Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11929/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvoc ato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 453/2022 depositata il 11/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 453/2022 depositata in data 11/02/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 776/2020, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dal contribuente contro una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2014, ritenendo fondat e le eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva e della conseguente assenza di responsabilità patrimoniale di NOME COGNOME per il debito erariale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data 06/02/2018.
La CTR, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (12/03/2013, n. 6070) e l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, ha rilevato che COGNOME non fosse stato mai socio, ma solo liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese e che dal bilancio finale di liquidazione non risultasse alcuna distribuzione di denaro o altra utilità ai soci.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014,
dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
1.1. La ricorrente ha evidenziato che NOME COGNOME, liquidatore e ultimo legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la rituale notifica della cartella di pagamento in data 12/09/2019 (come da riproduzione analogica riportata a pag. 5 del ricorso in cassazione). La società è stata, infatti, cancellata dal registro delle imprese in data 11/01/2018 e trova, quindi, applicazione l’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014. Peraltro, nei gradi di merito l’amministrazione finanziaria aveva anche puntualizzato che la cartella di pagamento impugnata riguardava esclusivamente la posizione fiscale della società cancellata ed era stata notificata al sig. COGNOME non ‘personalmente’, o a titolo di responsabilità solidale, ma nella sua qualità di liquidatore della società e di ultimo legale rappresentante. Richiama, sul punto, quanto riportato a pag. 2 dell’atto di appello.
1.2. Ad avviso della ricorrente è, altresì, inconferente il richiamo al bilancio di liquidazione, dal momento che, nel presente giudizio, si discute solamente della legittimità della notificazione e non dell’esecuzione forzata. Nella specie l’atto impositi vo si rivolge alla società cancellata in quanto tale e non ai soci o al liquidatore personalmente, ai sensi dell’art. 2495 c.c. o dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 (norme falsamente applicate dalla sentenza impugnata).
Va respinta l’eccezione proposta in memoria concernente la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale di COGNOME, in ragione dell’avvenuto decorso, nel 2023, del quinquennio dalla data della richiesta di cancellazione di RAGIONE_SOCIALE Prato Nevoso Ski, in ragione dell’impulso d’ufficio che governa il giudizio di legittimità, ritualmente introdotto, nel 2022, nei confronti della società estinta in persona, appunto di COGNOME (in termini, a proposito della fusione
per incorporazione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, v. Cass. 14/6/2024, n. 16617).
2.1.- È poi inammissibile l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte ricorrente nel controricorso, dove viene dato atto del trasferimento della sede della società a Roma, in data 20/11/2017, quando la società fu posta in liquidazione (con iscrizione di tale decisione nel registro delle imprese in data 11/01/2018), per poi essere cancellata dal registro delle imprese in data 06/02/2018. In particolare, il controricorrente, in virtù del trasferimento della sede sociale a Roma, contesta la competenza dell’uffic io della riscossione di Milano, che ha emesso la cartella di pagamento impugnata.
In tema di processo tributario, la competenza territoriale è inderogabile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la sua violazione è rilevabile anche d’ufficio, ma nel grado di giudizio a cui si riferisce; altrimenti, si trasforma in motivo di impugnazione che, se accolto, impone al giudice – in forza del citato art. 5, comma 5, nel giudizio di merito e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel giudizio di legittimità – di rimettere le parti innanzi al giudice tributario ritenuto competente (Cass. 9/5/2024, n. 12651; conf., Cass. 17/5/2019, n. 13335). Occorreva, dunque, la formulazione di un motivo di ricorso incidentale.
2.2. Sempre in via preliminare, oltre che inammissibili, perché introducono questioni di fatto, altresì inconferenti sono le contestazioni contenute a pag. 15 del controricorso, in ordine alle indicazioni scritte a mano sulla cartella di pagamento relative al fatto che la società estinta fosse in liquidazione . Difatti, in base all’art. 2487 bis, comma 2, c.c. alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione e tale denominazione modificata accompagna la società fino alla sua
estinzione mediante cancellazione dal registro delle imprese. COGNOME viene, poi, indicato come ultimo legale rappresentante, circostanza non contestata dalla stessa parte ricorrente.
2.3. Va respinta altresì l’eccezione concernente la pretesa violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., posto che il ricorso è calibrato su una questione di diritto chiaramente esplicata e indica compiutamente, riproducendone gli stralci rilevanti, tutti gli atti sui quali si fonda, perdipiù allegati.
Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che lo stesso sia fondato, dal momento che la CTR, nella sentenza impugnata, pur richiamando, formalmente, il contenuto dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, lo ha sostanzialmente disapplicato, richiamando circostanze totalmente inconferenti, come la qualifica di liquidatore e non di socio del COGNOME e l’assenza di beni rilevata in sede di bilancio di liquidazione.
3.1. In particolare, l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 stabilisce che: « ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.»
La ratio della norma è quella di garantire efficacia e validità agli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi compiuti dall’amministrazione finanziaria nei cinque anni successivi alla cancellazione dal registro delle imprese, introducendo -come recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 12/02/2025, n. 3625) -una finzione legale di mantenimento in vita della società (così come fatto nell’art. 10 l.fall. e attualmente nell’art. 33 CCII).
3.2. Tale perpetuazione, ex lege , della società cancellata dal registro delle imprese consente di dare efficacia e validità agli atti compiuti dall’amministrazione finanziaria (in sede di liquidazione e accertamento e liquidazione) e all’agente della riscossione (in sede di esecuzione), senza richiedere, una particolare motivazione da erigere a oggetto dell’atto impositivo impu gnato (diversamente da quanto eccepito a pag. 18 del controricorso), trattandosi di un effetto che scaturisce, ex lege, dallo stesso art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Nel termine di cinque anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione possono procedere, pertanto, al compimento degli atti rientranti nell’ambito delle loro competenze, in virtù di quanto stabilito dalla norma appena evocata.
Di conseguenza, è da ritenere valida la notifica della cartella di pagamento all’ultimo liquidatore della società, quale legale rappresentante che conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 (Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025, cit. ).
È quindi assolutamente irrilevante la circostanza che l’ultimo liquidatore, quale legale rappresentante della società, ne sia stato anche socio, così come è, del pari, irrilevante la circostanza che il bilancio finale di liquidazione non evidenzi la presenza di beni sociali. Dato, quest’ultimo, inidoneo finanche ad escludere l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria -quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta- perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come
l’escussione di garanzie (Cass., Sez. Un., n. 3625/25, cit.) e che a maggior ragione nessun rilievo esplica sulla validità della cartella -atto che preannuncia l’esecuzione – notificata al liquidatore della società cancellata nel termine di cinque anni previsto nell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Peraltro, dalla stessa riproduzione della cartella di pagamento riprodotta a pag. 15 del controricorso -così come dall’attestazione di consegna riprodotta a pag. 5 del ricorso in cassazione -è evidente come destinataria fosse esclusivamente la società cancellata, evocata attraverso l’ultimo liquidatore che ne era il legale rappresentante, mentre non emerge alcuna responsabilità di quest’ultimo contestata sulla base dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11/03/2025.