Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14801/2017 R.G. proposto da:
NOME (C.F.CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-controricorrente –
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 8734/2016, depositata in data 20/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘il contribuente’ ) ricevette in data 21 gennaio 2015 da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, d’ora in avanti ‘l’agente della riscossione’ ) un preavviso di iscrizione ipotecaria con l’invito a pagare un debito tributario portato da un avviso di accertamento esecutivo per Irpef, Irap e Iva del 2009, che risultava essere stato notificato il 25/9/2013 ma di cui, tuttavia, il contribuente, in sede di ricorso in primo grado, affermava di non aver avuto legale conoscenza.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso ritenendo affetta da nullità insanabile la notifica del presupposto avviso di accertamento, ma la C.T.R., su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, riformò -con la sentenza richiamata in epigrafe – la pronuncia di primo grado, ravvisando la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, mentre è rimasto intimato l’agente della riscossione.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver dichiarato legittimo l’atto impugnato e la regolarità della notifica dell’atto presupposto e più segnatamente dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la notificazione dell’avviso di accertamento presupposto al preavviso di iscrizione ipotecaria si sarebbe ritualmente perfezionato con il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c.
In particolare, il contribuente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, nel caso di specie il procedimento notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c. non si sarebbe validamente perfezionato, in quanto egli non avrebbe effettivamente ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, così come prevede l’art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità relativa del destinatario della notifica.
In altri termini, la tesi del contribuente è che, ai fini del valido perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., è necessario che il destinatario riceva la raccomandata informativa contenente l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale.
1.1. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Esso difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n. 6 c.p.c., in quanto il contribuente non indica specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso, e dunque non mette in condizione il collegio di localizzarli nell’ambito dei fascicoli di merito, non avendoli nemmeno allegati al ricorso.
In ogni caso, la tesi posta a base del motivo in esame è destituita di fondamento.
L’art. 140 c.p.c., come risultante dalla sentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, non richiede affatto che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario al tempo della notificazione dell’atto, egli (o altro legittimato in sua vece) riceva materialmente la
raccomandata che lo informi del deposito presso la casa comunale: l’agente postale potrebbe anche non riuscire a recapitare la raccomandata informativa, tuttavia ciò non impedirebbe il perfezionamento, per il destinatario, della notificazione, una volta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’art. 140 c.p.c. (Cass., Sez. U – , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; conforme, da ultimo, Cass., Sez. trib., ordinanza n. 26593 dell’11/10/2024 ).
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 139, 140 e 148 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver dichiarato legittimo l’atto impugnato e quindi la regolarità della notifica dell’atto presupposto e più segnatamente dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini del perfezionamento della notifica, ‘l’omessa indicazione nell’apposito spazio dell’indirizzo del contribuente , visto che le generalità e l’indirizzo erano chiaramente indicate nell’epigrafe dello stesso atto in questione’ .
Il messo notificatore, inoltre, non avrebbe dato atto, nella relata di notifica, di aver compiuto tutte le attività prescritte dall’art. 140 c.p.c. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso l’esame su un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti e segnatamente l’avvenuta violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 148 c.p.c. per non avere il messo notificatore certificato mediante la redazione della relazione di notifica datata e sottoscritta l’eseguita notificazione’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità della relata di notificazione
dell’avviso di accertamento riproposta in appello dall’RAGIONE_SOCIALE, allora parte appellante.
3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Il contribuente non allega al ricorso la relata di notifica dalla quale emergerebbero i vizi denunciati, non la fototrascrive all’interno del motivo di ricorso, né la localizza all’interno del fascicolo del giudizio di merito, con la conseguenza che il motivo manca di specificità (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.).
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore della sola RAGIONE_SOCIALE, non avendo l’agente della riscossione svolto attività difensiva in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME