio di procura ‘ad litem’, la sufficienza dell’indicazione di atti pubblicamente verificabili costituisce principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., pur in relazione a diversa fattispecie, Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018, Rv. 651042 -01, in motiv., par. 1, p. 12, secondo cui ‘a i fini della validità della procura al difensore da parte di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata, ove l’atto contenga l’espressa menzione, in capo al firmatario della procura, del potere di rappresentanza dell’ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta dalla persona che l’ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o carica ricoperta da chi ha rilasciato la procura sia desumibile con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese’).
Ciò detto, può procedersi alla disamina dei motivi.
Essi sono fondati.
In particolare, anzitutto, lo è il secondo.
6.1. Erronea è infatti l’affermazione della CTR dell’inesistenza della notificazione dell’atto d’appello della parte pubblica, tanto più a cagione del non aver questa avuto notizia della sostituzione del difensore della contribuente.
6.2. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 (come la gemella Sez. U, Sentenza n. 14917 del 20/07/2016), in tema di inesistenza della notificazione, in particolare, del ricorso per
cassazione, ha enunciato il seguente principio di diritto (sub Rv. 640603 -01):
è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa .
In particolare, in motivazione (parr. 2.3 ss., pp. 8 ss.), il NOME COGNOME osserva:
2.3. ‘inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto.
L’inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia
nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto.
2.4. Rilievo fondamentale va attribuito in materia al citato art. 156 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 160), nel quale trova diretta espressione – unitamente agli artt. 121 (“Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”) e 131, primo comma (secondo il quale, quando la legge non prescrive che il giudice pronunci sentenza, ordinanza o decreto, “i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo”) – il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l’intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l’interprete deve costantemente ispirarsi.
Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa .
2.5. In particolare, riveste importanza decisiva il terzo comma dell’art. 156 cit., il quale, dopo che nel comma precedente è previsto che la nullità può essere pronunciata anche al di là dell’espressa comminatoria di legge – “quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”, stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità “non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione, le seguenti conseguenze:
occorre che un “atto”, riconoscibile come “notificazione”, esista, nei ristretti termini sopra indicati, e che verranno di seguito precisati;
se così è, qualunque vizio dell’atto ricade nell’ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest’ultima – in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell’esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità.
2.6. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini – per quanto qui interessa – di instaurazione del contraddittorio).
In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto.
Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione con l’unica peculiarità che l’attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l’intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè
sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 (“la rinnovazione impedisce ogni decadenza”), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un’ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme.
Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto – la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine – opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità .
Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita .
La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell’atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l’attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge.
In conclusione, deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del “collegamento”
(o del “riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario.
È proprio sul fondamento di tali insegnamenti del Massimo Consesso che, da ultimo, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 1798 del 24/01/2018, Rv. 647104 -01, mutando ‘expressis verbis’ orientamento rispetto all’avviso richiamato dalla CTR e ribadito, ad esempio, da Sez. 6 -5, Ordinanza n. 529 del 11/01/2017, Rv. 642435 -01, è giunta, condivisibilmente, ad affermare che i n tema di contenzioso tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
6.3. Alla luce dei superiori principi, come anticipavasi, nella specie, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di inesistenza della notifica dell’atto d’appello, configurandosi invece un’ipotesi di mera nullità, sanata per effetto della costituzione della contribuente.
Fermo quanto precede, mette conto di aggiungere, trascorrendo così ‘anche’ al primo motivo, che, pur nel dar seguito all’orientamento che, per le esposte ragioni, non pare condivisibile, la CTR comunque è incorsa in errore, in quanto ha omesso di considerare che, secondo detto orientamento, presupposto dell’inesistenza della notificazione è la ‘conoscenza legale della sostituzione’ del difensore in capo alla parte istante. In tal senso, nel solco di giurisprudenza costante, si esprime ad esempio la già citata Sez. 6 -5, n. 529 del 2017, a termini della quale ‘la notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente -come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c. -una volta
che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione’.
7.1. Orbene, il ridetto presupposto tuttavia esula nella specie.
Invero, intervenuta la sostituzione del difensore domiciliatario della contribuente nel corso del primo grado di giudizio, alla stregua di quanto allegato in ricorso e, di nuovo, non contestato in controricorso, sebbene Equitalia Sud si fosse, in tal sede, regolarmente costituita, l’atto costitutivo per disguido non veniva inserito nel fascicolo, tanto che la CTP, in radicale difformità dalla realtà processuale (donde l’anticipata fondatezza anche del primo motivo) riteneva la contumacia dell”Ufficio’.
Per tale ragione RAGIONE_SOCIALE evidentemente non riceveva la notificazione della variazione di domicilio ex art. 17, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992; né ‘a fortiori’ le difese dalla medesima spiegate, sia sul piano allegatorio e che su quello più propriamente probatorio, venivano prese in considerazione ai fini del giudizio.
Stante quanto precede, il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
8.1. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (dinanzi alla quale s’è già in appello, come visto, ricomposta l’integrità del contraddittorio) per nuovo esame e per le spese, anche in relazione al presente grado di legittimità.
P.Q.M.
In integrale accoglimento del ricorso, annulla e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 26 settembre 2023.