Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26554/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1756/2016 depositata il 5 aprile 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 23 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella esattoriale notificatagli da RAGIONE_SOCIALE per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, recante l’intimazione di pagamento della complessiva somma di 7.558,50 euro per maggiori tributi erariali (IRPEF, IRAP e IVA), oltre a interessi e sanzioni, accertati d all’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito di controllo automatizzato eseguito a norma degli artt. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sulle dichiarazioni presentate dal contribuente in relazione al l’anno 2007. La Commissione adìta, con sentenza resa nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso della parte privata, annullando l’impugnata cartella di pagamento sul rilievo della sua tardiva notifica.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE spiegavano autonomi appelli davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, riuniti i gravami, li accoglieva con sentenza n. 1756/2016 del 5 aprile 2016, respingendo l’originario ricorso del contribuente.
Rilevava il giudice regionale: – che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, la notificazione della suddetta cartella di pagamento, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era avvenuta entro il termine decadenziale stabilito dall’art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 600 del 1973, scaduto il 31 dicembre 2011, essendosi perfezionata nei confronti dell’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fin dal 30 novembre 2011, giorno in cui era stata spedita la raccomandata informativa prevista dalla citata norma del codice di rito; che, in ragione dell’accertata tempestività della notifica della cartella, restava assorbita l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto di appello.
Avverso tale sentenza lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione
sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1972.
1.1 Si contesta l’affermazione del la CTR secondo cui la notifica dell’impugnata cartella di pagamento doveva intendersi perfezionata fin dal 30 novembre 2011, per effetto della spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante la quale era stat a data comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale .
Viene, al riguardo, obiettato che, al lume della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, dichiarativa della parziale illegittimità dell’art. 140 c.p.c., il momento perfezionativo della notificazione andava, invece, individuato nella successiva data del 10 gennaio 2012, in cui lo COGNOME ricevette la raccomandata informativa prevista dalla citata norma del codice di rito.
Avrebbe, pertanto, errato il giudice di secondo grado nel ritenere tempestiva la notifica della cartella rispetto al termine fissato dall’art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973, scaduto il 31 dicembre 2011.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 A sostegno dell’adottata decisione la CTR ha osservato che, «in caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 del c.p.c., se le tre fasi tipiche del procedimento (deposito dell’atto presso la Casa del Comune, affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per
avvisarlo dell’avvenuto deposito) sono state regolarmente effettuate -e su questo punto non vengono sollevate eccezioni da parte del contribuente-, vale a garantire il rispetto dei termini di decadenza che l’ultima RAGIONE_SOCIALE dette fasi avvenga prima dello spirare del termine di decadenza stessa (ciò che, nel caso che ci occupa, è avvenuto, in quanto la raccomandata informativa è stata spedita il 30/11/2011)» , soggiungendo che, «in tale quadro, il contribuente vede comunque garantito il proprio diritto di difesa, che può esercitare nel termine decorrente dal momento in cui ha avuto formale conoscenza dell’atto impositivo» .
1.4 Le surriportate argomentazioni appaiono sostanzialmente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, e in particolare con l’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 40543/2021.
1.5 Con la citata sentenza il massimo organo nomofilattico ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale deve darsi continuità: «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e, per gli atti tributari, dall’ art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» .
1.6 La surriferita regula iuris può ritenersi applicabile anche alla notificazione della cartella di pagamento, stante l’esplicito richiamo alle disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 operato
dall’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
1.7 Nessun dubbio può, pertanto, sussistere circa la tempestività della notifica dell’impugnata cartella esattoriale, essendosi questa perfezionata rispetto all’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anteriormente al 31 dicembre 2011, giorno in cui, come è incontroverso, veniva a scadere il termine decadenziale fissato dall’art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973.
1.8 Anzi, in corretta applicazione del principio di scissione innanzi evocato, il momento perfezionativo nei confronti del notificante andava individuato in una data persino antecedente a quella indicata dalla CTR, la quale, invece di assumere come termine di riferimento la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o al messo notificatore), ha avuto riguardo alla successiva spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 30 novembre 2011.
1.9 Per il resto, infondatamente lo COGNOME invoca a sostegno del proprio assunto difensivo la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
1.10 Invero, con la richiamata pronuncia la Consulta non ha minimamente inciso sul principio di scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per il notificatario, ma si è esclusivamente preoccupata di eliminare, con il suo intervento correttivo, la «discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 -dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del
relativo iter e di effettività RAGIONE_SOCIALE garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all’atto notificato» (paragrafo 5.2.2 della sentenza).
1.11 Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la sollevata censura si rivela priva di pregio, in quanto la decisione assunta dalla CTR risulta conforme a diritto, pur dovendosene in parte correggere la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nei termini illustrati nel paragrafo 1.8.
Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si assume che, pur avendo la Commissione regionale dichiarato assorbita l’eccezione di tardività dell’originario ricorso del contribuente sollevata con il proprio atto di appello dall’RAGIONE_SOCIALE, detta eccezione risultava priva di fondamento, essendo la notificazione del ricorso avvenuta il 10 marzo 2012, e quindi entro il prescritto termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento impugnata.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2 La Commissione regionale ha erroneamente dichiarato assorbita l’eccezione in discorso, la quale, per il suo carattere pregiudiziale, andava esaminata con priorità.
2.3 È tuttavia palese che nessun interesse ha lo COGNOME a dolersi di un simile errore, che spettava semmai all’RAGIONE_SOCIALE denunciare con apposito motivo di ricorso incidentale.
Con il terzo mezzo, prospettante la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., viene dedotta l’in fondatezza del motivo di appello -non scrutinato dalla CTRcon il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva denunciato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice nel rilevare d’ufficio la tardività della notifica della cartella di pagamento, senza che sul punto fosse stata mossa alcuna contestazione ad opera della parte privata ricorrente.
3.1 Si sostiene che l’anzidetta questione doveva ritenersi pienamente ricompresa nel «thema decidendum» , con la conseguenza che del tutto legittimamente la CTP l’aveva affrontata e risolta.
3.2 La doglianza è inammissibile.
3.3 Anzitutto, non si vede quale interesse abbia il ricorrente a lamentarsi dell’omessa pronuncia della Commissione regionale su un motivo di appello proposto da altra parte.
3.4 Ad ogni modo, sebbene l’impugnata sentenza non abbia espressamente statuito sulla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE , né dichiarato il suo assorbimento, deve ritenersi che detta censura sia stata implicitamente respinta dal collegio di secondo grado, il quale, decidendo nel merito la questione relativa alla decadenza dell’ Erario dal diritto alla riscossione dei crediti azionati, ha mostrato di considerarla rientrante nel devolutum .
3.5 Alla luce di ciò, anche il motivo in esame difetta, in tutta evidenza, del requisito di cui all’art. 100 c.p.c..
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5.1 Nulla va disposto in ordine alle dette spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
6 . Stante l’esito dell’impugnazione , viene resa nei confronti della
parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione