Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34424 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34424 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33311-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2477/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il GLYPH proponeva GLYPH so GLYPH contribuente GLYPH icorso avver r GLYPH avviso di l’ GLYPH accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad alcuni immobili siti a Roma, ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto quest’ultima si è limitata a produrre unicamente una distinta di ritiro da parte di una società – la RAGIONE_SOCIALE – priva di alcun timbro meccanografico idoneo a certificare la data di spedizione;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia rimessa in pubblica udienza o che comunque venga disposto un congruo rinvio in attesa della pronuncia sul punto delle sezioni unite, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 3, 4, e 5 del d.lgs. n. 261 del 1999 come modificato dal d.lgs. n. 58 del
2011, art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, commi 57 e 58 della legge n. 124 del 2017, legge n. 890 del 1982, nonché art. 149 c.p.c. in quanto nei gradi merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccomandati sono stati liberalizzati;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, sollevato in via subordinata in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR ha ritenuto che la notifica dell’appello erariale fosse addirittura inesistente anziché affetta da nullità suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato;
considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;
ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 12 dice 2019. GLYPH re Il P esident